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Determinazione dirigenziale riguardo ad opere edilizie su immobili oggetto di richiesta di condono edilizio ai sensi della L.R. 23/2004


Programmi Urbanistici - Edilizi
P.G. N.: 74152/2005
Data Sottoscrizione: 09/05/2005
Data Esecutività: 09/05/2005
Oggetto: OPERE EDILIZIE SU IMMOBILI OGGETTO DI RICHIESTA DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 23/04
- Determinazione dirigenziale generica -

Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna con L.R. 21.10.2004 n. 23 ha disciplinato al Titolo II - Norme in materia di condono edilizio - la possibilità di conseguire la sanatoria per gli abusi edilizi commessi entro il 31.3.2003, subordinando il rilascio, da parte dei Comuni, del relativo titolo a sanatoria alle condizioni, ai limiti e alle modalità disposte dal predetto Titolo II, e fermo restando gli effetti estintivi del reato conseguenti alla corresponsione dell'oblazione , secondo quanto disposto dall'art.32 del D.L. 20.9.2003 n. 269 convertito con modifiche nella legge 24.11.2003 n. 326;
- che, in attesa della pronuncia da parte della Consulta sul ricorso promosso dal Governo sulla legittimità costituzionale della citata L.R. 23/04, questo Comune ha ritenuto opportuno soprassedere sulla definizione delle domande presentate entro il 10 dicembre 2004, nei termini prefissati, tenendo conto comunque che il termine di legge per la definizione di tali domande è il 31.12.2006;

- Preso atto che né il D.L. 269/03 né la L.R. 23/04 dispongono in alcun modo in merito al regime da applicarsi, in via transitoria, nel caso di interventi da realizzarsi in unità immobiliari solo in parte interessate da opere abusive (in ordine alle quali l'istanza di condono è, per le ragioni sopra espresse, ancora in corso di definizione) qualora gli interventi medesimi riguardino solo la parte legittima così come risultante dagli elaborati progettuali;

- Considerato quindi che, nella fattispecie, non possono che trovare applicazione i principi generali che regolano la materia edilizia e conseguentemente ritenere ammissibili, le opere di manutenzione straordinaria, al fine di consentire il mantenimento della fruibilità dell'immobile, qualora le stesse si riferiscano alla porzione di quest'ultimo non interessata da abusi;
DETERMINA

di consentire l'esecuzione dei soli interventi di manutenzione straordinaria in unità immobiliari solo in parte interessate da opere abusive, in ordine alle quali l'istanza di condono è ancora in corso di definizione per le ragioni in premessa esposte, qualora gli interventi medesimi riguardino solo la parte legittima degli immobili così come rappresentata dagli elaborati progettuali.