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Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: NUOVA PROCEDURA, RIFERIMENTI NORMATIVI E RIFLESSI ORGANIZZATIVI
Dal 1° gennaio 2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è regolamentato dagli articoli 146 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e paesaggistici, che hanno introdotto notevoli innovazioni rispetto alla precedente disciplina della materia.
L'autorizzazione mira a verificare la conformità degli interventi di trasformazione di immobili e aree alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico nonché ad accertare la compatibilità ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei beni.

I proprietari, possessori o detentori dei beni sottoposti a tutela non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione (art. 146, c. 1) ed hanno l'obbligo di sottoporre al Comune (delegato dalla Regione con LR n. 23 del 30.11.2009, portante modifica alla LR n.20/2000) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione.
La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è stata individuata dal DPCM 12/12/2005.

L'autorizzazione paesaggistica non è prescritta per “gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici” (art. 149 D.Lgs. 42/04).
In questi ultimi casi il professionista incaricato potrà presentare una dichiarazione con la quale assevera, con preciso riferimento all'art. 149 del D.Lgs 42/04, che l'intervento da realizzare non comporta alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici allegando idonea documentazione fotografica ed una breve relazione tecnica che descriva le opere da effettuare.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 105 giorni o 120 se la Soprintendenza non si esprime nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

NB: Ai sensi e per gli effetti della LEGGE 7 ottobre 2013, n. 112, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013) art. 3 quater: Autorizzazione paesaggistica
All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».


L'autorizzazione paesaggistica è un atto presupposto del titolo edilizio, pertanto dovrà essere conseguita prima della presentazione della SCIA, CIL o contestualmente alla richiesta del permesso di costruire.


GLI UFFICI
Dal 1° gennaio 2010 sono state separate le procedure edilizie e paesaggistiche, pertanto è necessario fare riferimento alla procedura disciplinata nelle DTO.
In caso di interventi in ambito soggetto a vincolo paesaggistico occorre rivolgersi all'Ufficio per la Tutela del Paesaggio, sito in p.zza Liber Paradisus 10, torre A.
L'Ufficio per effetto della subdelega regionale, è competente per le funzioni amministrative in materia paesaggistica (ai sensi dalla parte III del DLgs 42/04) ed in particolare per le funzioni riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica.

Il responsabile del procedimento è l'arch. Paola Bonzi.



APPUNTAMENTI IN AGENDA WEB

In relazione alla novità procedurale gli appuntamenti messi a disposizione degli utenti in Agenda Web devono essere riservati esclusivamente per informazioni di natura tecnica, inerenti le procedure di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui al Codice dei Beni Culturali.
Pertanto le richieste di autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma informatica Scrivania del Professionista.



MODULISTICA PER LE PRATICHE PAESAGGISTICHE
E' stata creata una carpetta digitale specifica per la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria, reperibile al seguente collegamento: Portale del Territorio



RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio
L.R. n. 23/2009 - Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio
D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio