Comune di Bologna
 home  |   scrivici  |   novità  |   in primo piano  | 

  

 

 

:: chi, dove e quando

:: pianificazione e governo del territorio

:: come fare per

:: normativa

:: modulistica

:: commissioni

:: link utili

 

 

 

:: agenda web

:: guida agli interventi

:: servizi on-line

 

 

 

:: strumenti urbanistici

:: progetti

:: avvisi e bandi

 

 

 

:: cartografia

:: toponomastica

 

il settore --> Normativa

D.M. 37/2008: disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno di edifici

Si evidenzia che per le dichiarazioni di conformità degli impianti sono dovuti euro 5,30 per ognuna (come da delibera di Giunta PG 25528/2013 in vigore dal 2 aprile 2013 Portale del Territorio);
  • nella scheda informativa collegata, i riferimenti per il pagamento con bollettino postale: Portale del Territorio
  • nella scheda informativa collegata, i riferimenti per il pagamento con bonifico bancario: Portale del Territorio
  • nella scheda informativa collegata, gli orari di apertura al pubblico per eseguire il pagamento con bancomat o in contanti (Portale del Territorio) presso l'Ufficio Rilascio Atti: Portale del Territorio

Si ricorda che e' possibile inoltrare le dichiarazioni di conformità degli impianti via web, gratuitamente. VEDI

Si allega il file del nuovo Decreto Direttoriale (emanato dal Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico) del 19.05.2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.07.2010, n. 161.

D.Dirett. 19-5-2010.pdf

La normativa di riferifento per le dichiarazioni di conformità degli impianti rimane sempre il Decreto Ministeriale n. 37/2008; il nuovo decreto modifica esclusivamente il contenuto degli Allegati I e II, per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

Si allegano inoltre i files relativi agli Allegati (I e II) da utilizzarsi obbligatoriamente a partire dal 28.07.2010 (entrata in vigore del Decreto, 15 gg. dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale):

allegato I.pdfallegato II.pdf

L'unica evidente differenza inserita nei moduli, è la cosiddetta "attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati" (ultima crocetta degli allegati obbligatori), apportata per escludere questioni discriminatorie nei confronti di Stati membri ed in ottemperanza ad un Regolamento dell'Unione Europea.





Deposito dichiarazioni di conformità vedi DTO
Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici" (pubblicato in G.U. n. 61 del 12.03.2008) è entrato in vigore il 27 marzo 2008 (quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Di fatto il DM 37/2008 sostituisce la legge 46/90; infatti alla stessa data sono abrogati (ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 28.12.2006 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26.02.2007 n. 17):
  • il regolamento di cui al D.P.R. 447/91,
  • gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001,
  • la legge 5 marzo 1990, n. 46 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni), le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

In base alla detta normativa:
  • fino al 26 marzo 2008 la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20.02.92);
  • a partire dal 27 marzo 2008 la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I (imprese installatrici) e II (uffici tecnici interni delle imprese non installatrici) del D.M. 37/08;
  • SI EFFETTUA UN UNICO DEPOSITO IN COMUNE (PRESSO SPORTELLO EDILIZIA ED URBANISTICA).


Ai sensi dell'art. 11 del DM 37/2008 è previsto un unico deposito presso il Comune (Sportello Edilizia ed Urbanistica), evitando così il deposito anche presso la Camera di Commercio:
comma1
"...l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti."
comma 3
"Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."


Si rammenta in ogni caso la necessità di depositare, contestualmente alle due copie di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte resa sulla base del modello (I o II) di cui all'allegato:

la copia destinata al Comune contiene anche i cosidetti allegati obbligatori (previsti esplicitamente dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 37/08):
  • relazione con tipologie dei materiali utilizzati,
  • progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 oppure schema di impianto realizzato.

mentre per la copia destinata alla Camera di Commercio è sufficiente il solo modulo ministeriale


Vedi il testo del D.M. 37/2008: DM 37_2008.pdfdm 37 nota interna.pdf


Si ricorda infine il collegamento del tema in oggetto con il Requisito Cogente 4.2 del Regolamento Edilizio - norme di dettaglio e le correlate dichiarazioni da rendere all'interno dell'autodichiarazione requisiti tecnico - igienici (R.C. 4.2 - pag. 20 del modulo specifico).