Bologna, 31/07/2015

QUESTION TIME, CHIARIMENTI SULL'ICI ISTITUTI SCOLASTICI RELIGIOSI


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La vicesindaco Silvia Giannini, nella seduta odierna, ha risposto alla domanda d'attualità del consigliere Bugani (M5S) sull'ici dovuta dagli istituti scolastici religiosi.

La domanda del consigliere Bugani
"Alla luce delle notizie apparse sulla stampa relative al verdetto della Corte di Cassazione sul pagamento dell’ici per gli istituti scolastici religiosi, pone la seguente domanda di attualità:
per sapere dal Sindaco e dalla Giunta come valutano dal punto di vista, politico questa notizia;
per sapere dal Sindaco e dalla Giunta se e quali indicazioni verranno date al direttore dell’Area Risorse Finanziarie per rispettare la sentenza della Corte."

La risposta della vicesindaco
"Gentile Consigliere,
per rispondere alla domanda occorre prima fare un po' di chiarezza sui termini della questione, su cui sono emersi o sono stati alimentati molti equivoci, anche adesso il Consigliere ha detto che la sentenza della Cassazione impone di pagare l'Ici, non è così. Come infatti ha affermato qualche giorno fa, in una nota, il Primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce le polemiche suscitate dalle sentenze della Corte in merito a due scuole paritarie cattoliche di Livorno, che “obbligherebbero ”le scuole “al pagamento dell’Ici”, sono in larga parte "fuor d'opera".
Innanzi tutto occorre ricordare che la questione del pagamento dell’ICI da parte delle scuole paritarie di Livorno non è ancora decisa, nè è stata emessa una sentenza definitiva, ma una sentenza di annullamento con rinvio. Come sottolinea sempre il Primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce “sarà il giudice di merito a dover decidere, in ultima analisi, alla luce di una rinnovata e più circostanziata valutazione delle risultanze processuali, se l’esenzione spettasse o meno per l’attività didattica come concretamente svolta”. In sostanza il ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che riconosceva l'imponibilità delle scuole in campo ICI è stato accolto, la sentenza impugnata, che prevedeva appunto l'imponibilità, è stata cassata con rinvio delle cause ad altra Sezione della CTR della Toscana che poi si esprimeranno.
Però più in generale il tema evidentemente c'è, il problema dei criteri per esentare dall'ICI o IMU gli immobili dove si svolgono le attività di enti non commerciali, il tema come sappiamo non riguarda solo le scuole, è noto ed è dibattuto da tempo e il legislatore è intervenuto più volte, anche a seguito dei fondati timori che la Commissione europea aprisse una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. Esentare infatti dal pagamento di tributi come l'ICI o l'IMU soggetti che svolgono attività commerciale violerebbe infatti i principi base di concorrenza sanciti dai Trattati Europei. Per questo, la normativa, che era particolarmente lasca quando c'era l'ICI, è divenuta successivamente, con l'introduzione dell'IMU, più stringente.
Il punto chiave della controversa questione è sempre legato alla definizione di attività commerciale, non essendo evidentemente sufficiente per l'esenzione il tipo di attività svolta, ad esempio nel campo dell'istruzione o della sanità. Occorre cioè un criterio oggettivo oltre che uno soggettivo.
Un passaggio normativo importante è il Regolamento del MEF n. 200 del 19 novembre 2012 che definisce i requisiti affinché una attività istituzionale non rivesta carattere commerciale e sia quindi esente da IMU.
Affinché una attività nel campo dell'istruzione sia definita non commerciale, oltre ai requisiti generali (non distribuzione di utili, obbligo di reinvestimento per l'attività dell'ente, e così via) devono valere anche una serie di altre condizioni tra cui il fatto che l'attività sia paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotti un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni, siano osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, adeguatezza della struttura etc..
Con riferimento al criterio economico, relativo ai ricavi derivanti dall'eventuale pagamento di una retta, il modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, approvato con le relative istruzioni, dal Decreto ministeriale del MEF del 26 giugno 2014 precisa che l'esenzione è concessa qualora il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria non superi il costo medio per studente definito dal MIUR, sulla base di dati OCSE. I parametri di riferimento per il costo medio per studente vanno dai 5.739,17 euro per la Scuola dell'infanzia ai 6.914,31 per l'Istruzione secondaria di secondo grado.
Ora se il Governo intenderà intervenire nuovamente (ma l'altro giorno il Ministro Padoan l'ha escluso, in question time alla Camera, posto che le sentenze riguardano un accertamento ICI per il periodo 2004-2009, quando la normativa era molto diversa da quella attuale) ovviamente seguiremo la prassi ministeriale e la giurisprudenza, come sempre facciamo.
Nel valutare più nel merito la questione, occorre innanzi tutto ricordare che scuole paritarie in Italia, secondo la legge 62 del 2000, sono a tutti gli effetti parte integrante del sistema nazionale d'istruzione. Sono circa 13 mila e rispondono a circa il 10% degli studenti. Se fossero assoggettate integralmente all’Imu sarebbe a rischio una parte non marginale dell'offerta del sistema nazionale d'istruzione, senza alcuna certezza di soddisfare in altro modo la domanda corrispondente. Il problema è di particolare rilievo soprattutto per quanto riguarda le scuole dell'infanzia. Ed è un problema di sostenibilità economica del sistema che non possiamo affatto trascurare (e non lo sottolineo solo nel mio ruolo di assessore al Bilancio), in quanto il risultato sarebbe opposto a quello che tutti vogliamo ovvero che la domanda di istruzione sia sempre soddisfatta, ovviamente nel rispetto dei requisiti che la normativa sulla parità impone. Non va certamente dimenticato, infatti, che tutte le scuole paritarie, comprese quelle degli enti locali, devono corrispondere "agli ordinamenti generali dell'istruzione", essere "coerenti con la domanda formativa delle famiglie" ed essere "caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6" della legge stessa.
Infine occorre tenere presente che ciò che verrà deciso con riferimento agli istituti scolastici potrà avere ripercussioni su tutto il settore degli enti non commerciali, ossia su tutto il mondo del non profit che costituisce un asse portante e da valorizzare del nostro sistema di welfare e, più in generale, di sviluppo sociale e crescita civica.
Credo in sostanza che su questi importanti e delicati temi occorra ragionare con concretezza e senso di responsabilità a prescindere da ogni posizione ideologica o aprioristica".
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