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Informativa sull'applicazione del condono edilizio (conseguente all'approvazione della deliberazione comunale)

La L.R. n. 23/2004, contiene, oltre alla disciplina della Vigilanza e del Controllo sull'Attività Edilizia, la normativa di attuazione della legge dello Stato in materia di Condono Edilizio. Tale normativa è di notevole complessità e introduce la necessità, ai fini della sanabilità degli interventi eseguiti, di valutare una serie di elementi riferiti alla tipologia degli interventi, alla localizzazione in aree soggette a normativa specifica, alla natura ed alle caratteristiche dei manufatti ed alle necessarie dotazioni e quindi impone l'adozione di linee applicative.
In particolare anche l'applicazione della nuova disciplina sulle sanzioni in materia edilizia richiede l’adozione di alcune linee applicative.

Tra i principi affermati dalla legge regionale vi è la destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla legge regionale alla demolizione delle opere abusive, al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo, all'incentivazione dell'attività di controllo attraverso progetti finalizzati che coinvolgono il personale dipendente e allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi per la previsione degli abusi.
Nell'ambito di questi principi e di questo contesto normativo e vista l'urgenza di provvedere in merito alla luce dei tempi ristrettissimi a disposizione, la Giunta comunale, in data 02.11.2004, ha assunto alcune decisioni con la deliberazione P.G. n. 225840/2004.


Si riassumono di seguito gli orientamenti assunti:
  • Le somme da introitare a titolo di diritti di segreteria , finalizzate a coprire i costi della definizione delle domande di condono, come tra l'altro imposto dalla funzione e finalità stessa dei diritti di segreteria evitando così aggravi sulla fiscalità generale, sono quelle definite nella Tabella M del Regolamento Edilizio vigente per i Permessi di Costruire e Condoni onerosi con oneri superiori a Euro 5.165,00, ossia pari a 516,00 Euro;
  • Non ci si avvale invece della possibilità di applicare a tale somma l'incremento del 20% previsto dall'art. 27 comma 8 della L.R. 23/04;
  • I proventi del contributo di costruzione relativo ai condoni sono destinati, oltre che ai progetti finalizzati alle attività di controllo, alla riqualificazione urbana;
  • Il contributo di costruzione e le eventuali monetizzazioni di cui all'art. 28 della medesima legge devono essere versati in unica soluzione, e non possono essere rateizzate. Quindi all'atto del deposito dell'istanza deve essere allegata l'attestazione di versamento relativa all'ammontare complessivo delle somme dovute. E' ovviamente fatta salva la verifica in sede istruttoria degli importi dovuti con riserva di richiesta di conguaglio. Per le pratiche già presentate l'eventuale anticipazione di oneri ai sensi dell'art. 32 della legge n. 269/03 dovrà essere oggetto di eventuale conguaglio entro il 10 Dicembre 2004;
  • Le domande possono essere presentate a partire dall'11 novembre e fino al 10 dicembre;
  • Viene predisposto ed attivato, nell'ottica di economicità dell'impiego delle risorse e di valorizzazione delle competenze professionali presenti all'interno dell'Amministrazione, per tutte le attività relative all'acquisizione, alla diffusione delle informazioni e all'istruttoria delle richieste di titolo in sanatoria di cui alla L.R. 23/04, un progetto speciale che coinvolge il personale dei Settori Territorio e Riqualificazione Urbana e Sportello per Edilizia e Imprese che già in attività ordinaria esplica le medesime funzioni per i progetti ordinari.
  • Tale progetto, da concordarsi con le Organizzazioni sindacali, è da svolgersi fuori dall'orario di servizio ed è finanziato da quote di introiti a titolo di diritti di segreteria e di contributo di costruzione, entrambi relativi ai condoni stessi;
  • Si prevedono i controlli istruttori di cui alla lettera c), sesto comma, art. 27 L.R. n. 23/04 su tutte le istanze, anziché a campione, come permesso dalla legge regionale.



Si assumono le seguenti linee di prima applicazione della L.R. 23/2004:
  1. Nei casi di interventi oggetto di condono che prevedano aumento di carico urbanistico, cioè interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, mutamento di destinazione d’uso senza opere, aumento delle superfici senza opere (trasformazione di S.a. in S.u.) è dovuta sempre la monetizzazione delle dotazioni di parcheggio, sia di tipo privato che pubblico, e di Verde pubblico, nelle quantità stabilite dal vigente Regolamento Edilizio (senza applicazione dell'esenzione prevista dal RUE fino a 250 mq.); per quanto attiene alla dotazione di P3 ( parcheggio al servizio esclusivo degli edifici) esso è dovuto a differenza delle procedure ordinarie anche negli interventi sull'esistente che non interessino la parte libera del lotto. Per gli standard della funzione commerciale vale quanto definito al comma 7 dell'articolo 28 della legge.
  2. Per quanto attiene alla classificazione degli interventi di cui alle istanze di condono presentate, verrà utilizzato come riferimento il Regolamento Edilizio comunale vigente. La nozione di "manufatti leggeri" contenuta nella Legge Regionale deve ritenersi ricollegata alle sole pensiline ed ai ricoveri per attrezzi poggiati sul suolo;
  3. Per ciò che attiene all'applicazione del disposto di cui al punto 4, art. 26, L.R. n. 23/04, saranno considerate oggetto della norma solamente le difformità realizzate in corso d'opera nell'ambito dell'intervento di nuova costruzione già licenziato. Per la datazione di tali difformità (comunque eseguite prima del 30 gennaio 1977), dovrà essere fornita documentazione probatoria quale l'accatastamento o altra documentazione probante. Esemplificazioni di tali difformità possono essere la rototraslazione dell'edificio sul lotto, la variazioni delle dimensioni planimetriche e altimetriche o variazioni di superficie entro sagoma; tali variazioni non potranno comunque comportare porzioni di edificio aggiuntive (es. un piano aggiunto) o staccate e non dovranno comunque portare ad un edificio con caratteristiche planivolumetriche completamente diverse dal progetto originario.
  4. Per tutti i casi di mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione che si verificheranno, sono applicabili le sanzioni previste dall'art 20 L.R. 23/04, ridotte rispetto a quelle definite precedentemente dalla normativa statale.
  5. Per le sanatorie ordinarie, l'oblazione dovuta ai sensi dell'art. 17 L.R. 23 /04 deve essere commisurata all'aumento di valore venale dell'immobile trasformato attualmente definito caso per caso dalla competente Commissione Provinciale per la Determinazione del Valore Agricolo; pertanto per dare immediata applicazione alle disposizioni legislative si definisce l'oblazione da pagare in 2000 euro, richiedendo all'interessato l'impegno a pagare eventuali conguagli definiti successivamente in base all'aumento di valore dell'immobile.