Bologna, 04/05/2015

QUESTION TIME, CHIARIMENTI SUL RICORSO AL TAR PROMOSSO DA UNA SOCIETÀ DI SCOMMESSE


    .
L'assessore Nadia Monti, ha risposto in sede di Question Time alla domanda d'attualità della consigliera Federica Salsi (Gruppo misto) in merito al ricorso al Tar promosso da una società di scommesse

Domanda d'attualità della consigliera Salsi
"Premesso che da notizie di stampa si apprende dell'esito sfavorevole per il Comune di Bologna in merito al ricorso al Tar promosso da una società di scommesse contro il Regolamento di Polizia Urbana; alla luce di quanto accaduto chiedo al Sindaco e alla Giunta: quale sia l'opinione dell'Amministrazione e come intenda procedere".

Risposta dell'assessore Monti
"Come anticipato in precedenti dichiarazioni, per quanto mi riguarda le sentenze non si commentano, questo sia quando sono favorevoli, ed ancor più quando non lo sono.
Come sappiamo il TAR Emila-Romagna ha accolto il ricorso della società Sna scommesse, a cui era stata negata l'autorizzazione a trasferirsi in nuovi locali, collocati a una distanza inferiore stabilita dal regolamento comunale di Bologna approvato in Consiglio comunale.
Secondo il Tar infatti "la pianificazione delle sale da gioco e la ricollocazione di quelle prossime a siti sensibili appartiene all'amministrazione autonoma dei Monopoli".
Così arrivo un po' anche alle mie riflessioni personali. È un dato di fatto che esistono però delle note del Ministero dell'Interno che riconoscono il valore dei Regolamenti degli Enti, anche per quanto riguarda il gioco d'azzardo; esiste inoltre la LR 5/2011 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico" in cui si precisa che Comuni possano dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e disciplinare, gli elementi architettonici e dimensionali delle stesse.
In seguito all'approvazione della legge della Regione Lombardia n.8/2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"  che stabilisce per le sale da gioco le distanze minime di 500 metri dai luoghi sensibili, il Ministero dell'Interno ha risposto ai chiarimenti richiesti dalle Questure di Milano e di Lecco (estendendo la risposta a tutte le Questure) con alcune importanti affermazioni che io qui vi cito in maniera sintetica.
1) rammenta la sentenza n. 300 del 9/11/2011 con la quale "la Corte Costituzionale ha separato nettamente i profili di ordine e sicurezza pubblica connessa alla materia delle sale da gioco da quelli legati al contrasto delle ludopatie, alla tutela del decoro urbano e dei minori nonché alla gestione del territorio (tra i quali vanno certamente ricompresi i profili relativi alla collocazione dei punti di "rete fisica" di raccolta del gioco) - quindi della distribuzione delle sale per intenderci - che non attengono alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica ma riguardano competenze delle autorità locali".
2) afferma che la valutazione del Questore deve rimanere circoscritta alla tutela dei profili legati all'ordine e alla sicurezza pubblica, e quindi alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 88 TULPS in capo al richiedente, nell'ambito di una doverosa distinzione di competenze rispetto agli altri interessi pubblici che fanno capo alle Amministrazioni locali, riconoscendo che in questo settore di attività vi è un concorso di interessi pubblici di pari rilievo facenti capo ad Amministrazioni diverse.
3) dichiara che in presenza di limitazioni poste da regolamentazioni territoriali, la soluzione interpretativa preferibile appare quella di ritenere circoscritti ai soli requisiti richiesti dal TULPS i presupposti per il rilascio della licenza, fermi restando i divieti e le limitazioni introdotte da normative locali
4) ribadisce che l'eventuale rilascio del titolo di polizia non consente di superare i divieti e le limitazioni territoriali, cui gli interessati devono attenersi, così come sono tenuti ad assolvere agli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio dell'attività autorizzata (sanitari, urbanistici, di prevenzione incendi, tributari, ecc); ritiene opportuno, per chiarezza nei confronti degli interessati, che di tali circostanze essi siano informati anche attraverso un'esplicita avvertenza apposta in calce alla licenza.
Quindi si ritiene che vi siano elementi per impugnare la decisione del Tar.
Io ritengo fondamentale ricordare che in seguito a tutte queste norme prima citate, alcuni Comuni si sono visti riconoscere i provvedimenti, regolamenti, ordinanze che hanno adottato, e che quindi c'è un disorientamento giuridico di fondo tale per cui alcuni TAR danno ragione ai Comuni ed altri purtroppo danno loro torto, però non è compito mio commentare una sentenza con il Consiglio comunale ho condiviso più di una volta quella che è la gravità della situazione, la preoccupazione di questa piaga sociale, perché di questo parliamo, abbiamo condiviso diverse azioni a livello locale che potessero avere influenza anche a livello nazionale, con una proposta di cittadinanza attiva popolare, abbiamo cambiato il Regolamento Urbanistico Edilizio, introducendo anche nei regolamenti urbanistici la distanza, quindi non solo Regolamento di Polizia urbana ma abbiamo reso rafforzativo quell'altro provvedimento, modificato i contratti su tutti i nostri locali ad uso commerciale, di nostra proprietà per impedire l'apertura e l'installazione di nuove sale scommesse e vari protocolli con enti di promozione sociale e sportiva, con le società di trasporto per evitare le pubblicità ingannevoli sui mezzi pubblici e così via.
Continueremo ad andare avanti, io auspico che ci sia nuovamente e su questo io non mi fermo nelle azioni anche di sensibilizzazione rivolte anche a scala nazionale, però da un parere che adesso sto condividendo con il settore avvocatura, ci sono tutti gli estremi per andare avanti con la nostra strada e fare ricordo al Consiglio di Stato".

      .