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Disposizioni per l'applicazione della L.R. 21.10.2004 n. 23 in materia di controllo dell'attività edilizia, vigilanza e controllo edilizio (delibera di Giunta)


Sportello per Edilizia e Imprese
Territorio e Riqualificazione Urbana
P.G. N.: 225840/2004
Prog. n.: 332/2004
Data Seduta Giunta: 02/11/2004
Data Pubblicazione: 06/11/2004
Data Esecutività: 02/11/2004

Immediatamente Esecutivo
Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 21.10.2004 N.23 IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA, VIGILANZA E CONDONO EDILIZIO.
Delibera senza parere contabile
- Delibera di Giunta -
LA GIUNTA

Premesso:

- che con l'art. 32 del D.L. 30.settembre 2003, convertito con la legge 24 novembre 2003 n. 326, con modifiche introdotte con legge 191/04 del 30.07.04, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con sentenze del 7/07/04 n. 196, 198,199, sono state disciplinate le procedure per il rilascio del titolo in sanatoria a seguito della realizzazione di interventi edilizi privi o difformi dall'atto autorizzativo;

- che in data 21 ottobre 2004 la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. n. 23, che contiene, oltre alla disciplina della Vigilanza e del Controllo sull'Attività Edilizia, la normativa di attuazione della legge dello Stato in materia di Condono Edilizio e che tale normativa è di notevole complessità e introduce la necessità, ai fini della sanabilità degli interventi eseguiti, di valutare una serie di elementi riferiti alla tipologia degli interventi, alla localizzazione in aree soggette a normativa specifica, alla natura ed alle caratteristiche dei manufatti e alle necessarie dotazioni e che quindi impone l'adozione di linee applicative;

- che anche per quanto riguarda l'applicazione della nuova disciplina sulle sanzioni in materia edilizia occorre assumere alcune linee applicative;

- che per la gestione delle entrate collegate al condono, sono stati istituiti appositi capitoli di bilancio in entrata così definiti: E48500-000 "Proventi dell'anticipazione oneri concessori in sanatoria di violazioni edilizie" e E32250-050 "Diritti di segreteria condono edilizio di cui alla L.R. 23/04 art.27 comma 8";

- che tra i principi affermati dalla legge regionale vi è la destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla legge regionale alla demolizione delle opere abusive, al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo, all'incentivazione dell'attività di controllo attraverso progetti finalizzati che coinvolgono il personale dipendente e allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi per la previsione degli abusi;

Ritenuto che innanzitutto le somme da introitare a titolo di diritti di segreteria siano adeguate alla finalizzazione di coprire i costi della definizione delle domande di condono, come tra l'altro imposto dalla funzione e finalità stessa dei diritti di segreteria, evitando aggravi sulla fiscalità generale;

Ritenuto opportuno, sia ai fini della semplificazione delle procedure, che per garantire l'effettiva finalizzazione dei diritti di segreteria relativi al condono a coprire i costi della definizione delle domande di condono stesse, determinare un unico contributo quale diritto di istruttoria per il titolo in sanatoria, facendo riferimento a quanto previsto dalla Tabella M del Regolamento Edilizio vigente, relativamente a Permessi di Costruire e Condoni onerosi con oneri superiori a Euro 5.165,00, che prevede un diritto di istruttoria pari a 516,00 Euro e ritenuto altresì non opportuno avvalersi della possibilità di applicare a tale somma l'incremento del 20% previsto dall'art. 27 comma 8 della L.R. 23;

Ritenuto opportuno:

- che i proventi del contributo di costruzione relativo ai condoni siano destinati, oltre che ai progetti finalizzati alle attività di controllo, alla riqualificazione urbana;

- visto quanto disposto dal comma 5 dell'art. 27 L.R. 23/04, prevedere che il contributo di costruzione e le eventuali monetizzazioni di cui all'art. 28 della medesima legge siano versati in unica soluzione, anziché essere rateizzate e che quindi all'atto del deposito dell'istanza sia allegata l'attestazione di versamento relativa all'ammontare complessivo delle somme dovute;

