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il settore --> 3. Normativa

Quali sono i rapporti fra il condominio ed un condomino che vuole effettuare lavori edilizi nel proprio appartamento? Qual è la disciplina dei lavori sulle parti comuni del condominio?

Interventi su proprietà privata:
Ogni condomino ha "il diritto di godere e di disporre" del suo appartamento di proprietà "in modo pieno ed esclusivo" nel rispetto delle leggi vigenti (definizione del "diritto di proprietà", art. 832 cod. civ.).
Tra i suoi diritti rientra anche la facoltà di far eseguire un intervento edilizio al fine di migliorare l'utilizzo del bene, di personalizzarlo dal punto di vista estetico e funzionale, di ristrutturare le parti ormai vetuste, di adeguare i suoi impianti alla normativa vigente, ovvero di rendere la propria casa più accogliente e vivibile.
Per poter intervenire in questo senso il condomino deve incaricare un tecnico iscritto ad un albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile) per far predisporre una pratica edilizia comprensiva di elaborati grafici (nella maggior parte dei casi una Denuncia di Inizio Attività = D.I.A.) da presentare allo Sportello Edilizia del Comune di Bologna (Piazza Liber Paradisus, 10).
I tecnici comunali verificano, anche sulla base delle dichiarazioni effettuate dal richiedente, che la pratica edilizia sia completa e che il tipo di intervento possa essere eseguito.

Principi generali:
  • è il Comune che deve essere notiziato dell'intenzione di eseguire i lavori;
  • il condomino non è obbligato a richiedere alcuna autorizzazione, nulla-osta od altro atto di consenso all'Amministratore condominiale (l'informazione allo stesso è consigliabile nell'ottica dei rapporti di buon vicinato); è chiaro che se a causa dei lavori deve essere, ad esempio, interrotta temporaneamente acqua o energia elettrica nell'intero edificio, deve essere tempestivamente avvisato l'amministratore, che provvederà per mezzo di un suo tecnico di fiducia;
  • la comunicazione ai condomini dei lavori da eseguirsi è assolta per mezzo di un cartello che deve essere obbligatoriamente affisso in posizione ben visibile da parte del direttore dei lavori o del condomino stesso; sul cartello devono comparire i nomi del proprietario, del progettista, del direttore lavori, dell'impresa che effettua l'intervento, di eventuali responsabili del cantiere, ed ancora, il tipo di intervento che si esegue ed il riferimento preciso alla pratica presentata (numero di Protocollo Generale e data di presentazione);
  • con questi precisi riferimenti si ha la certezza che esiste una pratica edilizia sottoscritta e depositata in Comune, controllata positivamente da tecnici comunali, che dà diritto al proprietario di procedere con i lavori richiesti.
Conseguenze:
  • chiunque ha la possibilità di visionare la pratica edilizia presentata presso gli uffici comunali;
  • i condomini hanno il diritto a che vengano rispettati gli orari di lavoro del cantiere (e del conseguente rumore emesso);
  • il Comune non ha alcuna competenza specifica sul tema "statica dell'edificio" e non effettua pertanto controlli di questo genere; i condomini, se ritengano che i lavori che il vicino di casa sta effettuando possano mettere in pericolo la stabilità dell'edificio, possono affidarsi ad un tecnico strutturista per far eseguire privatamente una perizia; in caso di pericolo rilevato dal tecnico incaricato e descritto nella perizia, i condomini potranno presentare una comunicazione in questo senso allo Sportello Edilizia (Piazza Liber Paradisus, 10) o al Protocollo Generale (via Ugo Bassi 2); il Comune si muoverà di conseguenza per esaminare ed ovviare al pericolo quando ritenuto "grave ed imminente";
  • chiunque può presentare una comunicazione-esposto, che rimarrà riservata quanto a nominativi, nel quale descrive le opere che ritiene (presumibilmente) abusive, in quanto eseguite senza autorizzazione, oppure perchè eccedenti quanto previsto dall'intervento.

    Conclusione:
    Il condominio non si può opporre ai lavori autorizzati dal Comune, "salvo i diritti di terzi", ovvero salvo il caso in cui l'intervento causi un danno ad altri condomini, ne leda i diritti od impedisca il godimento del proprio bene; in questo caso la questione diventa materia di diritto civile.

    Interventi su parti comuni:
    Sul versante opposto, "ogni condomino ha la possibilità di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di usarne in maniera corretta" ("uso della cosa comune", art. 1102 cod. civ.).
    Sono considerate "parti comuni" quelle elencate nel codice civile e destinate necessariamente all'uso comune dei condomini (ad esempio i tetti ed i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i portici, i cortili, i locali per la lavanderia, gli stenditoi e per altri simili servizi in comune, gli ascensori, gli impianti centrali, ecc.), salvo quanto diversamente specificato nel titolo d'acquisto della proprietà od eventualmente nel regolamento condominiale nella parte delle norme dedicate all'uso di queste parti.

    Principi generali:
    • ciascun condomino deve contribuire, sulla base delle tabelle millesimali di proprietà (ovvero in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno), alle "spese di manutenzione ordinaria" necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune;
    • le "spese di manutenzione straordinaria" devono essere approvate dall'assemblea condominiale tramite deliberazione assunta con le maggioranze previste dal codice civile (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e metà del valore dell'edificio in prima convocazione; un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio in seconda convocazione);
    • "ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio." (art. 1122 cod. civ.); non può pertanto appropriarsi di spazi e parti comuni per usarle a suo piacere (es. una porzione di giardino o di cortile, oppure la parte di pianerottolo d'accesso al suo appartamento);
    • le cosiddette "innovazioni" sono quegli interventi diretti al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni; queste devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condomini ed i due terzi del valore dell'edificio; sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino (art. 1120 cod. cov.).
    Conclusione:
    Di norma gli interventi sulle parti comuni del condominio sono quindi promossi dall'amministratore condominiale, previa deliberazione dell'assemblea dei condomini.