Bologna, 16/12/2011

QUESTION TIME, CHIARIMENTI IN MERITO AL RESPONSABILE DI GABINETTO DEL SINDACO


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"La peculiarità degli incarichi ex art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali consente di valutare i requisiti minimi, culturali e professionali, dall'esame dei curricula professionali in misura più elastica rispetto al sistema ordinario previsto dal contratto nazionale per l'inquadramento del personale degli Enti locali nelle categorie professionali previste per il personale non dirigenziale. Tale autonomia nella scelta dei collaboratori del Sindaco e nel loro inquadramento deve comunque necessariamente rispettare i canoni della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione".

Questa, in sintesi, la risposta scritta di Virginio Merola, sindaco di Bologna, letta in Aula da Matteo Lepore assessore al Coordinamento di Giunta nel corso della seduta odierna di Question time, rispondendo alle domanda di attualità delle consigliere Lucia Borgonzoni (Lega Nord) e Federica Salsi (M5S) in merito al contratto del Responsabile di Gabinetto del Sindaco.


La domanda della consigliera Lucia Borgonzoni (Lega Nord)

Visti gli articoli di stampa di seguito allegati relativi al Capo Gabinetto Marco Lombardelli, si chiede al signor Sindaco di conoscere:
  • i motivi per cui il capo di Gabinetto è stato inquadrato alla categoria professionale D;
  • se era possibile inquadrarlo in un'altra categoria;
  • che tipo di D è (1,2,3); e, in conseguenza, quale remunerazione minima e massima si può avere nella categoria professionale D in cui è stato inquadrato il signor Lombardelli;
  • oltre allo stipendio tabellare di base di quali benefit / indennità aggiuntive gode il capo di gabinetto;
  • se il possesso della laurea è indispensabile per essere inquadrati in categoria D o se il fatto che sia un collaboratore con contratto a tempo determinato abbia, in qualche modo, fatto superare questo 'ostacolo' che gli altri dipendenti, se vogliono diventare funzionari dell'amministrazione, hanno;
  • quali compiti sono stati assegnati al Capo di Gabinetto
  • da chi viene valutato il risultato professionale raggiunto, tenuto conto che non è stato attivato il nucleo di valutazione previsto per legge;
  • se anche il Capo di Gabinetto sarà valutato secondo i parametri della c.d. "Riforma Brunetta" secondo cui solo il 75% dei dipendenti del settore raggiungerà la produttività completa: nel suo ufficio o settore chi non la raggiungerà?"

La domanda della consigliera Federica Salsi (M5S)
  • Qual è il titolo di studio del Capo di Gabinetto Sig Marco Lombardelli?
  • Qual è il livello in cui è inquadrato all’interno del Comune di Bologna? (si chiede copia del contratto individuale di lavoro sottoscritto)
  • Qual è la retribuzione annua lorda, visto che nella delibera viene indicata in 45.000 € ma sui giornali si legge un importo di 68.000 €, senza che sia stata fatta alcuna smentita?
  • Poiché nella delibera è scritto "Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente dal Capo Dipartimento Organizzazione e dal Responsabile della Ragioneria", cosa riportano questi pareri? Chi li ha firmati? (Si chiede copia dei pareri) Esistono altri pareri formali o informali espressi in merito all'assunzione di Lombardelli?


La risposta del sindaco Virginio Merola letta in aula dall'assessore Matteo Lepore:

"Marco Lombardelli risulta in possesso della licenza di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico. Marco Lombardelli per le mansioni e le attività che svolge è stato inquadrato nella categoria professionale D - posizione economica D1 con contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 35 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bologna. Si tratta, pertanto, di rapporto di lavoro a tempo determinato, caratterizzato da un elemento di fiduciarietà in rapporto agli organi di Governo dell'ente locale che l'ordinamento riconosce e legittima a livello normativo, connotato dalle caratteristiche peculiari e speciali del Testo Unico degli Enti Locali.

A Marco Lombardelli è attribuito il seguente trattamento economico:

· Stipendio tabellare annuale determinato dal contratto nazionale comparto Regioni Autonomie Locali nella misura di euro 22.930,57;
· Indennità di vacanza contrattuale annua pari ad euro 171,99;
· Indennità di comparto annua pari ad euro 622,80;
· Emolumento accessorio, previsto dall’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 35 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, comprensivo di qualunque compenso dovuto per lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, nonché di qualsiasi altro emolumento accessorio previsto dal contratti vigenti, nella misura di euro 45.000,00.

I pareri, entrambi favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sono stati espressi dal Capo Dipartimento Organizzazione e dal Direttore del Settore Finanze.

L’intero iter procedimentale delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio si svolge completamente in forma elettronica, attraverso una sequenza di passaggi definita dall’applicativo in uso all’interno dell’Ente.

Marco Lombardelli Responsabile del Gabinetto del Sindaco, e non Capo di Gabinetto del Sindaco, per le mansioni e le attività che svolge è inquadrato nella categoria professionale D - posizione economica D1 con contratto individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 35 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bologna

Si tratta, pertanto, di rapporto di lavoro a tempo determinato, caratterizzato da un elemento di fiduciarietà in rapporto agli organi di Governo dell'ente locale che l'ordinamento riconosce e legittima a livello normativo, connotato dalle caratteristiche peculiari e speciali del testo unico degli Enti Locali.

Non sono previsti ulteriori “benefit”, espressione peraltro estranea alla disciplina dei contratto nazionale di lavoro di tutti i Comparti del pubblico impiego.

I compiti assegnati al Responsabile del Gabinetto del Sindaco consistono nell'assistenza e nel supporto al Sindaco nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che l'ordinamento delle autonomie locali riconosce agli organi di governo, senza che si determini alcuna sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che dipendono, invece, dal vertice della struttura organizzativa dell’ente.

La peculiarità degli incarichi ex art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali consente di valutare i requisiti minimi, culturali e professionali, dall'esame dei curricula professionali in misura più elastica rispetto al sistema ordinario previsto dal contratto nazionale di lavoro per l'inquadramento del personale degli Enti locali nelle categorie professionali previste per il personale non dirigenziale. Tale autonomia nella scelta dei collaboratori del Sindaco e nel loro inquadramento deve comunque necessariamente rispettare i canoni della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione

La natura omnicomprensiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale che l'art. 90 TUEL riconosce all'emolumento unico che può essere attribuito al personale di supporto degli organi di direzione politica degli Enti Locali determina che le loro prestazioni non debbano essere soggette alla valutazione delle performance di cui al D.Lgs. n. 150/2009 (cosiddetto Decreto “Brunetta”).
D'altronde, una valutazione della prestazione dei componenti che operano a supporto degli Organi di Governo attraverso gli strumenti di misurazione degli standard di rendimento e di performance posti a disposizione degli Organi di Valutazione risulterebbe di difficile praticabilità.

Pertanto, il risultato professionale raggiunto dal Responsabile di Gabinetto per espressa norma di legge, art. 90 TUEL, non è soggetto ad alcuna valutazione.

Un'ultima precisazione: il personale di supporto agli organi di governo non incide sul fondo di produttività del personale dipendente che si suddivide anche in compensi per la produttività e per la qualità della prestazione".

I consiglieri Lucia Borgonzoni e Federica Salsi si sono dichiarati: non soddisfatti.
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