Bologna, 11/10/2013

QUESTION TIME, CHIARIMENTI SUL GETTITO TARSU


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La vicesindaco Silvia Giannini ha risposto alle domande d'attualità dei consiglieri Lorenzo Tomassini (Pdl), Federica Salsi (GrMisto) sul gettito TARSU.

La domanda d'attualità del consigliere Lorenzo Tomassini (Pdl):

"Visto l'articolo di stampa pubblicato su Affari Italiani - Emilia Romagna in merito al gettito Tarsu, chiede di conoscere il giudizio politico del Sindaco su quanto pubblicato dal quotidiano on-line.
Chiede in particolare di sapere:
se sia vero che la legge n. 9 del 18 febbraio 2009 ha abrogato la legge istitutiva dell'addizionale E.C.A. n. 614 del 1938;
se sia vero che la legge n. 9 del 18 febbraio 2009 ha abrogato la legge 549 del 28 dicembre 1998 ed il successivo Decreto legislativo n.446 del 1997 con il quale il legislatore aveva attribuito agli Enti locali una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali;
se conosca il contenuto del parere n. 146 del 24/4/2009 reso dalla Corte dei Conti della Regione Lombardia;
se sia vero che il Regolamento Tarsu del Comune di Bologna, specularmente alla normativa nazionale in vigore, non preveda tassazioni aggiuntive o addizionali (ex E.C.A.);
come sia possibile, su un piano sia politico, che tecnico, giustificare il maggior prelievo imposto ai cittadini richiamando norme non più in vigore nella Repubblica da anni (si leggano in proposito le dichiarazioni di ieri 8/10/13 rese dalla Vice Sindaco Silvia Giannini);
se il Comune intenderà valutare forme di restituzione ai cittadini di tutto quanto riscosso eccedendo il disposto di cui all'art. 61 del D.Lvo 507/93;
se gli importi riportati nell'articolo di stampa in parola in ordine al costo del servizio ed al complessivo esborso sostenuto dai cittadini per gli anni dal 2003 al 2012 corrispondano alle cifre contabilizzate dall'amministrazione".

La domanda d'attualità della consigliera Federica Salsi (GrMisto):

"Premesso che, "secondo CGIA dal 2000 ad oggi la tarsu del Comune di Bologna è aumentata del 67%" (come da articolo su Affari italiani),
chiedo se questo aumento risulti anche all'Amministrazione e quale ne sia il motivo.
In merito alle dichiarazioni della Vicesindaco chiedo per quale motivo le "altre voci" "non debbano essere considerate ai fini della copertura del costo del servizio";
con particolare riferimento alla ex ECA, come mai l'Amministrazione comunale non ha determinato le tariffe della TARSU in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risultasse superiore al costo del servizio, ovvero per quale motivo l’addizionale ex Eca non è stata considerata nel calcolo della copertura dei costi; se l'eccedenza introitata dal Comune di Bologna non debba essere restituita ai cittadini; come siano stati spesi gli introiti relativi alla ex ECA; il motivo per cui con la precedente contabilità fosse accertato solo il valore effettivamente riscosso".



La risposta della vicesindaco Silvia Giannini:

"L'addizionale ECA è stata istituita con Regio Decreto Legge 30/11/1937 n.2145 (legge di conversione n.614/1938 ) originariamente nella misura del 5%, aumentata al 10% con la Legge 10/12/1961, n. 1346 ed attribuita ai Comuni con l'art.3, comma 39, della Legge 28/12/1995, n.549. Da tale excursus normativo, e in particolare dall'art.3 comma 39 Legge 549/95 e art.2 D.M.2 maggio 1996 emerge che l'addizionale è rimasta applicabile alla TARSU nella misura del 10%. Tuttavia, l'intervento legislativo di cui all'art.1 comma 159 della Legge n.662/96 (relativo all'art. 3 comma 39 della L.549/95) ha sostanzialmente mutato la funzione dell'addizionale che da tributo ambientale autonomo funzionalmente collegato con il tributo speciale per il deposito in discarica si è risolto in una mera appendice della Tarsu, di cui condivide presupposti e limiti.
L'ex eca è stata abrogata dal 01/01/13 a seguito dell'entrata in vigore della Tares in virtù di quanto disposto dall'art.14 comma del D.L.201/11 "salva Italia", in deroga a quanto al riguardo precedentemente stabilito dall'art.13 comma 1 del D.Lgs.23/11 in materia di IMU secondaria, in base al quale l'abrogazione dell'ex ECA doveva decorerre dal 01/01/2014. In virtù del decreto Salva Italia l'abrogazione è stata anticipata al 2013.

Con riferimento alla legge citata nella domanda di attualità, si precisa peraltro che il mancato inserimento del regio decreto legge n.2145/1937 (e della legge di conversione n.614/1938) negli elenchi di cui alle varie leggi di semplificazione (quale la legge n.9 del 18/2/2009, applicativa delle previsioni dell'art.14 L.246/05) non ha significato affatto la sua avvenuta tacita abrogazione, come peraltro è confermato appunto, come ho appena detto, dalla sua espressa abrogazione disposta infine dall'art.14 comma 46 del D.L.201/11 in materia di Tares.
Quindi l'ex Eca non è stata abolita dalle leggi di semplificazione, tanto è vero che è stata abolita espressamente in modo anticipato dal 2013, dal D.L.201/11 che ha istituito la Tares.

