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Urbanistica: Ripartizione annuale fra gli enti religiosi del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati, a seguito di avvisi pubblici

Con deliberazione consiliare n. 849 del 4 marzo 1998 la Regione Emilia Romagna ha approvato l’aggiornamento delle indicazioni procedurali per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria stabilendo nel contempo che l’incidenza sugli oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e altri edifici adibiti a servizi religiosi sia pari al 7% del totale (punto 1.4 “Scomposizione degli oneri”).
Con la stessa deliberazione la Regione ha disciplinato gli adempimenti in carico ai Comuni in ordine alla destinazione dei proventi soprarichiamati, stabilendo che il riparto della quota percentuale del 7% avvenga d’intesa con gli Enti religiosi istituzionalmente competenti e che i contributi vengano destinati all’acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese e altri servizi religiosi, ovvero al rimborso di spese documentate per per l’acquisizione di dette aree e inoltre, ad interventi per la costruzione ed il ripristino di attrezzature religiose con particolare riferimento ai valori monumentali e storici (punto 2 “Adempimenti comunali e loro termini”) intendendosi per attrezzature religiose “gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive”.
Il Comune di Bologna, in ottemperanza alla deliberazione regionale, destina annualmente la quota pari al 7% dei proventi riscossi nell’anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria alla voce “chiese ed altri edifici per servizi religiosi” il cui riparto fra gli enti religiosi interessati è disciplinato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel corso degli anni, con proprie deliberazioni di cui la più recente è la Prog. N. 222 del 30/9/14 - PG n. 266215/14.
Annualmente, con determinazione dirigenziale, viene approvato un bando pubblico il cui schema viene allegato.
BandoContributo.pdf BandoContributo.pdf

Documentazione da presentare
Modulo di richiesta
ModuloRichiestaContributo.odt ModuloRichiestaContributo.odt ModuloRichiestaContributo.pdf ModuloRichiestaContributo.pdf

Tempi di rilascio
90 giorni decorrenti dalla data di chiusura del bando

Costo e modalità dei pagamento
L’istanza non prevede costi a carico del richiedente

Dove rivolgersi
Per informazioni:
Ufficio di Direzione – Piazza Liber Paradisus 10 – Torre A – 40129 Bologna
9° piano – stanza n. 907 tel. 051 2193363
Orari di ricevimento: su appuntamento

La richiesta scritta, indirizzata al Settore Piani e Progetti Urbanistici e corredata della documentazione prevista laddove non già in possesso dell'ufficio competente, può essere inviata per e-mail o Posta Elettronica Certificata all’ indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it, oppure presentata direttamente presso la sede del Settore Piani e Progetti Urbanistici - Piazza Liber Paradisus 10 – Torre A – 9° piano – stanza 907

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici Arch. Francesco Evangelisti

Competenza
Settore Piani e Progetti Urbanistici - Dipartimento Riqualificazione Urbana

Normativa
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 849/98
Delibera di Giunta Prog. N. 222 del 30/9/14 - PG n. 266215/14
Legge 1150/42 (c.d. legge urbanistica) che ha considerato l’edilizia di culto un’ “opera pubblica” da inserire all’interno dei Piani Regolatori Comunali
Legge 847/64 art. 4, comma 2, che ha individuato “chiese ed altri edifici religiosi” come opere di urbanizzazione secondaria
Legge 222/85 che prevede “che gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni”
DPR 380/01 art. 16, comma 8, (che sostituisce la L. 10/77) conferma e stabilisce che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi anche a chiese ed edifici religiosi
Legge 206/03 che considera a tutti gli effetti “opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’ intesa ai sensi dell’ art. 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali in materia”

ultimo aggiornamento 11/01/2016