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Approvati nuovi regolamenti per l'applicazione di sanzioni edilizie e in materia di paesaggio

Si riportano i testi delle delibere ed i regolamenti in oggetto specificati:
Hide details for Regolamento per l'applicazione delle sanzioni edilizieRegolamento per l'applicazione delle sanzioni edilizie


Servizi per l'Edilizia

    P.G. N.: 106183/2016
    N. O.d.G.: 231/2016
    N. Archivio: 73
    Data Seduta Giunta: 05/04/2016
    Data Seduta Consiglio: 20/04/2016
    Data Pubblicazione: 22/04/2016
    Data Esecutività: 20/04/2016

    Immediatamente Esecutivo

    Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA" , ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO P.G. N. 68723/2011 E DELIBERAZIONE CONSILIARE O.D.G. N. 70 - P.G. N. 59119/2007.
- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione
IL CONSIGLIO

PREMESSO

che, con deliberazione consiliare O.d.G 201 del 20/04/2015, P.G.n. 78340/2015, è stata approvata variante di adeguamento normativo al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con P.G.n. 83079/2009 ai sensi dell'art. 33 della L. R. 20/2000 ed in vigore dal 3 giugno 2015;

ai sensi dell'art. 2, co.4, del Rue la Variante Normativa è stata accompagnata dalla approvazione di quelli che, con particolare riferimento alla disciplina dei materiali urbani e agli aspetti pertinenti al "buon costruire", ne costituiscono complemento e che definiscono e specificano i requisiti prestazionali della Parte II: le Schede tecniche di dettaglio per la disciplina degli interventi sugli edifici e le Disposizioni Tecnico-organizzative approvate rispettivamente con deliberazione OdG 202 PG n. 78437/2015 del 20/04/2015 e con determinazione dei Direttori dei Settori Servizi per l'edilizia e Piani e Progetti Urbanistici P.G.n. 239381/2015 del 29 luglio 2015;

l'art. 83 del RUE rinvia alle disposizioni vigenti relativamente alle sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e dispone che la violazione degli obblighi stabiliti dal RUE e dai suoi complementi sia sanzionabile con sanzione pecuniaria definita ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 6/2004;

le principali fonti normative dirette alla vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, nonché il relativo sistema sanzionatorio amministrativo in caso di violazioni, sono costituite da:
a) D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (titolo IV, Capo I e Capo II, Titolo III Capo I);
b) L.R. n. 23/2004 e s.m.i. (Titolo I);

persiste attualmente un duplice sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi, correlato all’epoca di realizzazione degli stessi: il primo previsto nel Titolo IV del DPR n. 380/01, il secondo contenuto nel Titolo I della L.R. n. 23/2004;

entrambi i suddetti sistemi prevedono l’applicazione di sanzioni pecuniarie - anche se le fattispecie non sono completamente sovrapponibili - per opere di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, nonché manutenzione straordinaria realizzate senza o in difformità dal titolo edilizio, in immobili vincolati ai sensi del d.lgs 42/2004 o in immobili tutelati dagli strumenti urbanistici o posti in Ambito Storico (quest’ultimo caso limitatamente al mutamento di destinazione d'uso e ristrutturazione edilizia), e prevedono altresì la corresponsione di somme a titolo di oblazione in caso di accertamento di conformità (c.d. sanatoria);

le sanzioni pecuniarie e le oblazioni sono commisurate alla tipologia dell'abuso commesso e stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale, questi ultimi, peraltro, fissati in misura diversa nella normativa statale e in quella regionale;

a garanzia dell'esigenza di certezza, nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione Comunale ha stabilito la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione previste dal suddetto doppio regime sanzionatorio e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento;

con atto del Commissario Straordinario P.G.n. 68723/2011 da ultimo veniva approvato l'Adeguamento normativo della deliberazione del Consiglio Comunale ODG 70 PG n. 59119/2007 del 2.05.2007 recante Criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 23/2004;

RITENUTO opportuno completare il quadro della disciplina edilizia comunale con l'approvazione di un "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia" quale ulteriore complemento del RUE al fine di raccogliere le previsioni sanzionatorie in un unico strumento, così da garantire conoscibilità e trasparenza a cittadini e tecnici e nell'ottica di semplificazione che deve guidare gli interventi comunali;

