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Determinazione dirigenziale PG n. 134548/2004: Disposizioni tecnico organizzative (norme di dettaglio - parte III del Regolamento Edilizio)

Determina confluita nelle DTO - vedi


Territorio e Riqualificazione Urbana


P.G. N.: 134548/2004
Data Sottoscrizione: 17/06/2004
Data Esecutività: 17/06/2004
Oggetto: DISPOSIZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE (NORME DI DETTAGLIO - PARTE TERZA DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO) SCATURITE DAL LAVORO DELLA COMMISSIONE DI MONITORAGGIO NOMINATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DECISIONE P.G.N. 128760/2003 DEL 14.7.2003.
- Determinazione dirigenziale generica -
I L D I R E T T O R E

Premesso:

che il nuovo Regolamento Edilizio, entrato in vigore l'1.7.2004, ha previsto, all'art. 3 delle Norme di Principio, di attuare il periodico aggiornamento delle norme istituendo a tal fine una Commissione di Monitoriaggio sull'applicazione della normativa, con il compito di elaborare anche proposte di revisione delle norme stesse e della loro applicazione;

che che gli Ordini e Collegi professionali hanno condiviso e concluso con il Comune di Bologna un protocollo d'intesa, registrato al Protocollo Generale con il n. 117893/2003, che regola la costituzione, i compiti e il funzionamento di detta Commissione;

che, con Decisione della Giunta Comunale, in data 14.7.2003, P.G.n. 128760/2003 è stata nominata la Commissione di Monitoraggio, costituita da quattro rappresentanti degli ordini e collegi professionali e quattro rappresentanti interni all'Amministrazione Comunale;

che la predetta Commissione si è insediata il giorno 22.7.2003 ed ha tenuto, nel corso dell'anno 2003 e parte dell'anno 2004, n. 14 sedute;

Atteso:
che la Commissione ha esaminato, nel corso delle suddette sedute, una serie di articoli del nuovo Regolamento Edilizio rispetto ai quali sono state segnalate - sia da parte di professionisti esterni tramite i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali che compongono la Commissione, sia da parte del personale dell'Amministrazione e dell'Azienda U.S.L. di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica preposto all'esame e controllo delle domande e/o titoli abilitativi - difficoltà di interpretazione e/o di applicazione, soffermandosi in particolare sulla parte del Regolamento che disciplina i Requisiti cogenti;

che, pertanto, operando attraverso approfondimenti specifici su particolari problematiche connesse a tali requisiti, è pervenuta ad una interpretazione univoca degli stessi con i funzionari delegati dalla predetta Azienda U.S.L., i quali hanno coadiuvato i lavori della Commissione, divenendone successivamente parte attiva ed integrante a tutti gli effetti, e condiviso gli orientamenti circa l'applicazione di norme specifiche;

che tale comune attività ha portato alla definizione del modello di autodichiarazione dei requisiti tecnici che il professionista è tenuto a redigere per la presentazione delle domande di permesso di costruire o per la presentazione della D.I.A.;

Ritenuto pertanto, per le funzioni assegnate alla Commissione di Monitoraggio, di fare proprie le decisioni assunte dalla stessa, integralmente riportate nell'Allegato A e di approvare la nuova modulistica relativa alla certificazione dei requisiti cogenti, che fa parte integrante del presente atto ;

Visto l'art 44 delle statuto del Comune di Bologna;
D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le decisioni assunte dalla Commissione di Monitoraggio nel corso dei propri lavori, integralmente riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del presente atto, che vanno ad implementare le Disposizioni Tecnico Organizzative, già previste dall'art. 3 delle Norme di Principio del vigente Regolamento Edilizio;
2. Di approvare altresì la nuova modulistica relativa alla certificazione dei requisiti cogenti che che fa parte integrante del presente atto e che, al pari delle decisioni di cui sopra, va ad implementare le Disposizioni Tecnico Organizzative;

3. Di dare atto che la Modulistica è in linea e a disposizione dei Tecnici professionisti presso il sito (link nuovo portale):
http://www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia alla voce modulistica

17/06/2004
II Direttore del Settore
Giacomo Capuzzimati
Documenti allegati (parte integrante):
ALLEGATO A
Disposizioni Tecnico organizzative (Norme di dettaglio) sull’applicazione del Regolamento edilizio scaturite dal lavoro della Commissione di Monitoraggio nominata dalla Giunta comunale.

