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Catasto incendi

La Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di incendi boschivi, prevede l'obbligo per i Comuni di censire le aree percorse da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, con scadenze temporali differenti, ovvero:
1) vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento;

2) vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;

3) vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.



Gli elaborati cartografici sono anche disponibili sul sito del Sistema Informativo Territoriale.



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Territorio e Urbanistica
Polizia Municipale e Protezione Civile
P.G. N.: 55215/2008
Prog. n.: 65/2008
Data Seduta Giunta: 11/03/2008
Data Pubblicazione: 15/03/2008

Adottato
Oggetto: ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" - LEGGE 353/2000 ART. 10, COMMA 2 -
Delibera senza parere contabile
- Delibera di Giunta -
LA GIUNTA
Premesso che:

la Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, prevede - all'art. 10, comma 2 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;

l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti, ovvero:

1) vincoli quindicennali: la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l’incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. Ne consegue l’obbligo di inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall’evento;

2) vincoli decennali: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l’incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia;

3) vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Dato atto che:

la Regione Emilia Romagna, con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.114 del 2 maggio 2007 ha provveduto alla "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2007-2011";

l'art. 1, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 n. 3624, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”, detta termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

che il Settore Territorio e Urbanistica - Servizio Informativo territoriale (SIT) ha provveduto alla perimetrazione dei soprassuoli che sono stati percorsi dal fuoco, oggetto dei vincoli derivanti dalla citata legge n.353/2000, sulla base dei rilievi eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato e risultanti dai fogli notizie incendi Mod. AIB/FN relativi agli eventi di incendio;

che, infatti, il Corpo Forestale dello Stato, in stretto raccordo con gli uffici della Protezione Civile del Comune di Bologna, provvede a trasmettere al SIT le perimetrazioni delle aree percorse da incendi su supporto informatico georeferenziato in formato Shape file (ESRI);

che il SIT ha realizzato i seguenti elaborati allegati agli atti:
· Relazione;
· Tav. 1 – Individuazione delle aree su base catastale, scala 1:2.000;
· Tav. 2 – Individuazione delle aree su PRG adottato su base CTC, scala 1:2.000;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad istituire il "Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi), costituito dagli elaborati sopra citati;

Dato atto:

che ai sensi dell'art. 10 della L.n.353/2000 gli elaborati del catasto ivi istituito devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni;

che le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto;

che degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione anche attraverso i servizi internet del Sistema Informativo Territoriale (SIT),

Ritenuto di assegnare al Settore Territorio e Urbanistica - Sistema Informativo territoriale (SIT) la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della legge n.353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco", il quale potrà rapportarsi ed avvalersi della collaborazione dell'U.I. Protezione Civile anche in relazione al fatto che che quest'ultima rappresenta, in base alla normativa attuale, il referente diretto dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile competente in merito all'antincendio boschivo;

Visti:

la legge 21/11/2000 n. 353, art. 10;

l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007;

il D.lgs. n.267 del 18/8/2000 e sue modifiche e integrazioni;

Su proposta del Settore Territorio e Urbanistica - U.I. Sistema Informativo Territoriale (SIT) - di concerto con il Settore Polizia Municipale e Protezione Civile - U.I. Protezione Civile;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del Settore Territorio e Urbanistica e del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi;
D E L I B E R A

1) di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n° 353, il “Catasto delle aree percorse dal fuoco" (Catasto incendi), costituito dalla Relazione posta in allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento e dagli elaborati citati in premessa posti in atti al medesimo;

2) di assegnare al Settore Territorio e Urbanistica - U.I. Sistema Informativo territoriale (SIT) la responsabilità dell'aggiornamento annuale, previsto all'art. 10 della L. n.353/2000, del "Catasto delle aree percorse dal fuoco", il quale potrà rapportarsi ed avvalersi della collaborazione dell'U.I. Protezione Civile anche in relazione al fatto che che quest'ultima rappresenta, in base alla normativa attuale, il referente diretto dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile competente in merito all'antincendio boschivo;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 della L.n.353/2000, gli elaborati del catasto incendi ivi istituito devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni e le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del "Catasto delle aree percorse dal fuoco";

4) di dare infine atto che degli elaborati di cui trattasi si darà diffusione anche attraverso i servizi internet del Sistema Informativo Territoriale (SIT).

Il Dirigente
Angelo Giselico


Il Direttore del Settore
Romano Mignani


Il Direttore del Settore
Giacomo Capuzzimati


Il Dirigente del Settore
Andrea Minghetti



Documenti allegati (parte integrante):
catasto incendi relazione.doc