PRESO ATTO che:

la Legge 164/2014 di conversione con modificazioni del D.L. 11 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” ha introdotto una serie di significative innovazioni alla disciplina edilizia ed urbanistica statale, e di conseguenza sull'ordinamento regionale;

in particolare, il legislatore statale ha rivisto la classificazione delle interventi edilizi (e nello specifico di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria) a cui l'ordinamento regionale ha dovuto necessariamente adeguarsi;

tra le osservazioni presentate sulla variante normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) alcuni privati, nonchè l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), hanno chiesto di rivedere l’attuale meccanismo di calcolo delle sanzioni pecuniarie laddove, in coerenza con l'impostazione del RUE, si riferisce all’aumento di volume, poiché ritenuto eccessivamente oneroso nei casi di difformità, realizzate senza aumento di Superficie Utile, in epoca antecedente alla entrata in vigore del RUE quando il volume totale non era parametro vincolante;

sta diventando prevalente l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la posizione di affidamento del privato rispetto ad abusi commessi in epoca remota e mai accertati, orientamento che già aveva indotto l'Amministrazione con l'Atto del Commissario del 2011 a definire una procedura che, pur in coerenza con il DPR n. 380/01 e la L.R. 23/2004, consentisse il mantenimento dell'opera attraverso la corresponsione di una sanzione pecuniaria in luogo del ripristino, anche nel caso di varianti essenziali dal titolo abilitativo.
Tale procedura prevede:
a) che si considerino "abusi storicizzati" quelli commessi fino al 17.3.1985 data di entrata in vigore della L. n. 47/85;
b) che in tali casi, su espressa richiesta dell'avente titolo, è sempre possibile l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione;
c) che, in ogni caso, in relazione all'accertato interesse pubblico attuale alla demolizione di dette opere abusive ed avuto riguardo all'entità ed alla tipologia delle stesse, è sempre possibile, per l'Amministrazione, procedere con provvedimento ripristinatorio motivato con riferimento agli obblighi di legge;

con la medesima ratio del riconoscimento della posizione di affidamento del privato rispetto ad abusi commessi in epoca remota e mai accertati, la LR 15/2013 ha introdotto l’articolo 17bis della LR 23/2004 per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione di titoli edilizi rilasciati prima dell'entrata in vigore della L. 10/1977;

RITENUTO che, sulla base di quanto sopra esposto e come meglio dettagliato nella Relazione illustrativa allegata quale parte integrante al presente provvedimento, l'approvazione del Regolamento sia l'occasione per :

- adeguare e graduare ulteriormente gli importi previsti dall'Atto del Commissario citato, al fine di contrastare l’abusivismo nel territorio comunale con criteri di proporzionalità, commisurando la sanzione alla gravità dell'opera e non equiparando, sotto questo profilo, per esempio interventi quali la modifica delle forature esterne sulle facciate o la demolizione e ricostruzione che pure rientrano entrambi, ora, nella definizione di ristrutturazione edilizia;

- prevedere, fermi restando gli effetti del pagamento della sanzione pecuniaria, una modularità nella applicazione della stessa nel caso di abusi storicizzati come sopra definiti o qualora non sia possibile la demolizione, cosi articolata:

  1. gli aumenti di volume consistenti in ispessimenti di solai, di coperture o di murature, che non abbiano comportato aumento di altezza netta dei piani né di Superficie Utile o Accessoria e quindi non hanno generato aumento di carico urbanistico, sono soggetti ad una sanzione forfettaria di 5.000 euro qualunque sia l’epoca della loro realizzazione ;
  2. gli aumenti di volume che, senza aumento di SU o SA, abbiano comportato aumento dell’altezza netta dei piani, compreso il sottotetto, fino ad un massimo del 10% di quella legittima e che siano stati realizzati prima del 20 maggio 2009 (data di entrata in vigore del RUE 2009) sono soggetti alla sanzione pecuniaria calcolata come al punto successivo, ridotta del 50%;
  3. nei restanti casi in cui siano stati realizzati aumenti di volume che non abbiano creato aumenti di SU o SA, al fine di poter utilizzare il parametro di cui all’art. 21 comma 2 L.R. 23/2004 che rinvia ai valori al mq desumibili dall’Osservatorio Immobiliare, gli aumenti sono ricondotti in termine di superficie dividendo il volume per un'altezza virtuale di ml 3,00 per l'edilizia residenziale, commerciale, direzionale, turistica e residenziale rurale e di ml 5,00 per l'edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere.
tale ultimo parametro di conversione corrisponde infatti a quello da utilizzarsi per calcolare l'indennità pecuniaria "maggior profitto" nel caso di violazione delle norme a tutela del paesaggio per gli ampliamenti di volume senza aumento di superficie, come stabilito dal Regolamento sul procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e criteri per l’applicazione delle sanzioni in materia di tutela del vincolo paesaggistico di cui all’art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, da approvarsi con separato provvedimento in esecuzione delle sentenze nn.974/2014 e 975/2014 del Tribunale Amministrativo di Bologna che hanno annullato la deliberazione consiliare OdG 40/2006 PG n. 14631/2006, nel punto in cui rinviava al meccanismo previsto dalla L. 47/85 (volume diviso per 5 e moltiplicato per 3);

RITENUTO, ALTRESI', OPPORTUNO, in considerazione del fatto che le Schede prestazionali che stabiliscono gli obiettivi per gli interventi sugli edifici d’interesse storico-architettonico e d’interesse documentale, definiscono sistemi valoriali/qualitativi ritenuti condivisibili e da perseguirsi nelle trasformazioni urbanistico-edilizie nella città ed in coerenza con la novità introdotta dalla Variante Normativa al RUE che consente di intervenire sugli edifici di interesse documentale cartografati dal RUE in maniera semplificata attenendosi alle schede/ obiettivo di cui all'art. 57 del RUE da intendersi pertanto prescrittive, anzichè ricorrendo a studi ed approfondimenti specifici:

-graduare ai sensi dell'art. 8 della L.R. 6/2004 le sanzioni pecuniarie per gli interventi sugli edifici di interesse documentale in caso di mancato rispetto delle schede prescrittive oppure in caso di intervento senza titolo abilitativo o CIL ;

-graduare analogamente ai sensi dell'art. 8 della L.R. 6/2004 la sanzione pecuniaria nel caso di interventi di edilizia libera , realizzati sull'involucro esterno degli edifici storico architettonico dell'antico e del moderno individuati dagli strumenti urbanistici comunali in ragione di conservarne i caratteri estetici;

VISTI
il DPR 380/2001 e la L.R. 23/2004 e ss.mm.ii;
la L.R. 6/2004 articolo 8 ;

DATO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi non sono stati valutati nel bilancio di previsione ma si procederà per tempo all'adeguamento dei relativi strumenti di programmazione;

PRESO ATTO sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi per l'Edilizia e in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Su proposta del Settore Servizi per l'Edilizia, congiuntamente al Dipartimento Riqualificazione Urbana, sentito il Settore Piani e Progetti Urbanistici ;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI STABILIRE che il Regolamento si applichi ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata ancora emessa ordinanza di pagamento ed ai titoli edilizi depositati o presentati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso;

3) DI DISPORRE l'abrogazione delle disposizioni di cui all'Atto del Commissario Straordinario P.G.n. 68723/2011 e della Deliberazione Consiliare O.d.G. 70/2007 PG n. 59119/2007 dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fatta salva l'applicazione residuale per i titoli presentati o depositati precedentemente a tale data.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.

RETTIFICA 27/04/2016
l'allegato "RUE_regolamentosanzioniedilizia", parte integrante della deliberazione, è stato sostituito per la correzione di un mero errore materiale all'art. 17.

Si approva la postilla quale correzione di mero errore materiale e si provvede alla contestuale ripubblicazione all'albo pretorio.

LA VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
F.to Lara Bonfiglioli

Il Direttore del Settore

Andrea Minghetti


Il Capo Dipartimento

Marika Milani

Documenti allegati (parte integrante):
Relazione illustrativa sanzioni edilizie.pdf



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PG 106183/2016 ESECUTIVA IL 20.04.2016

RUE_regolamentosanzioniedilizia_v03.pdf



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Hide details for Regolamento per l'applicazione delle sanzioni paesaggisticheRegolamento per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche



Servizi per l'Edilizia

    P.G. N.: 106226/2016
    N. O.d.G.: 232/2016
    N. Archivio: 74
    Data Seduta Giunta: 05/04/2016
    Data Seduta Consiglio: 20/04/2016
    Data Pubblicazione: 22/04/2016