Norme di principio

Articolo 8 punto 5: "Per la definizione di edificio esistente vale la comunicazione di fine lavori entro la data del 01/07/2003". Si ribadisce la lettura, peraltro già contenuta nel Regolamento.

Articolo 76 comma 2: L’applicazione dei requisiti previsti dal regolamento e quindi le relative valutazioni sono limitate sempre esclusivamente alle parti oggetto d’intervento. Il Regolamento esplicita chiaramente tale concetto.

Norme di dettaglio

Requisiti cogenti
Relativamente alla lettura dei requisiti tecnici occorre specificare o aggiungere quanto segue, con conseguenti specifiche nel modello di autocertificazione :


Requisito RC 3.1

· Per quanto riguarda l’amianto inserire la seguente nota contraddistinta con (*) "nel caso in cui la presenza dell’amianto sia riscontrabile durante i lavori saranno attivate le procedure formali per il relativo smaltimento". Nel punto Interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al comma 2 dell’art. 76 Norme di principio alla seconda casella viene inserito in sostituzione di "si opererà nell’ambito della normativa vigente" "Allego autorizzazione (nel caso di DIA)" "E’ stata richiesta l’autorizzazione (nel caso di permesso di costruire)";
· Per quanto riguarda le fibre minerali al punto relativo Interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di cui al comma 2 dell’art. 76 Norme di principio viene eliminata la prima voce; per quanto riguarda la parte relativa a materiali passibili di emettere sostanze pericolose, viene sostituito l’ultimo comma della prima casella poiché non è possibile attestare l’assenza in sede di progetto di tali sostanze.


Requisito RC 3.2

· Al punto " Canne di esalazione di prodotti aeriformi, di impianti di produzione di acqua calda e/o di impianti termici - Le canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme saranno coinvogliate a tetto ;i terminali saranno localizzati al di fuori della zona di reflusso " norma UNI-CIG 7129/01, punto 5.3.4.3 e saranno localizzati in modo da non interferire con ostacoli o aperture di ventilazione poste nelle vicinanze ( minimo m. 5 ) o superi l’ostacolo più alto di 50 cm. (vedi norma UNI 7129). Per canne sfocianti sul coperto piano praticabile collegato allo stesso della unità immobiliare, l’altezza del comignolo deve essere almeno 2 mt. dal piano di calpestio oltre alla distanza minima dei 5 mt. Sempre allo stesso punto è necessario inserire una Nota a fondo pagina:
* (per ostacolo s’intende una porzione di edificio o volume, esclusi gli impianti tecnologici di piccole dimensioni).
· Al punto interventi sull’esistente - Smaltimento degli aeriformi con scarico a parete Si prendere atto della dichiarazione del progettista in merito a tutte e tre le condizioni (a, b, c).Al punto c), che ha due condizioni, si decide di eliminare l’ultima voce: necessiterebbe di attraversare i piani sovrastanti.
· Occorre una precisazione con nota nella modulistica che le canne relative agli impianti di estrazione dei bagni, docce e spogliatoi fino a 10 dipendenti o utenti di tutte le attività, e quindi senza alcuna esclusione, possano sfociare a parete, alle condizioni di cui al regolamento.


Requisito R.C. 3.6:

· Per i metodi di calcolo ai fini della valutazione del f.m.l.d., è sufficiente la dichiarazione progettuale del professionista, con l’obbligatorietà di allegare calcolo, come già specificato nel Regolamento Edilizio - Norme di Dettaglio.


