DAL 149/2013: Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1485 del 21 ottobre 2013, recante ad oggetto "Approvazione "Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20".";
Visti i pareri espressi dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" sulla proposta della Giunta regionale n. 1485 del 21 ottobre 2013:
favorevole in data 7 novembre 2013 con nota prot. n. 44024;
favorevole, con modificazioni, in data 12 dicembre 2013 con nota prot. n. 49922, a seguito di un ulteriore esame, da parte della commissione referente, deciso dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 20 novembre 2013;
- del parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 1485 del 21 ottobre 2013 (qui allegato);
Visti:
- la Direttiva 2001/45/CE di modifica della Direttiva 89/655/CEE riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
- la Direttiva 89/655/CEE “Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;
- la L.R. 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia”;
- la L.R. 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;
- la L.R. 26 novembre 2010, n. 11 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”;
- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”.
Premesso che:
Le Regioni esercitano le proprie competenze in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale;
La Regione Emilia-Romagna riconosce la necessità di realizzare un solido sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro attraverso lo sviluppo di azioni e interventi, definiti nel rispetto del quadro normativo complessivo, ma orientati dal sistema complesso costituito dai rispettivi patrimoni conoscitivi approntati attraverso un’impostazione sistematica dei flussi informativi, delle relazioni che sono alla base di un’efficace programmazione e pianificazione delle azioni stesse;
Il perdurare di un’elevata incidenza degli infortuni nell’ambito dei cantieri edili, ha imposto un’attenta riflessione sulle azioni che la Regione ha necessità di programmare e poi sviluppare;
La Giunta ha visto la relazione illustrativa prot. NP 2013.0013155 del 18/10/2013, predisposta dal Servizio Opere Lavori Pubblici, Legalità e Sicurezza, Edilizia Pubblica e Privata che contiene le motivazioni a supporto dell’adozione del presente atto;
Atteso che con la legge regionale 2/09 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”, si è inteso affrontare la complessità del tema della sicurezza e della tutela del lavoro nell’ambito dei cantieri edili;
Considerato che la Regione, con la predetta legge, promuove livelli ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a committenza pubblica o privata;
Considerato, altresì che la Regione promuove, la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro e della legalità;
Dato atto che la legge regionale 2/09:
- all’art. 2, lettera c) individua, “lavori particolarmente pericolosi”: le lavorazioni individuate dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di osservatorio di cui all’art. 5, nonché le lavorazioni comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come definite dall’Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- all’art. 6, commi 1 e 5, consente di definire requisiti con effetto cogente sui RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) per il rilascio dei titoli abilitativi in edilizia, qualora vengano effettuati interventi di manutenzione sui manufatti ovvero la “Linea vita”;
Valutato necessario disciplinare ulteriormente il campo della sicurezza sul lavoro, promuovendo la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, allo scopo di prevenire gli infortuni, con particolare riferimento a quelli causati dalle cadute dall’alto;
Ritenuto di regolamentare la predetta materia attraverso l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell’art. 16 della riferita L.R. n. 20/2000, che costituisce l’allegato 1) alla presente deliberazione, rubricato “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20";
Dato atto che il citato allegato 1) al presente atto:
- stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza;
- è finalizzato ad assicurare che l’operatore, successivamente alla realizzazione di un nuovo edificio o alla esecuzione di interventi riguardanti la copertura di un edificio esistente, possa operare, accedendo e/o transitando, sul coperto in condizioni di sicurezza tali da prevenire la caduta dalla copertura;
- costituisce un complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, in relazione all’aspetto tecnico, organizzativo ed economico;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1485 del 21 ottobre 2013, qui allegato;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare l’Allegato 1) parte integrante alla presente deliberazione, “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.