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Bologna, 08/06/2012
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La domanda d'attualità della consigliera Lucia Borgonzoni (Lega Nord): "Visto l'articolo di stampa relativo alla nomina della dr.ssa Giglia Bitassi, si chiede al sindaco e alla giunta di spiegare le motivazioni che hanno indotto la S.V. a nominare la dr.ssa Giglia Bitassi con pgn 130538 del 30 maggio a presidente della Società Controllata SeRiBo, tenuto conto che la stessa aveva già fatto parte del CdA nel 2004 con nomina del Sindaco Cofferati ; di spiegare le motivazione che hanno indotto la S.V. a non tenere conto delle indicazioni fornite dai Saggi per la nomina di questo CdA se non convenga con la scrivente che di fronte alla Sua decisione di nominare la dr.ssa Bitassi presidente del CdA - nonostante tale nominativo non fosse stato indicato dai saggi - ed alla successiva rinuncia da parte della stessa per le motivazioni riportate dalla stampa, anche al cittadinanza sia indotta a dubitare del fatto che le nomine non siano guidate dal criterio base che porta a scegliere chi, indipendentemente dalle appartenenze, meglio può adempiere, con professionalità e con lealtà, ai compiti affidati e raggiungere i risultati che l’amministrazione si attende, in rapporto alle finalità dell’ente, organismo o società di cui si tratta". La domanda d'attualità del consigliere Massimo Bugani (M5S): "Preso atto che: il giorno 30 maggio 2012, il Sindaco ha nominato la signora Giglia Bitassi, consigliera di amministrazione di SE.RI.BO S.r.l indicandola quale Presidente; il giorno 5 giugno 2012 ho inviato insieme al consigliere Daniele Carella, un comunicato alle agenzie di stampa in cui segnalavamo come fosse quanto meno inopportuna questa nomina, alla luce di un suo coinvolgimento in un procedimento giudiziario in corso, e alla mancata indicazione del suo nome da parte del Comitato dei Saggi; il Sindaco appreso la notizia, ha meritoriamente deciso di revocare l’incarico dichiarando che non era a conoscenza dei fatti sopra descritti, avallando di fatto, le nostre perplessità; In merito a questo fatto, chiediamo all’Amministrazione per quale motivo il Sindaco non è stato informato delle vicende giudiziarie della signora Giglia Bitassi e per quale ragione nessun funzionario del Comune abbia svolto un minimo di indagine; se non ritiene quanto meno opportuno prevedere nei prossimi bandi, di corredare i curricula delle candidature presentate, con il certificato generale del casellario giudiziario e di una certificazione sulla presenza (in questo caso occorre la specifica del reato contestato) o meno di procedimenti giudiziari in corso. La risposta del sindaco Virginio Merola: "Per quanto riguarda il primo quesito della consigliera Borgonzoni, la Dr.ssa Giglia Bitassi era stata nominata Presidente della società SeRiBo per le specifiche competenze maturate proprio nel settore della ristorazione collettiva che è l’oggetto sociale prevalente della società partecipata in questione. La circostanza che la Dr.ssa Bitassi avesse già fatto parte del cda di SeRiBo non può che rafforzare oggettivamente ogni valutazione sulla competenza e l’idoneità a ricoprire quel ruolo, considerato anche che non sussistono impedimenti alla possibilità di rivestire nuovamente il ruolo di amministratore in una società, con i limiti previsti dal Consiglio comunale. Per quanto riguarda il secondo quesito della consigliera Borgonozoni, il Comitato, a seguito dell'esame delle candidature pervenute, ha presentato al Sindaco alcuni nominativi in riferimento alla nomina in SeRiBo, assicurando che ogni singola proposta fosse fondata sui requisiti espressi dal Consiglio comunale con la deliberazione contenente gli indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco. Quindi, nel procedere alle nomina del presidente di SeRiBo, nella mia autonomia, ha ritenuto di individuare una persona che avesse una più adeguata esperienza professionale per meglio adempiere ai compiti affidati, in particolare