    Adottato

    Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI TUTELA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS 42 DEL 22 GENNAIO 2004 - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE ODG 40/2006.
- Delibera di Consiglio -

    La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
    I L C O N S I G L I O
Premesso:


l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva per le opere e gli interventi di qualsiasi genere da realizzarsi su beni soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 142 o in base alla legge, a termini degli articoli 143, comma 1, lettera d) e art. 157;

l'art. 167 comma 5 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 ammette, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto medesimo, in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, in alternativa alla rimessione in pristino l’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi; in tal caso il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile è tenuto al pagamento – a titolo di sanzione pecuniaria – di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima;
    il successivo art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (così come integrato dall'art. 1,comma 36, della L. n. 308/2004), dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al successivo comma 1-ter - che, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica";

    stante l'assenza di qualunque disposizione statale o regionale di dettaglio, il Consiglio Comunale ha approvato, con propria deliberazione OdG n. 40 del 20 febbraio 2006 PG n.14631/2006, i criteri e le modalità di calcolo della sanzione di cui all’art. 167 del d.lgs. n.42/2004, nonché della maggiorazione e sanzione aggiuntiva previste dall’art. 1 comma 37 della L. n.308/2004 ( per il c.d. condono ambientale);

    Dato atto che:
    la L.R. 23/2009 “Norme di tutela e valorizzazione del paesaggio”, portante modifica della LR n.20/2000, art. 40 undicies e duodecies, ha confermato la delega ai Comuni, fra l’altro, delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e dell’accertamento di compatibilità e delle funzioni ad esso correlate; di conseguenza, le funzioni di determinazione del danno e di applicazione delle sanzioni amministrative di remissione in pristino e di pagamento di sanzione pecuniaria sono di competenza del Comune;

    che con deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008 sono state impartite ai Comuni Direttive ai fini dell’esercizio della detta funzione amministrativa, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che tale intervento regionale si è reso necessario a seguito della modifica apportata, con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, all’art. 146, comma 6, del Codice, il quale stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;


    Rilevato che:

    il Codice è stato oggetto di disposizioni integrative e correttive apportate dal D.Lgs. 63/2008 ed ulteriori modifiche sono state introdotte con il c.d. Decreto Sviluppo oggetto di conversione con modifiche con la L. 106/2001, sia con il c.d. Decreto del Fare convertito con modifiche con L. 98/2013, nonchè con la L. 112/2013 con disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione, ed il rilancio dei beni delle attività culturali e del turismo;

    la legge 112/2013 ha, inoltre, modificato la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e delle opere ad essa riconducibili;

    il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, sez. di Bologna, ha emesso le sentenze n.ri 974/2014 e 975/2014 in accoglimento di due ricorsi promossi sulla sopracitata deliberazione consiliare, annullandola nella parte relativa al calcolo della indennità pecuniaria - "maggior profitto" - (punto 1 terzo capoverso dell'Allegato alla deliberazione) laddove per gli ampliamenti di volume senza aumento di superficie utilizza i criteri di trasformazione del volume in superficie di cui alla L. 47/85 (volume diviso per 5 e moltiplicato per 3) ;

    Considerato che

    alla luce di quanto sopra riportato, essendo necessaria la revisione della deliberazione OdG 40/2006 e del relativo allegato, si reputa opportuno predisporre un apposito Regolamento concernente il procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e l’applicazione della sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” a protezione delle bellezze naturali, per opere abusive in aree sottoposte alle disposizioni di cui alla parte III^ del D.Lgs. 42/2004, realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa (art. 146);

    Ritenuto opportuno :
    - mantenere la formula estimativa della sanzione, tuttavia riconducendo in termini di superficie il volume dividendo lo stesso per un’altezza virtuale di ml 3,00 per l’edilizia residenziale, commerciale, direzionale, turistica e residenziale rurale e di ml 5,00 per l’edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere ;
    - recepire quanto affermato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella Circolare n. 33 del 26 giugno 2009 circa la definizione di volume, superfice utile e lavori di cui alla lett. a del comma 4 dell'art. 167 , che ha consentito l'accertabilità di alcune tipologie di interventi con creazione di volumi ( purchè solo tecnologici) o di superfici utili ( logge, i balconi, i portici purchè aperti su tre lati) ;
    - ritenere applicabile la tolleranza costruttiva del 2% (concetto gia’ presente nella disciplina edilizia con riferimento alle singole unità edilizie ) riferibile all'intero volume realizzato in ragione della peculiarità della percebilità ai fini paesaggistici;
    - prevedere per entrambe le fattispecie sopra descritte la possibilità di inoltro , in casi dubbi, alla Soprintendenza perchè si esprima preliminarmente sulla rilevanza paesaggistica dell'intervento ;

