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Delibera su sanzioni amministrative pecuniarie ed oblazione previste in materia di abusi edilizi dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 23/2004

Delibera confluita nelle DTO - vedi
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 4 maggio 2007, ha approvato la seguente delibera che disciplina i criteri e le modalità per il calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle oblazioni in materia di abusi edilizi.
La stessa è stata poi oggetto di un errata corrige con altra delibera PG 172884/2007 (OdG 188/2007) pubblicata il 27.07.2007.

Le tabelle allegate alla delibera distinguono, in riferimento alla data dell'abuso edilizio, le sanzioni aggiuntive da applicarsi in considerazione del regime normativo vigente in tale epoca; sono pertanto stati definiti gli importi in relazione alla vigenza del D.P.R. 380/2001 o della L.R. 23/2004.


Programmi Urbanistici - Edilizi

P.G. N.: 59119/2007
N. O.d.G.: 70/2007
N. Archivio: 45
Data Seduta Giunta: 20/03/2007
Data Seduta Consiglio: 02/05/2007
Data Pubblicazione: 04/05/2007
Data Esecutività: 14/05/2007

Esecutivo
Oggetto: CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI DAL DPR 380/2001 E DALLA L.R. 23/2004 DELLA L.R. 31/2002 E DECRETO LEGISLATIVO 192/2005.
Delibera senza parere contabile
- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

I L C O N S I G L I O
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    Show details for Rilevato:Rilevato:
    Hide details for Considerato:Considerato:

- che, in materia di immobili vincolati, la disciplina sanzionatoria edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 23/2004 costituisce un procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni nel Decreto medesimo previsti a tutela dei beni culturali e del paesaggio per cui le sanzioni da quest'ultimo previste troveranno un'autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle edilizie trattandosi, all'evidenza, di normative poste a salvaguardia di interessi diversi fra loro;

- che in particolare, per quanto riguarda gli abusi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non preclude, ai sensi dell'art. 181, comma 1 - ter del D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato dal D.Lgs. n. 157/2006), l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio;

- che, per la determinazione della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, si seguiranno i criteri e le modalità di calcolo stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 40 del 20 febbraio 2006, esecutiva dal 4 marzo 2006;

- che nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica venga reso in termini negativi o qualora l'intervento abusivo esuli dalle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 - ter dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 - così come specificate dalla suddetta delibera consiliare O.d.G. n. 40/2006 -, non potrà mai farsi luogo al rilascio del titolo edilizio a sanatoria;

- che, per quanto riguarda gli edifici vincolati - o ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 o dagli strumenti urbanistici comunali -, l'art. 10 della L.R. n. 23/2004 pone la restituzione in pristino come sanzione prioritaria rispetto a quella pecuniaria ammissibile solo nel caso in cui non sia possibile far luogo al ripristino medesimo;

- che, per quanto riguarda gli abusi realizzati su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'art. 10, 1° comma della L.R. n. 23/2004 stabilisce che il Comune irroga una sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 la quale sarà sempre dovuta a prescindere dai futuri provvedimenti sanzionatori che la Sovrintendenza adotterà;

- che, peraltro, la sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00, prevista dall'art. 10, 2° comma della L.R. n. 23/2004 per abusi realizzati negli edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali, è sempre dovuta sia nel caso in cui si faccia luogo al ripristino; sia qualora quest'ultimo non sia possibile e venga irrogata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'abuso;

- che, per quanto riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati in assenza o in difformità dalla D.I.A. in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00 prevista dall'art. 37, 2° comma del D.P.R. n. 380/2001 e ciò sia nel caso in cui si proceda alla restituzione in pristino, sia qualora quest'ultima non sia possibile e venga, quindi, irrogata la sanzione pecuniaria di cui al 1° comma della norma medesima pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi e, comunque, non inferiore ad Euro 516.00;

- che, nel caso di interventi di ristrutturazione (compreso il cambio d'uso con opere anche di manutenzione straordinaria) realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire - in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 - su immobili classificati dagli strumenti urbanistici comunali posti nella zona omogenea A di cui al D.M. n. 1444/1968, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 5.164,00 prevista, in alternativa alla riduzione in pristino, dall'art. 33, 4° comma del D.P.R. n. 380/2001 indipendentemente dalla irrogazione delle sanzioni di cui al 1° ed al 2° comma del medesimo art. 33;

- che, peraltro, qualora i predetti interventi di ristrutturazione realizzati - sempre in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 - in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire riguardino immobili non classificati dagli strumenti urbanistici comunali ma posti nella zona omogenea A, la sanzione pecuniaria aggiuntiva di cui al 4° comma dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 sarà sempre dovuta nella misura minima pari ad Euro 516,00;

- che l'art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 subordina al permesso di costruire i mutamenti della destinazione d'uso realizzati con opere qualora gli stessi riguardino gli immobili compresi nella zona omogenea A con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 5.164,00 prevista dall'art. 33, comma 4 del Decreto medesimo qualora i suddetti interventi abusivi risalgano ad un'epoca anteriore al 23 ottobre 2004;

- che l'art. 10, comma 3 della L.R. n. 23/2004 prevede, in caso di abusi realizzati su edifici vincolati in base alla Parte III del D.Lgs n. 42/2004 relativa ai beni paesaggistici, la irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione pecuniaria aggiuntiva, rispetto a quelle previste dall'art. 167 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00.

    Hide details for Considerato altresì:Considerato altresì:

- che l'art. 17, comma 3, lett. c) della L.R. n. 23/2004 stabilisce, nel caso di accertamento di conformità per abusi diversi da quelli previsti alle lett. a) e b) del medesimo 3° comma, il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma stabilita dal Comune in relazione all'aumento di valore venale dell'immobile in un importo da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 e che, in forza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 332 del 2 novembre 2004, tale importo non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00;

- che, analogamente, l'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 prevede, per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio di attività, il pagamento dell'oblazione, stabilita dal Comune in relazione all'aumento di valore dell'immobile, in un importo compreso tra Euro 516,00 ed Euro 5.164,00 e che, anche in questo, l'oblazione stessa non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00;

- che l'art. 21 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 prevede, al 5° comma, la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 464,00 nel caso di ritardo o mancata presentazione del deposito di certificato di conformità edilizia e agibilità (articolo 47 Regolamento edilizio norme di dettaglio) ovvero di mancata trasmissione, al Comune, di copia della scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 della legge medesima. La predetta sanzione è applicabile agli interventi derivanti da titoli edilizi successivi alla data del 25 Novembre 2002.

    Hide details for Dato atto:Dato atto:

- che le sanzioni di cui alla presente delibera sono da apllicarsi per ogni singola unità immobiliari e per singolo abuso o violazione, fatto salvo che il caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare - così come risultante a seguito degli abusi medesimi -, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio unanimemente affermato in giurisprudenza (secondo cui, ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio abusivo, non può prescindersi da una considerazione unitaria delle opere eseguite onde il relativo giudizio non può essere formulato scomponendo l'intervento medesimo nei suoi singoli elementi ma valutando il risultato complessivo), si applicherà la sanzione prevista, appunto, per l'intervento complessivamente considerato;

- che analogamente, nel caso di abusiva realizzazione di opere - anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate - in un unico edificio nella fase di costruzione dello stesso in esecuzione di un unico progetto, l'intervento abusivo verrà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo e sarà irrogata, quindi, la sanzione prevista per tale fattispecie;

- che, agli abusi realizzati dopo la data del 23 ottobre 2004 (e, quindi, disciplinati dalla L.R. n. 23/2004) relativamente ai quali, a seguito dell'accertamento di conformità, sia stata già corrisposta l'oblazione determinata sulla base della deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 332/2004 del 2 novembre 2004, non si procederà all'applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento al fine di pervenire ad una nuova quantificazione dell'oblazione medesima;

- che la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche stabiliti dal Regolamento Edilizio e dalle N.d.A. del P.R.G. in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori;

- che l'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti dal Corpo di Polizia Municipale; sia mediante documentazione prodotta dall'interessato (documentazione catastale, certificazione della C.C.I.A.A.…..); sia infine, per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge;

- che, nel caso in cui venga avanzata - da parte dell'interessato - richiesta di rateizzazione del pagamento di una sanzione pecuniaria, la rateizzazione stessa potrà essere accordata, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta Progr. n. 843 del 3/4/1996, con le specifiche sotto riportate:

a) la sanzione pecuniaria deve essere d'importo superiore ad € 7.746,85;

b) nel caso di sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 7.746,85 ed € 15.493,71, il pagamento dovrà avvenire in due rate semestrali delle quali la prima dovrà essere pari ad € 7.746,85 e la seconda dovrà coprire la restante parte della sanzione medesima;

c) qualora la sanzione pecuniaria sia di importo compreso tra € 15.493,71 ed € 23.240,56, il pagamento dovrà avvenire in tre rate semestrali delle quali le prime due pari ad € 7.746,85 e la terza del restante importo della sanzione stessa;

d) per sanzioni di importo superiore ad € 23.240,56, il pagamento dovrà avvenire in tre rate semestrali di pari ammontare;

e) le rate semestrali non saranno gravate da interessi avendo la rateizzazione funzione di agevolazione;

f) la rateizzazione dovrà essere sempre garantita da fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.;

g) il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista comporterà l'obbligo di escussione della fidejussione per la parte di sanzione pecuniaria non ancora corrisposta.


Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, nelle ipotesi - sopra considerate - in cui sia la L.R. n. 23/2004; sia il D.P.R. n. 380/2001; sia, infine, la L.R. n. 31/2002 stabiliscono la possibilità di graduare l'entità delle sanzioni medesime e dell'oblazione entro un minimo ed un massimo edittale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Programmi Urbanistici-Edilizi;

Su proposta del Settore Programmi Urbanistici-Edilizi - U.I. Edilizia - Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità;

Sentite le competenti Commissioni Consiliari;
DELIBERA

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, i criteri ed i parametri di applicazione delle sanzioni pecuniarie facenti parte integrante del presente provvedimento - per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso (Tabella A) nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità (Tabelle B), nelle ipotesi - nella premessa medesima considerate - in cui sia la L.R. n. 23/2004, sia il D.P.R. n. 380/2001, stabiliscono la possibilità di graduare l'entità delle sanzioni stesse e dell'oblazione entro un minimo ed un massimo edittale, stabilendo, altresì, che l'ammontare minimo dell'oblazione medesima, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 332/2004, non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00;

- di dare atto che anche la L.R. n. 31/2002, all'art. 21, prevede al 5° comma, la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria così come specificato in premessa. La predetta sanzione è applicabile agli interventi derivanti da titoli edilizi successivi alla data del 25 Novembre 2002, ed è graduata nella Tabella B3 allegata e costituente parte integrante del presente atto.

- di dare atto che le sanzioni edilizie di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 23/2004, in caso di abusi realizzati su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, troveranno un'autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle previste dal Decreto medesimo, trattandosi di normative poste a salvaguardia di interessi diversi, e che l'eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non precluderà, ai sensi dell'art. 181, comma 1 - ter del suddetto D.Lgs n. 42/2004, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del decreto stesso - determinata sulla base dei criteri e delle modalità di calcolo stabiliti con deliberazione consiliare O.d.G. n. 40 del 20 febbraio 2006 - né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio;

- di dare atto, inoltre, che, nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica venga reso in termini negativi o qualora l'intervento abusivo esuli dalle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1-ter dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 - così come specificate dalla suddetta delibera consiliare O.d.G. n. 40/2006 - , non potrà mai farsi luogo al rilascio del titolo edilizio a sanatoria;

- di dare atto, altresì, che le sanzioni pecuniarie aggiuntive da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 stabilite dall'articolo 10 della L.R. n. 23/2004 relativamente ad abusi realizzati negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 o classificati dagli strumenti urbanistici, saranno sempre dovute a prescindere dalla irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Analogamente per gli interventi di ristrutturazione (nell'ambito dei quali vanno ricompresi, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. c. dello stesso D.P.R. n. 380/2001, i mutamenti della destinazione d'uso con opere nel caso in cui siano posti in essere in immobili compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. n. 1444/1968) realizzati in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio - in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 - su immobili classificati dagli strumenti urbanistici comunali posti nella suddetta zona omogenea A, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 5.164,00 prevista, in alternativa alla riduzione in pristino, dall'art. 33, 4° comma del D.P.R. n. 380/2001 indipendentemente dalla irrogazione delle sanzioni di cui al 1° ed al 2° comma del medesimo art. 33 stabilendo che, qualora i predetti interventi di ristrutturazione riguardino immobili non classificati dagli strumenti urbanistici comunali posti nella zona omogenea A, tale sanzione pecuniaria aggiuntiva sarà dovuta nella misura minima pari ad Euro 516,00;

- di dare atto, ancora, che, per quanto riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati in assenza o in difformità dalla D.I.A. - in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 - su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00 prevista dall'art. 37, 2° comma del D.P.R. n. 380/2001 e ciò sia nel caso in cui si proceda alla restituzione in pristino, sia qualora quest'ultima non sia possibile e venga, quindi, irrogata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'abuso prevista dal 1° comma del medesimo art. 37;

- di dare atto che agli abusi edilizi si applicano le sanzioni previste nelle tabelle A e B riportate nell' allegato e parti integranti del presente atto in relazione al tipo di intervento per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento abusivo;

- di dare atto, infine, che, nel caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare - come risultante a seguito degli abusi medesimi -, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio, si applicherà la sanzione prevista per l'intervento complessivamente considerato; mentre, nel caso di abusiva realizzazione di opere - anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate - in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso, in esecuzione di un unico progetto, l'intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista per tale fattispecie;

- di stabilire che in caso di interventi edilizi abusivi compiuti su un immobile che sia, allo stesso tempo, sottoposto a diverse tipologie di vincolo (vincolo urbanistico e a vincolo paesistico secondo il disposto della seconda o della terza parte del decreto legislativo 42/2004) la sanzione pecuniaria applicabile è quella di entità maggiore;

- di stabilire che, agli abusi realizzati dopo la data del 23 ottobre 2004, data di entrata in vigore della L.R. n. 23/2004, relativamente ai quali, a seguito dell'accertamento di conformità, sia stata già corrisposta l'oblazione determinata sulla base della deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 332/2004, non si procederà all'applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento;

- di stabilire, altresì, che la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche specificati dal Regolamento edilizio e dalle N.d.A. del P.R.G. in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori;

- di stabilire che alla luce della classificazione degli interventi edilizi contenuta nell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 tutti gli interventi, su edifici classificati, di ristrutturazione e manutenzione straordinaria devono essere parificati, a tutti gli effetti, agli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 37 del medesimo D.P.R.;

- di stabilire, inoltre, che l'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti da agenti di Polizia Giudiziaria, sia mediante documentazione prodotta dall'interessato, sia per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge;

- di confermare, infine, che, in caso di richiesta di rateizzazione del pagamento di una sanzione pecuniaria, si applicheranno le modalità stabilite dalla delibera della Giunta Comunale Progr. n. 843 del 3 aprile 1996 con le specificazioni in premessa riportate.
Il Direttore dell'Area e del Settore
Giacomo Capuzzimati

Il Responsabile U.I. Edilizia
Enzo Aldrovandi

Il Dirigente Amministrativo
Nadia Cattoli

Documenti allegati (parte integrante):

Allegati cancellati in quanto sostituiti dalla delibera di correzione materiale che segue:



Territorio e Urbanistica

P.G. N.: 172884/2007
N. O.d.G.: 188/2007
N. Archivio: 83
Data Seduta Giunta: 17/07/2007
Data Seduta Consiglio: 25/07/2007
Data Pubblicazione: 27/07/2007

Adottato
Oggetto: ERRATA CORRIGE DELIBERAZIONE ODG 70/2007. RIAPPROVAZIONE DELLE TABELLE ALLEGATE CON LA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE.
Delibera senza parere contabile
- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
I L C O N S I G L I O

Premesso che:

- con propria deliberazione OdG 70/2007 PG 59119/2007 esecutiva dal 14 maggio 2007 sono stati approvati i "Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal DPR 380/2001e dalla LR 23/2004 dalla LR 31/2002 e decreto legislativo 192/2005";

- la parte descrittiva della premessa è stata tradotta in tabelle allegate e parti integranti dell'atto deliberativo, che riportano, tuttavia tre errori materiali che devono essere corretti, per la migliore comprensibilità del testo e per riportare ad uguaglianza i contenuti della premessa con quelli delle tabelle;

- in particolare gli errori si trovano nelle tabelle B
1) nella tabella B1 - nel titolo - in cui la dicitura esatta è:
  • GRADUAZIONE DELLE OBLAZIONI IN CASO DI ACCERTAMENTO DI ........ anzichè GRADUAZIONE DELLE SANZIONI A TITOLO DI OBLAZIONE
  • "Accertamenti di conformità oblazione dovuta - euro - legge regionale 23/2004 - articolo 17 comma 3 (anzichè comma 1) lettera a) e b)"

2) nella tabella B2 in cui - nella colonna relativa alla quantificazione della oblazione dovuta per l'accertamento di conformità ai sensi del DPR 380/2001 è riportata la somma di euro 516,00 anzichè euro 2000,00 così come specificato nel punto 1 della parte deliberativa dell'OdG 70/2007 citato;

Tutto ciò premesso le tabelle B con la correzione degli errori materiali sopra evidenziati vengono riscritte come nell'allegato alla presente che diventa allegato e parte integrante della deliberazione OdG 70/2007;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Territorio e Urbanistica;

- e che si rende necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire la immediata applicazione e la corretta informazione del sistema sanzionatorio approvato agli interessati e la corretta formulazione delle disposizioni ivi contenute;

Su proposta del Settore Territorio e Urbanistica - U.I. Edilizia;

Visto l'articolo 47 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che prevede l'immediata eseguibilità delle deliberazioni

DELIBERA

1) di dare atto della correzione degli errori materiali contenuti nelle tabelle B1 e B2 allegate e parte integranti della deliberazione OdG 70/2007 così come descritto in premessa e per i motivi ivi riferiti;

2) di prendere atto che le tabelle corrette dagli errori materiali sono impostate così come si vede nelle tabelle allegate parte integrante del presente atto.
Il Direttore del Settore
Giacomo Capuzzimati


Il Responsabile U.I. Edilizia
Enzo Aldrovandi


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nadia Cattoli
Documenti allegati (parte integrante):
TABELLE B ALLEGATE corrette LR 23.docTABELLA A corretta.doc