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il settore --> 3. Normativa

Come posso oggi sanare un abuso edilizio?

L’articolo 100 comma 6 del RUE permette di sanare, a tutti gli effetti amministrativi e senza applicazione delle relative sanzioni, alcuni abusi edilizi di minore importanza; questo è possibile solo a condizione che tali interventi non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione; la prescrizione ha efficacia qualora siano trascorsi dieci anni dall’ultimazione degli interventi edilizi abusivi; il termine di prescrizione è fissato i cinque anni per le opere abusivamente eseguite riconducibili alla manutenzione straordinaria.
L'esistenza dei presupposti per l'applicazione di questa prescrizione deve essere dimostrata con specifica documentazione; può essere fatta valere, per la Manutenzione Straordinaria , mediante un atto sostitutivo di atto notorio, nel quale vengono descritti gli abusi edilizi, viene riportata la dichiarazione del proprietario attestante l’epoca di realizzazione degli abusi; l’atto notorio non può essere presentato come documento a sè stante, ma deve essere allegato ad una pratica edilizia (es. DIA), presentata da un tecnico incaricato dal proprietario dell'oggetto immobiliare, al fine di eseguire un intervento edilizio e di sanare contestualmente la situazione abusiva; la DIA sarà valutata in back-office per verificare se i detti abusi rientrino nella fattispecie contemplata dall’art. 100 comma 6 del RUE.

Per gli interventi non contemplati dall'art. 100 del RUE chiunque vi abbia interesse, può presentare a seconda della tipologia di opere che si intendono sanare una DIA a sanatoria, con oblazione minima di 2000 euro, oppure ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria con pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia. Ciò è possibile solamente se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ovvero, alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda per la cosidetta "sanatoria giurisprudenziale" (articolo 17 della L.R. 23/2004).

Per gli importi delle oblazioni dovute, vedasi delibera collegata.