Requisito R.C. 3.6.2 - 3.6.3:

· Il vecchio regolamento escludeva nel conteggio del rapporto ventilante i portoni nei fabbricati produttivi. Con il nuovo regolamento è possibile computare la superficie del portone per entrambi i requisiti (ventilante ed illuminante). Quest’ultima solo per le parti vetrate
Come valutare la quota di superficie finestrata a parete? Le norme UNI prevedono 1/5 della superficie finestrata complessiva, si concorda su quanto segue:
"Nel Regolamento non è individuata la quantità, ma solo la presenza, in quanto non ritenuto un requisito di valenza pubblica, ma di carattere progettuale; per la nuova costruzione si applicano le Norme UNI 10530, per gli interventi sull’esistente si applica in concetto della "visibilità esterna". Resta comunque salvo il potere di controllo degli organi di vigilanza (Medicina del Lavoro)."


Requisito RC 3.10.1:

· Si propone di inserire nella modulistica per quanto riguarda la aerazione (aerazione diretta con buffe e aerazione indiretta con muri a gelosia) dei locali ad uso cantina un’apposita dichiarazione che si riporta di seguito:
Spazi di circolazione e collegamento ad uso comune:
Per le cantine:
- la ventilazione avviene direttamente dall’esterno;
- la ventilazione avviene attraverso murature a gelosia da corridoi comuni ventilati direttamente;
Per corridoi delle cantine:
- la ventilazione avviene direttamente dall’esterno;
- la ventilazione avviene direttamente dalle cantine aerate direttamente e con muri a gelosia verso il corridoio.
· La norma recita: "Deve essere favorito il ricambio d’aria con adeguato riscontro di finestre collocate su pareti diverse." (vedasi pag. 103 delle Norme di Dettaglio del Regolamento Edilizio)
Si concorda che in relazione alle esigenze da soddisfare, la prestazione del riscontro d’aria può essere ottenuta anche mediante altre soluzioni che non siano finestre (cavedio, luce, canna a tiraggio naturale, ecc..).


Requisito RC 3.10.2:

· Relativamente alla scheda a pag. 21 dell’autocertificazione si inserisce la seguente nota a fondo pagina:
E’ possibile la sola ventilazione indiretta naturale (da altri locali) per gli spazi di attività secondaria, (ad esclusione dei servizi igienici), di superficie non superiore agli spazi delle relative attività principali da cui sono aerati.


Requisito RC 4.1:

· In relazione alla fruibilità delle scale interne nelle civili abitazioni, non normate in termini dimensionale nel Regolamento, ;si ritiene che il requisito relativo sia di competenza dei progettisti e non esistano parametri di verifica neppure nei controlli.
· Le scale interne ai luoghi di lavoro, di collegamento dei vani principali con vani accessori sono indicate genericamente nel regolamento con una larghezza di rampa di mt. 1,20 Si concorda, che nell’autocertificazione nella parte relativa agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 76 comma 2 sia inserita la seguente nota: Le scale di collegamento ai servizi igienici, compresi quelli destinati all’utenza, e agli spazi non aperti al pubblico potranno avere larghezza minima di cm.80 fatto salvo quanto disposto dal DM 10/3 /98.
· In caso di costruzione di un ascensore finalizzato al superamento delle barriere architettoniche per edifici esistenti con altezza inferiore a 12 m, in presenza di documentazione soggettiva certificata (requisito cogente 7.1 pag. 142 delle Norme di Dettaglio); la larghezza della rampa delle scale può essere diminuita fino a m. 0,90 (valore netto senza tolleranza),tale misura è confermata anche dei Vigili del Fuoco.
· Per gli edifici con altezza maggiore di 12 m la larghezza minima, per interventi per il superamento delle barriere architettoniche la larghezza minima a cui può essere ridotta la rampa delle scale rimane a m 1,05.


