Bologna, 26/03/2012

CONSIGLIO COMUNALE, APPROVATA DELIBERA PER DEFINIRE NUOVI CRITERI ECONOMICI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI SCOLASTICI


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Il Consiglio comunale nella seduta odierna ha approvato all'unanimità la delibera per l'"Integrazione dei criteri di valutazione della situazione economica utile a determinare, nel settore dei servizi educativi e scolastici, il livello di compartecipazione degli utenti al costo e a regolare l 'accesso ai servizi e ai contributi economici, nell'ambito dei regolamenti e del sistema tariffario vigenti - definizione di un nuovo indicatore valido a partire dall 'a.s. 2012-2013"

In seguito il Consiglio ha votato all'unanimità l'immediata esecutività della delibera.

Di seguito il testo della delibera approvata:

"La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che

- il Comune di Bologna nell’esercizio della propria autonomia regolamentare disciplina l’accesso e, attraverso il sistema tariffario, il livello di contribuzione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi, tra i quali quelli educativi e scolastici (di seguito definiti solo “servizi”), utilizzando a tal fine, fin dalla sua entrata in vigore, l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, come definito dai DD.Lgs. 109/1998, 130/2000 e successive modifiche e integrazioni).
- dopo oltre dieci anni di applicazione, diversi Enti locali, anche in Emilia Romagna, nell’ambito della propria autonomia regolamentare in materia, hanno introdotto ad integrazione dell’ISEE ulteriori criteri, che più efficacemente, possano rappresentare la capacità economica degli utenti, ispirandosi a principi di maggiore equità.
- In particolare, molte di queste integrazioni hanno riguardato il riferimento al nucleo familiare, che, definito dalla normativa per la generalità dei servizi alla persona, ha mostrato in particolare per il settore dei servizi educativi e scolastici alcuni limiti, derivanti dalla tipologia di utenza, costituita da bambini.

Considerato che

- principio cardine del nostro ordinamento giuridico, che trova nel codice civile il suo fondamento, è il dovere di entrambi i genitori di prendersi cura dei figli riconosciuti (mantenerli, educarli ed istruirli), indipendentemente dal rapporto esistente tra i genitori stessi e dalle loro residenze anagrafiche; principio rafforzato dalle ultime modifiche del 2006 al diritto di famiglia, che hanno introdotto quale regola generale anche nella procedura di separazione e divorzio quella dell’affidamento condiviso dei figli minori;
- tale principio deve essere coerentemente affermato anche laddove si tratta di servizi erogati dall’Ente locale, con particolare riferimento a regole di accesso e livello di compartecipazione ai costi.

Valutato che

- il riferimento esclusivo al nucleo familiare, come definito dalla normativa vigente in materia di ISEE, non sempre consente di cogliere appieno questo principio giuridico, talvolta escludendo nella definizione di nucleo il riferimento ad uno dei due genitori, come nel caso di genitori non sposati con residenze diverse oppure di genitori separati legalmente/divorziati, in entrambi i casi appartenenti infatti a nuclei familiari diversi;
- contrariamente ai casi di cui al punto precedente, i genitori sposati, ai sensi della normativa ISEE, rientrano comunque entrambi nello stesso nucleo familiare anche se aventi residenze anagrafiche diverse, configurandosi in questo modo un ingiustificato diverso trattamento rispetto ai genitori non sposati; pertanto, il sistema di valutazione della situazione economica basata esclusivamente sulle regole dell’ISEE risulta non del tutto coerente con il principio giuridico di cui sopra.

Verificato che l’analisi dei dati dei nuclei familiari ai fini ISEE riferiti ai servizi educativi e scolastici nel Comune di Bologna nell’anno scolastico 2011/2012 evidenzia un peso significativo di queste situazioni: i nuclei con un solo genitore sono 2146 su un totale di 11606 dichiarazioni, pari al 18,5%, e di queste circa il 63% relative a richiedenti celibi/nubili, il 15% relative a richiedenti coniugati ma non facenti parte dello stesso nucleo, il 13% relative a richiedenti separati e il 9% relative a richiedenti divorziati.

Ritenuto opportuno, al fine di valutare compiutamente la situazione economica per l’accesso agevolato ai servizi educativi e scolastici, compresa l’attribuzione delle tariffe, integrare il riferimento al nucleo familiare definito dalla normativa vigente, considerando “di norma” anche il genitore che eventualmente non fosse inserito nel nucleo di appartenenza del bambino, a condizione che abbia riconosciuto il bambino.

Ritenuto altresì opportuno procedere a tale integrazione non solo a condizione che il genitore non inserito nel nucleo familiare del bambino lo abbia riconosciuto, ma anche che non sia stato escluso dall’affidamento del bambino attraverso una sentenza di affidamento esclusivo all’altro genitore.