quelli di presidente. Si ricorda che le valutazioni espresse dal Comitato non hanno efficacia vincolante per il Sindaco che resta il solo responsabile delle nomine di sua competenza. Tuttavia, una persona indicata dal Comitato nomine è stata da me nominata a conferma dell'utilità del Comitato nomine e della procedura che abbiamo messo in atto. Per quanto riguarda il terzo quesito non posso che ribadire quanto detto sul primo e sul secondo, e aggiungere che i cittadini possono contare sul fatto che procediamo nella trasparenza, e in base a valutazioni di competenza e di merito, e a questo fine non abbiamo nessun indugio a correggere scelte inopportune, non appena ne veniamo a conoscenza, come anche questo caso dimostra. Per quanto riguarda le domande del consigliere Bugani e anche indirettamente del consigliere Carella. Il Sindaco avvalendosi della potestà di cui all’art. 50, comma 8, del TUEL ha individuato il nominativo della Dr.ssa Bitassi in base al suo curriculum vitae dalla cui lettura risultavano evidenti la competenza e l’esperienza professionale. Ma il punto è questo. Non è legittimamente possibile per l’ente e per i propri dipendenti svolgere 'indagini' nei confronti di persone che intrattengono rapporti fiduciari con l’ente medesimo, dal momento che il potere di 'indagine' appartiene ad un altro potere dello Stato, la magistratura. Invece, controlli e verifiche sullo status delle persone sono possibili solo ed esclusivamente nell’ambito dei limiti delineati dal nostro ordinamento. Per chiarezza espositiva, le leggi di settore (codice dei contratti, testo unico dell’ordinamento degli enti locali) prevedono che chi intrattiene rapporti con la pubblica amministrazione o ne diviene amministratore sia in possesso di determinati requisiti soggettivi. Il TUEL stabilisce tassativamente: a) le condizioni ostative alla presentazione di una candidatura alle elezioni di sindaci e consiglieri comunali, e il comma 3 di quel medesimo articolo prevede che tali disposizioni si applicano anche alle nomine di competenza del Sindaco; b) le condizioni di ineleggibilità (art. 60); c) le condizioni di incompatibilità (art. 63). Quanto al nostro caso, la legge non consente di porre nei confronti di qualsiasi cittadino fattispecie di sbarramento ostative alla copertura di cariche pubbliche più restrittive rispetto a quelle che la legge stessa individua, quindi, non è possibile prevedere l’obbligo di fare dichiarare all’interessato le propria situazione giudiziaria. Precisiamo che noi procediamo, per quanto riguarda le nomine del Sindaco, a diffondere “avvisi”, e non “bandi”. È bene precisarlo perché noi pubblicizziamo l’intenzione di nominare un rappresentante dell’ente per raccogliere candidature, che è potere del Sindaco nominare sulla base, quindi, anche di un elemento fiduciario oltre che di competenza. Il bando pubblico segue un altro percorso che non può prevedere l’elemento fiduciario insito nelle nomine. Per effetto dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate ai diretti interessati non possono essere prodotte agli organi delle pubbliche amministrazioni. Non è pertanto più possibile prevedere l'obbligo di corredare i curricula delle candidature presentate con il certificato generale del casellario giudiziario e con la certificazione sulla presenza o meno di procedimenti giudiziari in corso. Tuttavia, per le nomine fiduciarie, ritengo sin d'ora di dare mandato agli Uffici di fare verifiche istruttorie, che prevedono la richiesta delle certificazioni necessarie alle amministrazioni competenti, come atto d'ufficio, senza coinvolgimento degli interessati. Davvero ringrazio per la domanda il consigliere Bugani e se mi permette il consigliere Carella, perché come sentite ci permettono di migliorare una procedura che, sono certo, siamo i soli in Italia ad applicare, quindi possiamo migliorare". La consigliera Lucia Borgonzoni si è dichiarata non soddisfatta. Il consigliere Massimo Bugani si è dichiarato soddisfatto.
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