Che cos’č una denuncia di inizio attivitā (DIA) e qual č la sua procedura?
La denuncia di inizio attivitā (DIA) (artt. 93 e 101 del RUE) č il deposito, presso lo Sportello Edilizia del Comune, di un progetto presentato dal proprietario per poter realizzare alcune opere edilizie (interventi soggetti a denuncia di inizio attivitā obbligatoria, art. 94 del RUE; la DIA deve essere accompagnata dall’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformitā del progetto alle norme urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie.
- Dopo 30 gg dal deposito della DIA, completa della documentazione richiesta (artt. 101 e 105 del RUE) , č possibile iniziare i lavori;
- Questi devono concludersi entro 3 anni dalla data di presentazione; non sono infatti previste proroghe di ultimazioni lavori (art. 93 comma 3 lett. a) .
Per il tema proroghe vedere la specifica domanda collegata.
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