Precisato quanto segue in merito al metodo di calcolo da utilizzare per l’integrazione di cui sopra (per nucleo familiare deve intendersi sempre il nucleo familiare come definito dalla normativa vigente in materia di ISEE):

- la valutazione della situazione economica aggregata parte dall’ISE (Indicatore della Situazione Economica) riferito al nucleo familiare di appartenenza del bambino, che viene integrato con l'ISE (situazione economica: reddituale e patrimoniale) del genitore non ricompreso nel nucleo, calcolato attraverso un’estrazione dal suo nucleo familiare di appartenenza, applicando tutti i criteri e “franchigie” previste dalla normativa in materia di ISEE e sottraendo eventuali assegni di mantenimento dell’ex coniuge già inseriti nell’ISE di partenza;
- dopo aver aggregato le due situazioni economiche (ISE), si procede al calcolo del nuovo Indicatore della situazione economica modificando la scala di equivalenza di partenza del nucleo familiare di appartenenza del bambino, che viene determinata maggiorando il numero dei componenti di una unità, corrispondente al genitore che è stato integrato, e di eventuali ulteriori unità in presenza di figli minori con lui conviventi, purché privi di redditi imponibili propri.
- L’indicatore così ottenuto è valido solo nel Comune di Bologna ed esclusivamente nell’ambito dei servizi educativi e scolastici, compresa l’attribuzione di contributi, ogni qualvolta i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione dell’ISEE.

Precisato inoltre quanto segue in merito ai casi di esclusione:

- L’operazione di aggregazione dei dati reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori e di calcolo del nuovo indicatore è esclusa nel caso di mancato riconoscimento del figlio da parte di un genitore, di genitori separati/divorziati con sentenza di affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore.

- L’esclusione può essere altresì fatta valere dal genitore convivente con il minore che rappresenti l’estraneità dell’altro genitore in termini di rapporti economici ed affettivi. Non si procederà, quindi, all’operazione di aggregazione nei casi particolari di abbandono, irreperibilità dell’altro genitore o altre gravi situazioni socio-economiche, che siano compiutamente dimostrate, e nei casi particolari di impossibilità materiale di ricostruire e reperire la situazione economica dell’altro genitore.

- Risultano altresì esclusi dal calcolo del nuovo indicatore i casi in cui, pur essendoci un genitore fuori dal nucleo familiare ISEE di appartenenza del bambino, il solo genitore nel nucleo è legato da un nuovo rapporto di convivenza affettiva o da nuovo vincolo di matrimonio, in entrambi i casi rientranti nel nucleo familiare di appartenenza del bambino e la cui situazione economica rientra nel calcolo dell’ISEE di partenza. L’esclusione interviene al solo fine di evitare una discriminazione che potrebbe colpire questi casi in cui la situazione economica del genitore fuori dal nucleo si andrebbe a sommare alla situazione economica di un nucleo familiare, che già risente della situazione economica del nuovo coniuge o convivente del genitore nel nucleo. Ciò per effetto della scelta che a monte caratterizza il nuovo indicatore: la definizione di un sistema di calcolo ancorato all’ISEE dei componenti il nucleo familiare di appartenenza del bambino a cui si aggiunge, a meno di situazioni particolari, la situazione reddituale e patrimoniale dell’eventuale genitore non rientrante in quel nucleo.

- In tutti gli altri casi in cui non possa essere fatta valere una causa di esclusione, la mancata presentazione dell’Indicatore che integri la situazione economica di uno dei due genitori equivarrà per gli effetti previsti nei regolamenti vigenti alla mancata presentazione dell’ISEE.

Precisato infine che

- sono confermati tutti gli altri criteri previsti dai Decreti Lgs. n. 109/1998 e 130/2000 e successive modificazioni ed integrazioni di calcolo della situazione economica equivalente (ISEE), che rimane pertanto l’unico indicatore di riferimento, salvo i casi particolari sopra descritti.
- per effetto della presente deliberazione, tutti i regolamenti vigenti nel Comune di Bologna in materia di servizi educativi e scolastici, compresi eventuali contributi economici, nei quali si faccia riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono da intendersi pienamente vigenti e integrati con la previsione di questo ulteriore nuovo indicatore nei soli casi sopra descritti.

Dato atto che per l’ottenimento del nuovo indicatore della situazione economica si provvederà a stipulare una convenzione con i CAAF che, partendo dall’ISEE del richiedente e sulla base degli ulteriori dati reddituali e patrimoniali forniti dall’altro genitore, effettueranno il calcolo.