    Atteso che :
    - le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano a qualsiasi intervento, realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni del D. Lgs n. 42/2004 s.m.i., di cui sia stata accertata la compatibilità paesaggistica con la tutela del vincolo, e che non abbia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione;
    - le suddette sanzioni, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico rispetto a quello edilizio in senso stretto, sono applicabili indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizio – urbanistica, qualora non si debba procedere alla demolizione delle opere stesse;

    Atteso altresì che :
    i criteri individuati dal Regolamento sono applicabili a tutti i casi in cui la legge prevede il versamento della sanzione pecuniaria, in riferimento ai seguenti illeciti paesaggistici;
    a) accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i (cd. sanatoria “a regime”);
    b) il “condono ambientale” di cui all' art. 1 comma 37 della L. 308/2004, per gli abusi commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, e la cui domanda di sanatoria ambientale (cosiddetta “sanatoria straordinaria”) sia stata presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005; in tal caso, si evidenzia che il trasgressore è tenuto a versare le sanzioni come da regolamento:
    c) accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m. quale presupposto per l'accertamento di conformità edilizio – urbanistica, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004 s.m.; in tal caso la sanzione amministrativa da applicarsi ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs.42/2004 è aggiuntiva rispetto alle sanzioni previste per le pratiche edilizie in sanatoria come precisato al comma 4 bis dell’art. 17 della Legge Regionale n. 23/2004 che stabilisce che l’accertamento di conformità di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 sia preliminare all’accertamento della conformità urbanistica-edilizia;

    Dato atto che, in caso di rigetto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica o di “condono ambientale”, il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, (sanzione demolitoria di cui all'art. 167, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.);

    Vista la Relazione Illustrativa allegata al presente provvedimento;

    Dato atto che

    la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi non sono stati valutati nel bilancio di previsione ma si procederà per tempo all'adeguamento dei relativi strumenti di programmazione;

    Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi per l'Edilizia e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

    Su proposta del Settore Servizi per l'Edilizia, congiuntamente al Dipartimento Riqualificazione Urbana;

    Sentita la Commissione Consiliare competente;

    D E L I B E R A

    1)DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento sul procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ed i criteri per l'applicazione della sanzioni in materia di tutela del vincolo paesaggistico di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio " allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

    2) DI DISPORRE che le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti per i quali non sia stato ancora adottato l'accertamento di compatibilità paesaggistica ed il condono ambientale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ;

    3) DI DISPORRE, pertanto, l'abrogazione della Deliberazione Consiliare OdG 40/2006 a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

    4) DI DARE ATTO che compete al Direttore del Settore Servizi per l’Edilizia, o suo delegato, assumere i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche previa acquisizione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici;

    5) DI DARE ATTO che il permesso di costruire in sanatoria, o l’accertamento di conformità urbanistica, potranno essere rilasciati solo qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento;

    6) DI STABILIRE :
      a) che l’importo delle sanzioni comminate dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento;
      b) che il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà la riscossione coattiva;
      c) che su espressa istanza del trasgressore formulata prima della scadenza, è ammessa la rateizzazione nella misura e nei modi previsti nelle Disposizioni Tecnico Organizzative del Regolamento Urbanistico Edilizio;

    7) DI DARE ATTO, infine, che Il relativo provvedimento di condono ambientale o di accertamento di compatibilità paesaggistica saranno rilasciati, in seguito al deposito dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle sanzioni pecuniarie e della sanzione pecuniaria aggiuntiva, quando dovuta, oppure, in caso di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie, dell'avvenuto deposito della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa richiesta dal Comune, e del pagamento della prima rata della sanzione.

    Il Direttore del Settore
    Andrea Minghetti


    Il Capo Dipartimento
    Marika Milani

    Documenti allegati (parte integrante):

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA paesaggio_0404.pdf



    REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI
    TUTELA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO"

    DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PG 106226/2016 DEL 20.04.2016

    Regolamento_sanzioni_paesaggio3103.pdf