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DAL 149/2013: Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile


DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 17 DICEMBRE 2013, N. 149

"Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20."
(Proposta della Giunta regionale in data 21 ottobre 2013, n. 1485)


L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1485 del 21 ottobre 2013, recante ad oggetto "Approvazione "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20".";

Visti i pareri espressi dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" sulla proposta della Giunta regionale n. 1485 del 21 ottobre 2013:

favorevole in data 7 novembre 2013 con nota prot. n. 44024;
favorevole, con modificazioni, in data 12 dicembre 2013 con nota prot. n. 49922, a seguito di un ulteriore esame, da parte della commissione referente, deciso dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 20 novembre 2013;
- del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 1485 del 21 ottobre 2013 (qui allegato);

Visti:

- la Direttiva 2001/45/CE di modifica della Direttiva 89/655/CEE riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;

- la Direttiva 89/655/CEE “Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro”;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;

- la L.R. 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia”;

- la L.R. 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;

- la L.R. 26 novembre 2010, n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”;

- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”.

Premesso che:

Le Regioni esercitano le proprie competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale;

La Regione Emilia-Romagna riconosce la necessità di realizzare un solido sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attraverso lo sviluppo di azioni e interventi, definiti nel rispetto del quadro normativo complessivo, ma orientati dal sistema complesso costituito dai rispettivi patrimoni conoscitivi approntati attraverso un’impostazione sistematica dei flussi informativi, delle relazioni che sono alla base di un’efficace programmazione e pianificazione delle azioni stesse;

Il perdurare di un’elevata incidenza degli infortuni nell’ambito dei cantieri edili, ha imposto un’attenta riflessione sulle azioni che la Regione ha necessità di programmare e poi sviluppare;

La Giunta ha visto la relazione illustrativa prot. NP 2013.0013155 del 18/10/2013, predisposta dal Servizio Opere Lavori Pubblici, Legalità e Sicurezza, Edilizia Pubblica e Privata che contiene le motivazioni a supporto dell’adozione del presente atto;

Atteso che con la legge regionale 2/09 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, si è inteso affrontare la complessità del tema della sicurezza e della tutela del lavoro nell’ambito dei cantieri edili;

Considerato che la Regione, con la predetta legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;

Considerato, altresì che la Regione promuove, la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro e della legalità;

Dato atto che la legge regionale 2/09:

- all’art. 2, lettera c) individua, “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all’art. 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall’Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- all’art. 6, commi 1 e 5, consente di definire requisiti con effetto cogente sui RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) per il rilascio dei titoli abilitativi in edilizia, qualora vengano effettuati interventi di manutenzione sui manufatti ovvero la “Linea vita”;

Valutato necessario disciplinare ulteriormente il campo della sicurezza sul lavoro, promuovendo la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, allo scopo di prevenire gli infortuni, con particolare riferimento a quelli causati dalle cadute dall’alto;

Ritenuto di regolamentare la predetta materia attraverso l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell’art. 16 della riferita L.R. n. 20/2000, che costituisce l’allegato 1) alla presente deliberazione, rubricato “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20";

Dato atto che il citato allegato 1) al presente atto:

- stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza;

- è finalizzato ad assicurare che l’operatore, successivamente alla realizzazione di un nuovo edificio o alla esecuzione di interventi riguardanti la copertura di un edificio esistente, possa operare, accedendo e/o transitando, sul coperto in condizioni di sicurezza tali da prevenire la caduta dalla copertura;

- costituisce un complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, in relazione all’aspetto tecnico, organizzativo ed economico;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1485 del 21 ottobre 2013, qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

1) di approvare l’Allegato 1) parte integrante alla presente deliberazione, “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.


_________________________________________________________

Allegato alla delibera: Testo della DAL 149/2013: DAL 149_2013.pdfDAL 149_2013.pdf



Si riporta uno stralcio del testo per facilitare l'individuare la portata e la ratio del testo deliberato:

1. Finalità
1.1 In attuazione a quanto disciplinato all’art. 6 della legge regionale 2/2009 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, il presente atto di indirizzo e coordinamento introduce l’obbligo d’installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.


3. Ambito di applicazione
3.1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
- interventi di nuova costruzione;
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art 10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche.
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

3.2 Per i casi di sanatoria di interventi che riguardano l’involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture) realizzati sine titulo, ovvero in difformità del titolo abilitativo, ex art. 36 “Accertamento di conformità”, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), l’istanza deve includere, nella documentazione prevista, anche l’Elaborato tecnico. Qualora nell’istanza di sanatoria siano richiesti nuovi interventi, nell’ambito degli interventi riguardanti l’involucro esterno di un edificio (pareti esterne e/o coperture), alla documentazione già prevista deve essere allegata una dichiarazione di impegno alla progettazione e installazione prima del termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio fissi e in tal caso l’Elaborato tecnico, deve essere depositato presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) entro la fine dei lavori.


4. Adempimenti
4.1 Per i casi di cui al punto precedente 3.1 il proprietario dell’edificio o il committente dei lavori, provvede:
a) per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformità nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dall’art. 19 della L. 241/1990, ad includere una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio, di cui al successivo punto 7, d’ora in avanti citato come Elaborato Tecnico,
b) per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, trasmette allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), una dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti, nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello unico per l’edilizia, dell’Elaborato Tecnico di cui al successivo punto 4.7.


8. Disposizioni di adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio
8.1 Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo e coordinamento acquisteranno efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Pubblicazione sul BUR n. 13 del 15.01.2014 periodico (Parte Seconda)

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La Regione Emilia-Romagna ha prorogato l’entrata in vigore della DAL 149/2013 sulle linee vita al 31/01/2015 :

Art. 47

Proroga del termine di diretta applicazione della DAL 17 dicembre 2013, n. 149

1.      Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).”.

Riferimento ufficiale al BUR:

http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-219-del-18-07-2014-parte-prima.2014-07-18.4856106708/legge-finanziaria-regionale-adottata-a-norma-dell2019articolo-40-della-legge-regionale-15-novembre-2001-n-40-in-coincidenza-con-l2019approvazione-della-legge-di-assestamento-del-bilancio-di-previsione-per-l2019esercizio-finanziario-2014-per-l2019esercizio/l-r-18-7-2014-n-17-finanziaria