L'art.14 della Legge n.246/05 (la norma istitutiva della semplificazione legislativa) è stato modificato dall'art. 4 comma 1 della legge 69/2009 che vi ha introdotto il comma 14-ter secondo cui " fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate".

Il consigliere Tomassini chiede se sia vero che la legge n. 9 del 18 febbraio 2009 ha abrogato la legge 549 del 28 dicembre 1998 ed il successivo Decreto legislativo n.446 del 1997 con il quale il legislatore aveva attribuito agli Enti locali una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali.
Confermo che la legge n.9/2009 non ha abrogato il D.Lgs.549/98 nè il D,Lgs.446/97 in materia di potestà regolamentare dei Comuni (rif. art.52 D.Lgs.446/97), come confermato - qualora ve ne fosse bisogno- anche dalla ricerca della norma dell'art.3 comma 39 del D.Lgs.549/95 sul sito ufficiale "Normattiva" (Portale della Legge vigente), così come dal costante richiamo a detto art.52 del D.Lgs.446/97 (e sotteso potere regolamentare) contenuto ad esempio nella recente normativa IMU e Tares (art.13 e 14 D.Lgs.201/11).

Mi si chiede se l'Amministrazione conosca il contenuto del parere n. 146 del 24/4/2009 reso dalla Corte dei Conti della Regione Lombardia;
Si è a conoscenza del parere Corte dei Conti n.146/2009 della Regione Lombardia. Avrei molte cose da dire e ci vorrebbe una commissione apposita. Mi limito a dire in estrema sintesi che sostanzialmente va sottolineato che in base a quanto espressamente disposto dall'art.61 comma 1 ultimo periodo dello stesso D.Lgs.507/93 (che disciplina la TARSU) ai fini della copertura del costo del servizio non si considerano "addizionali, interessi e penalità".

Il regolamento Tarsu del comune di Bologna all'art.23 comma 1 prevede - in regime di riscossione diretta- la liquidazione dell'addizionale ex ECA insieme alla tassa rifiuti, così come la liquidazione del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs.504/92, per rispondere al consigliere Tomassini.

Qunidi, per riassumere, non c'è nessun indebito maggior prelievo ai cittadini data la legittima applicazione dell'addizionale ex ECA, per le ragioni appena esposte. L'ex Eca non è stata abolita e non va considerata nella copertura dei costi del servizio. Perciò non si configura nessuna possibilità di rimborso e che il gettito relativo all'ex ECA è un'entrata del Bilancio dello stato che come tale viene destinata al finanziamento delle spese dell'ente.

Ovviamente qui ho molti dettagli normativi di quelli che riesco qui a esporre in poco tempo, ma sono disponibile a entrare maggiormente nel merito.

Con riferimento al dato dell'aumento del 67%, dato che peraltro i consiglieri non prendono al Bilancio del comune al quale dovrebbero fare riferimento. Confrontando i dati sul Bilancio in serie storica dal 2003 al 2012, non mi risulta affatto questo aumento del 67% né per la Tarsu, né per ciò che diamo ad Hera per i servizi resi. Occorre stare però molto attenti a confrontare i dati perché la contabilità è cambiata e sono cambiati anche i servizi. Se si sommano ai servizi smaltimento rifiuti anche quelli che una volta Hera erogava per i servizi cimiteriali e per la rimozione neve, è chiaro che si commette un errore, confrontando dati disomogenei. Anche per gli incassi della Tarsu occorre considerare che la contabilità è cambiata, perché dal 2012 noi siamo obbligati ad indicare in Bilancio tutti gli importi accertati di Tarsu/Tares al lordo di quelle che sono le entrate che riteniamo di difficile esigibilità. Così ci impone la normativa, di mettere in entrate gli accertamenti e di istituire un fondo svalutazione per far fronte alla quota di entrate che si ritengono di difficile esigibilità.

Vale, in generale, che non si possono confrontare dati disomogenei. Quello che vorrei, con la collaborazione di tutti e dando la mia disponibilità massima, è ragionare sulle cifre del Bilancio e di non fare confusione lanciando degli allarmi che spaventano i cittadini. Non è vero che abbiamo chiesto imposte che non c'erano, e nemmeno che i cittadini possano chiedere un rimborso, perché l'imposta era legittima. Poi si dice che la Tarsu è aumentata del 67%, cosa non vera, perché il dato semmai è frutto di un problema contabile.
Il nostro compito istituzionale è quello di essere precisi, certi, chiari, di dare ai cittadini informazioni corrette e non fuorvianti. Occorre approfondire bene questi dati complessi dal punto di vista tecnico per dire la verità.

Su altre domande: per quale motivo le altre voci addizionali non devono essere considerate ai fini della copertura dei costi del servizio: l'ho già detto, è la normativa che prevede questo. Ad esempio, per la Tarsu, nel Bilancio, c'è un contributo che lo stato da al Comune per il pagamento della Tarsu per le istituzioni scolastiche. Quello non va considerato tra i costi di copertura del servizio. E' un altro elemento di complessità e tecnicismo: ma se noi vogliamo interpretare in modo corretto dobbiamo entrare in questi elementi contabili.

Credo di aver risposto a tutto e ribadisco la mia disponibilità ad entrare nel dettaglio di dati e informazioni precise e prese dal Bilancio".
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