Requisito R.C.7.2:

· Si ritiene di individuare un elenco puntuale gruppi di attività che necessitano di docce.
Vedi elenco allegato A

Attività Insudicianti.doc


Requisito R.C. 7.2 articolo 76 comma 2:

· Nel testo del regolamento è riportato che l’altezza minima dei vani è m. 2.20 mentre per alcuni usi e in particolare, il Sanitario,i Pubblici esercizi e l’Istruzione tali minimi non sono consentiti poichè sono previste da norme sovraordinate altre altezze.
· Per quanto attiene la dotazione e il dimensionamento degli spazi si concorda che quando l’attività da prevedersi non è inserita in una delle voci dell’elenco delle tabelle si dovranno applicare i requisiti dell’attività analoga.
· Preso atto che le osterie sono un’attività non prevista per gli interventi dell’art. 76, comma 1 N. di P. del R.E., si concorda sul concetto che per un nuovo insediamento di tali attività devono applicarsi i requisiti dei bar o ristoranti previsti dal Regolamento.
· Un monolocale può essere collegato direttamente con scala interna a locali ad uso accessorio posti al piano interrato quali cantine .Può essere previsto anche un servizio igienico ad altro piano (interrato o sottotetto).
· Si precisa che i locali seminterrati che si recuperano ai fini residenziali e che soddisfano il R.C.7.2. possono essere adibiti ad attività principale.
· Negli interventi sull’esistente, funzione abitativa, relativamente ai soppalchi, può essere realizzato il servizio igienico o altro vano chiuso nella zona sopra/sotto soppalco, le altezze minime di tali vani per attività principale e secondaria non deve essere inferiore a mt. 2,20 di altezza.
· Si chiarisce inoltre che la superficie del soppalco deve essere riferita al locale su cui si affaccia anche se lo stesso si proietta in parte su altro ambiente.


Requisito 7.2.1articolo 76 comma 2:

· Per le porzioni di vano con altezza inferiore a m. 1,80,è necessario eseguire una lettura incrociata tra l’art. 19 delle Norme di Principio e il Requisito 7.2 delle Norme di Dettaglio, e ai fini del requisito, in relazione al volume ambientale si può calcolare tutto il volume, comprese le porzioni con altezza inferiore a ml. 1,80; per il computo dell’altezza virtuale occorre rapportare la superficie utile al relativo volume sovrastante.
· Nel caso di interventi su edifici esistenti, che non prevedano la modifica della posizione dei solai le altezze dei vani possono essere mantenute con un minimo di m 2,20 (anche medi), fatto salvo il rispetto del cubo d’aria ambientale. In caso di spostamento dei solai possono essere mantenute le altezze medie dei vani esistenti o ribassate fino ad un minimo di ml.2,70.


Requisito R.C. 7.3:

· La verifica la fruibilità e arredabilità dei servizi igienici è di competenza della progettazione.
· La dotazione minima dei servizi igienici anche per gli edifici storici è quella prevista dalle tabelle.
· Negli studi professionali devono intendersi inseriti anche gli studi medici mono professionali.


Requisito R.C. 7.3.2:

· Per la dotazione prevista dal R.C. 7.2, oltre a quelli per il personale, dovranno essere previsti servizi igienici per gli utenti anche negli studi medici mono professionali, mentre per le attività commerciali la dotazione è obbligatoria per tutte le funzioni ad esclusione di quelle con superficie inferiore ai 250 mq di superficie di vendita.


NOTA
Vista che l’autocertificazione dei requisiti tecnici sostituirà il modulo BoDip nell’autocertificazione delle verifiche in sede progettuale occorre aggiungere in fondo alla stessa, la necessità di allegare, nel caso dei richiesta di parere preventivo Ausl le relazioni specifiche relative a:

- attività lavorativa;
- attività alimentare;
- attività sanitaria.

relazioni.doc

Per quanto attiene agli elementi che Medicina del lavora valuta in relazione alla deroga Dpr 303 1956 si riportano nel file allegatole condizioni e i requisiti necessari per l’ammissione alla valutazione dell’istanza di deroga al disposto normativo.

Criteri di deroga.doc



Autocertificazione requisiti tecnici.pdf Autocertificazione requisiti tecnici.zip