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urbanistica --> PRG

Rappresentazione del PRG previgente sulla CartaTecnica Comunale - CTC.BO

ATTENZIONE DAL 20/05/2009 e' entrato in vigore il RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio - VEDI
La trasposizione del PRG vigente sulla carta tecnica comunale CTC.BO a scala 1:2000, ha determinato l'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 07.07.08 relativa alla nuova cartografia di PRG, e della Delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30.06.08. relativa alla disciplina di tutela della zona collinare, completando la banca dati territoriale di riferimento per l'amministrazione comunale.


A seguito dell'avvenuta approvazione delle varianti grafiche e normative al PRG, la Carta Tecnica Comunale - CTC rappresenta il quadro di riferimento esclusivo della cartografia di Piano.
La consultazione tramite cartografia tecnica su base EIRA è quindi conclusa e archiviata.

Attenzione: si veda anche Errata Corrige

Per l'accesso al servizio di consultazione

Hide details for Delibera del Consiglio Comunale n. 139 del 07.07.2008Delibera del Consiglio Comunale n. 139 del 07.07.2008


Territorio e Urbanistica

P.G. N.: 159675/2008
N. O.d.G.: 139/2008
N. Archivio: 64
Data Seduta Giunta: 02/07/2008
Data Seduta Consiglio: 07/07/2008
Data Pubblicazione: 09/07/2008
Data Esecutività: 19/07/2008

Esecutivo
Oggetto: NUOVA CARTOGRAFIA DI PRG IN FORMA DIGITALIZZATA: VARIANTE GRAFICA AL VIGENTE PRG, AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.E.I. - PER LE TAVOLE CONTENENTI LA ZONIZZAZIONE DI PIANO E CORREZIONI DI ERRORI MERAMENTE FORMALI. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE.
Delibera senza parere contabile
- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
I L C O N S I G L I O

Premesso:

che con propria deliberazione O.d.G. n. 120 del 28/5/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata una variante grafica al vigente PRG, ai sensi dell' art. 15 della L.R. n. 47/78, finalizzata alla trasposizione del PRG vigente nella Nuova Cartografia CTC (Carta Tecnica Comunale) in formato digitalizzato, e relativa alle tavole contenenti la zonizzazione del Piano medesimo ed alla correzione di errori meramente formali derivanti da tale operazione;

che la variante grafica di cui trattasi risulta essere complementare della variante adottata con OdG n. 160 del 17/7/06 recante "PRG '85 - Variante grafica - su nuova base cartografica CTC - e variante normativa, ai sensi dell' art. 15 della L.R. n. 47/78 e s.m.i. e dell' art. 41, co.2, della L.R. 20/00, per l' adeguamento della disciplina di tutela della zona collinare", dando esecuzione al punto 3) del dispositivo di quell' atto consiliare. Pertanto non sono inclusi nel provvedimento sopra menzionato le parti del territorio e gli elaborati grafici già compresi in tale variante o parti di essi;

che con il medesimo provvedimento OdG n. 120/07 si è inoltre data attuazione a quanto richiesto dall' art. 46, commi 4-6 della L.R. n. 31/02, individuando le aree del territorio comunale soggette a vincolo paesaggistico, e quelle escluse dalla detta tutela, in applicazione dell' art. 142, co. 2, del D.Lgs 42/04 e sue modifiche ed integrazioni;

Premesso inoltre:

che ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 21 della L.R. n. 47/78 "Tutela ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni, gli atti relativi alla suddetta variante sono stati pubblicati mediante deposito presso l'Ufficio Sportello per l'Edilizia del Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna per trenta (30) giorni consecutivi e precisamente dal 14/6/2007 al 13/7/2007;

che tale deposito è stato reso noto al pubblico dal 14/6/2007 al 13/7/2007 inclusi, mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicazione sulla stampa locale (La Repubblica del 14/6/2007);

che il suddetto provvedimento è stato trasmesso alla Provincia di Bologna, contestualmente al suo deposito, ai sensi dell'art. 15, comma 5°, della L.R. n. 47/78 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell' art. 37 della L.R. n. 31/02;

Atteso:

che, a seguito del deposito di cui agli artt. 15 e 21 della sopra citata L.R. n. 47/78, sono pervenute n. 17 osservazioni - di cui n. 6 fuori termine - alle quali il Responsabile di procedimento, Ing. Mauro Bertocchi, propone di controdedurre come da allegato A);

che la Provincia di Bologna, con delibera della Giunta Provinciale n. 326 del 1/8/2007 ha formulato una osservazione alla variante in parola, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/78 e sue modifiche ed integrazioni, alla quale si propone di controdedurre nel medesimo allegato A);

che la Provincia di Bologna, nell'ambito della delibera sopracitata, ha espresso il parere di competenza ai sensi dell' art. 37 della L.R. n. 31/02 "Disciplina generale dell' edilizia" in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Considerato:

che il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislastivo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale", pubblicato sul Supplemento Speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 e quindi in vigore dal 13 febbraio 2008, norma le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, introducendo rilevanti e sostanziali modifiche rispetto al D. Lgs. n. 152/06 entrato in vigore il 31 luglio 2007;

che, in particolare, l’abrogazione dell’art. 52 del D. Lgs. 152/2006 da parte del citato D.Lgs. 4/2008 estende l’applicazione delle procedure di VAS anche ai piani e programmi il cui iter di approvazione era stato avviato prima del 31/7/2007;

che le disposizioni dell’art. 7, comma 6, del citato D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., specificano che “in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome”;