Considerato:

- che i ridotti termini di presentazione delle domande, che dovranno essere depositate entro il 10 dicembre 2004, comporteranno un notevole aggravio sull'attività ordinaria di competenza dello Sportello per l'Edilizia e dell'U.I . Edilizia del Settore Territorio e Riqualificazione Urbana;

- che già in occasione del condono edilizio previsto dalla L. 724/94 l'Amministrazione Comunale potè fare fronte al carico derivante dalla necessità di istruire circa 8.000 istanze predisponendo un programma speciale di attività, finanziato con i proventi degli oneri di urbanizzazione;

Ritenuto quindi opportuno, procedere anche per ciò che riguarda le attività relative all'istruttoria delle richieste di titolo in sanatoria di cui alla L.R. 23/04, alla predisposizione di un progetto speciale, avuto riguardo al fatto che le attuali modalità di ricezione di progetti ordinari, che prevedono la consegna dei progetti su appuntamento, sulla base di una agenda disponibile in rete, non consentirebbero l'erogazione delle informazioni e la ricezione delle istanze di condono entro i termini di legge e che gli operatori dello Sportello edilizia e della U.I. Edilizia possiedono le professionalità utili e necessarie per l'espletamento delle attività richieste;

Preso atto che la predisposizione del progetto speciale impone di mettere in atto una serie di azioni che fanno ritenere opportuno confermare quale data di avvio della possibilità di presentare le domande l'11.11.04, come previsto nella legge 24 novembre 2003 n. 326;

Dato atto della necessità di sottoporre il progetto speciale alle organizzazioni sindacali in vista della sottoscrizione di un accordo specifico;

Con la seguente motivazione:

- necessità di dare immediata applicazione a quanto previsto dalla legge regionale n.23/2004 come sopradescritto, in una ottica di economicità dell'impiego delle risorse e di valorizzazione delle competenze professionali presenti all'interno dell'Amministrazione;

Ritenuto opportuno procedere con urgenza per potere garantire l'immediata applicazione di quanto previsto dalla legge;

Visto l'atto P.G. n.126165/2002 con il quale il Direttore del Settore Territorio e Riqualificazione Urbana, Dott. Giacomo Capuzzimati, ha proceduto a delegare, in caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di competenza propria del Direttore di Settore al Dirigente Ing. Mauro Bertocchi;

Su proposta del Settore Sportello per Edilizia e Imprese e del Settore Territorio e Riqualificazione Urbana;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai Responsabili del Settore Sportello per Edilizia e Imprese e del Settore Territorio e Riqualificazione Urbana e della U.I. Edilizia del Settore Territorio e Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi;
DELIBERA

- di attivare, nell'ottica di economicità dell'impiego delle risorse e di valorizzazione delle competenze professionali presenti all'interno dell'Amministrazione, un progetto finalizzato alla gestione delle attività relative al condono di cui alla legge nazionale n. 326/03 e 191/04 e legge regionale n. 23/04, che coinvolga i dipendenti dei settori comunali interessati fuori dall'orario di servizio;

- di incaricare i direttori dei settori interessati in coordinamento con la Direzione Generale e con il Settore Personale e Organizzazione della definizione e gestione del necessario accordo sindacale;

- di dare atto che l'attività di cui sopra può essere finanziata con risorse afferenti sia per il 2004 che per il 2005, agli introiti sia dei diritti di segreteria sia del contributo di costruzione, di cui all'art. 32 della L. 269/03 che agli artt. 27 e 21 della legge regionale n. 23/04;

- di definire che la prima fase del progetto potrà partire a far tempo dal raggiungimento dell'accordo e comunque la presentazione dei condoni potrà avvenire dall'11 (undici) Novembre 2004 al 10 (dieci) Dicembre 2004;

- che il contributo di costruzione dovuto per gli interventi a sanatoria dovrà essere interamente versato al momento della presentazione dell'istanza, fatta salva la verifica in sede istruttoria degli importi dovuti con riserva di richiesta di conguaglio. Per le pratiche già presentate l'eventuale anticipazione di oneri ai sensi dell'art. 32 della legge n. 269/03 dovrà essere oggetto di eventuale conguaglio entro il 10 Dicembre 2004;