Stabilito che il nuovo Indicatore:

– abbia gli stessi termini di validità e procedure di applicazione già stabiliti per l’ISEE standard, e sia valido per tutti i bambini del medesimo nucleo che hanno gli stessi genitori;
– entri in vigore con la presentazione delle domande di iscrizione al servizio nido per l’anno educativo 2012/13, di richiesta delle tariffe agevolate e di attribuzione di contributi economici per l’anno educativo/scolastico 2012/13 e sostituisca il valore dell’ISEE standard nelle fasce del sistema tariffario vigente.

Ritenuto infine opportuno che, in materia di controlli, riguardanti tutte le dichiarazioni ISEE e non solo il nuovo Indicatore:

- al fine di rafforzare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate, mirandoli a quelle situazioni che maggiormente presentano elementi di incongruità, saranno richieste ai dichiaranti al momento della presentazione della domanda accesso ai servizi o alle tariffe agevolate informazioni aggiuntive sulla situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) del nucleo.
- con decorrenza 01/01/2012 sarà prevista (nel regolamento che disciplina le entrate comunali) apposita norma in base alla quale perseguire e sanzionare comportamenti scorretti relativi all'utilizzazione di dichiarazione ISEE non veritiera per accedere a servizi e benefici erogati dal Comune;
- con successiva delibera di giunta si procederà eventualmente a definire ogni altra modifica ritenuta opportuna per adeguare modalità e strumenti di controllo.

Dato atto che l’introduzione del nuovo indicatore della situazione economica, per i contenuti di innovazione in esso contenuti e per la delicatezza della materia nella quale si interviene, assume carattere di sperimentalità nel primo anno di applicazione, e pertanto si darà mandato ai Settori competenti in fase di applicazione di definire procedure adeguatamente flessibili in rapporto alla particolarità delle situazioni.

Dato atto che dei contenuti del presente atto è stata data comunicazione al Dipartimento Programmazione e al Settore Entrate;
Acquisiti agli atti i pareri dei Consigli di Quartiere che risultano tutti favorevoli, dando atto che tutti, rimanendo nell'ambito della disciplina introdotta dalla delibera per il nuovo indicatore, avanzano la richiesta sul piano delle procedure applicative di determinare criteri, metodi e strumenti per definire in modo omogeneo, sull'intero ambito cittadino, le modalità di applicazione della casistica di esclusione dall'applicazione del nuovo indicatore, riconducibili alla reale estraneità dell'altro genitore al mantenimento del bambino, prevista nella delibera.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Istruzione.

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Su proposta del Settore Istruzione, congiuntamente al Dipartimento Cultura e Scuola.

DELIBERA
1) di introdurre, per i motivi espressi in premessa, un nuovo indicatore della situazione economica, che, nei soli casi e con le modalità ed esclusioni descritte in premessa, integri l’ISEE, ricostruendo la situazione economica (reddituale e patrimoniale) che ricomprenda, di norma, quella di entrambi i genitori, anche quelli non sposati, separati e divorziati, a prescindere dalla loro residenza anagrafica; il nuovo indicatore è utilizzato esclusivamente per l’accesso ai servizi educativi e scolastici, per l’attribuzione delle relative tariffe e l’erogazione di contributi economici.

2) di definire che i termini di validità e le procedure di applicazione dell’ISEE ricalcolata siano i medesimi fissati dalle norme in essere per la presentazione dell’ISEE standard, valida ai fini INPS, con validità per tutti i bambini del medesimo nucleo che hanno gli stessi genitori;

3) di applicare il nuovo indicatore a partire dall’anno educativo e scolastico 2012/13, andando a sostituire nei casi previsti il valore dell’ISEE normato, tutte le volte che i regolamenti comunali vigenti prevedono l’ISEE per l’accesso ai servizi educativi e scolastici, l’attribuzione delle tariffe e l’attribuzione di contributi economici.

4) di introdurre in materia di controlli i nuovi strumenti informativi descritti in premessa, nonché di prevedere - tramite apposita norma regolamentare - la sanzionabilità di comportamenti scorretti relativi all'utilizzazione di dichiarazione ISEE non veriteria per accedere a servizi e benefici erogati dal Comune, dando mandato alla Giunta di stabilire con successivo eventuale atto ogni altra modifica ritenuta opportuna per adeguare modalità e strumenti di controllo.

5) di dare atto che i regolamenti vigenti nel Comune di Bologna in materia di servizi educativi e scolastici, compresi eventuali contributi economici, nei quali si faccia riferimento all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono da intendersi ancora pienamente vigenti e integrati con la previsione di questo ulteriore nuovo indicatore nei casi descritti in premessa

6) di dare mandato ai Dirigenti dei settori competenti di adottare tutte le determinazioni necessarie per definire le procedure atte al raggiungimento degli obiettivi espressi nel presente atto."
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