- che i diritti di segreteria dei Titoli a Sanatoria sono individuati per tutti i titoli in sanatoria in Euro 516,00 in conformità a quanto previsto per il Permesso di Costruire a sanatoria con oneri superiori a Euro 5.165,00, senza applicare a questa cifra l'aumento del 20% previsto dall'art. 27 L.R. 23/04;

- di prevedere i controlli di cui alla lettera c), sesto comma, art. 27 L.R. n. 23/04 su tutte le istanze, anziché a campione, come permesso dalla legge regionale;

- di approvare l'allegato parte integrante della presente delibera, contenente alcune linee applicative in materia di sanzioni;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per potere garantire l'immediata applicazione di quanto previsto dalla legge.
La Direttrice del Settore
Anita Guidazzi


Il Responsabile U.I. Edilizia
Enzo Aldrovandi


p. IL DIRETTORE T.A.
Il DIRIGENTE
Mauro Bertocchi

Documenti allegati (parte integrante):
ALLEGATO

Linee per la prima applicazione della legge regionale n 23/04

1. Nei casi di interventi oggetto di condono che prevedano aumento di carico urbanistico, cioè interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d’uso senza opere, aumento delle superfici senza opere (trasformazione di S.a. in S.u.) è dovuta sempre la monetizzazione delle dotazioni di parcheggio, sia di tipo privato che pubblico, e di Verde pubblico, nelle quantità stabilite dal vigente Regolamento Edilizio (senza applicazione dell’esenzione prevista dal RUE fino a 250 mq.); per quanto attiene alla dotazione di P3 ( parcheggio al servizio esclusivo degli edifici) esso è dovuto a differenza delle procedure ordinarie anche negli interventi sull’esistente che non interessino la parte libera del lotto. Per gli standard della funzione commerciale vale quanto definito al comma 7 dell’articolo 28 della legge.
2. Per quanto attiene alla classificazione degli interventi di cui alle istanze di condono presentate, verrà utilizzato come riferimento il Regolamento Edilizio comunale vigente. La nozione di "manufatti leggeri" contenuta nella Legge Regionale deve ritenersi ricollegata alle sole pensiline ed ai ricoveri per attrezzi poggiati sul suolo;
3. Per ciò che attiene all'applicazione del disposto di cui al punto 4, art. 26, L.R. n. 23/04, saranno considerate oggetto della norma solamente le difformità realizzate in corso d’opera nell'ambito dell’intervento di nuova costruzione già licenziato.
    Per la datazione di tali difformità (comunque eseguite prima del 30 gennaio 1977), dovrà essere fornita documentazione probatoria quale l'accatastamento o altra documentazione probante.
    Esemplificazioni di tali difformità possono essere la rototraslazione dell'edificio sul lotto, la variazioni delle dimensioni planimetriche e altimetriche o variazioni di superficie entro sagoma; tali variazioni non potranno comunque comportare porzioni di edificio aggiuntive ( es. un piano aggiunto) o staccate e non dovranno comunque portare ad un edificio con caratteristiche planivolumetriche completamente diverse dal progetto originario.
4. Per tutti i casi di mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione che si verificheranno, sono applicabili le sanzioni previste dall'art 20 L.R. 23/04 , ridotte rispetto a quelle definite precedentemente dalla normativa statale.
5. Per le sanatorie ordinarie, l’oblazione dovuta ai sensi dell'art 17 L.R. 23 /04 deve essere commisurata all’aumento di valore venale dell’immobile trasformato attualmente definito caso per caso dalla competente Commissione Provinciale per la Determinazione del Valore Agricolo, pertanto per dare immediata applicazione alle disposizioni legislative si definisce l'oblazione da pagare in 2000 euro, richiedendo all'interessato l'impegno a pagare eventuali conguagli definiti successivamente in base all'aumento di valore dell’immobile.