Dato atto:

che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 207 del 9 maggio 2008, il Progetto di Legge d’iniziativa della Giunta Regionale n. 3585 recante ad oggetto: “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, poi approvato dall'Assemblea Legislativa e divenuto LR n. 9 del 13 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 100 del 13 giugno 2008);

che all’art. 1, comma 4, della citata normativa regionale si individua nella Provincia l’autorità competente per la valutazione dei piani e programmi approvati dai Comuni;

Rilevato:

che alla luce di quanto sin qui esposto la Provincia di Bologna, per rispondere alle richieste formulate dal Comune di Bologna di procedere alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha ritenuto necessario definire modalità operative condivise per una gestione corretta ed efficace dei procedimenti di approvazione di piani e programmi del Comune di Bologna, anticipatamente all'approvazione della Legge Regionale in materia di VAS;

che ai fini della verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per i piani urbanistici in corso di approvazione ai sensi della L.R. n. 47/78, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 41 della L.R. n. 20/2000, il Comune di Bologna ha predisposto un Rapporto preliminare sulla base della documentazione dei piani e degli studi ambientali relativi, provvedendo ad inviare detta documentazione alla Provincia ed ai soggetti competenti in materia ambientale;

che nelle more dell’intervento legislativo regionale, il Comune di Bologna ha ritenuto opportuno ricorrere all’utilizzo della Conferenza dei Servizi di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., per la duplice finalità di semplificare e quindi velocizzare il procedimento, nonchè di comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di verifica/valutazione in materia ambientale dei piani urbanistici comunali anteriormente alla loro approvazione, in maniera contestuale ed in un’unica sede fisica ed istituzionale;

che il Comune di Bologna ha pertanto provveduto - sulla base dell’atto di indizione del Sindaco Prot. n. 113247/2008 del 13.05.2008 - a convocare per il giorno 23 maggio 2008 la Conferenza dei Servizi con nota Prot. n. 115937/2008 del 15.5.2008, per l’effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dei piani urbanistici comunali in corso di approvazione, tra i quali la variante al PRG in oggetto;

che alla suddetta seduta di Conferenza dei Servizi sono stati invitati, oltre alla Provincia di Bologna, gli Enti tenuti ad esprimere la propria valutazione di competenza, quali la Regione Emilia Romagna, il Parco Gessi Bolognesi e Calanchi Abbadessa, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, l’Azienda ARPA;

che in seduta di Conferenza, alla quale ha partecipato il Rappresentante delegato della Provincia di Bologna, si è proceduto all’esame - tra gli altri - del presente strumento di pianificazione, per il quale il Comune di Bologna - in qualità di Ente procedente - ha redatto e trasmesso in via preliminare ai soggetti convocati un Rapporto comprendente la descrizione del piano e le informazioni necessarie per la verifica degli impatti sull’ambiente, con riferimento ai criteri dell’All. I al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato:
che, sulla base dei documenti presentati dal Comune di Bologna ed in esito alle valutazioni espresse in seduta di Conferenza dagli Enti partecipanti, la Giunta della Provincia di Bologna ha assunto il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del presente strumento di pianificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n.152/06 e s.m. e i., escludendo la presente variante al PRG dalla VAS;

che il sopra richiamato provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n.152/06 e s.m. e i. seguendone le forme di pubblicità previste dalla LR n.47/78;

che lo stesso provvedimento è stato reso pubblico altresì mediante pubblicazione sul sito internet del Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna in data 4 giugno 2008;

Vista, in atti, la relazione già descritta come allegato A) avente per oggetto "Nuova cartografia di PRG in forma digitalizzata: variante per le tavole contenenti la zonizzazione di piano e correzioni di errori meramente formali; individuazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico si sensi dell' art. 46 della L.R. n. 31/02. Variante grafica al vigente PRG ai sensi dell' art. 15 della L.R. n. 47/78 e sue modifiche ed integrazioni. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute" costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con il presente provvedimento si provvede altresì ad adeguare la nuova cartografia di PRG in forma digitalizzata - fogli 16, 26, 27, 28, 31, 32, 37, 38,39, 40, 41, 42, 48, 49 e 56 - in esito alla deliberazione n. 89 del 29 luglio 2005 del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica (CIPE) di approvazione del progetto preliminare della "Metrotranvia per la Città di Bologna", che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. n.190/2002 ed ai sensi dell'art. 10 del DPR n.327/2001 e s.m. e i. - ha perfezionato, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera stessa ed ha comportato l'automatica variazione del PRG vigente;

Visti, in atti, parte degli elaborati di seguito elencati, così come modificati a seguito della proposta di controdeduzioni sopra menzionata, costituenti la variante grafica al vigente PRG:
- Tavola 5.1 (scala 1:2000), progetto (CTC)
fogli 11, 28, 29, 31, 32, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 58

Visti inoltre, in atti al provvedimento di adozione OdG n. 120 del 28/5/2007, costituenti anch' essi la variante grafica al PRG di cui trattasi:
- Relazione Tecnica Illustrativa - Norme di attuazione - costituente parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento OdG n. 120/07;
- parte degli elaborati espressamente indicati alle pagg. 27-30 e 34-35 della detta Relazione, cui si fa espresso e formale rinvio;

Dato atto che a seguito della deliberazione di Giunta Progr. n. 107, esecutiva dal 17/4/07 recante "Approvazione del nuovo schema organizzativo ai sensi dell' art. 43 dello Statuto Comunale" la denominazione del Settore proponente (Settore Programmi Urbanistici Edilizi) comparente sugli elaborati in atti al sopracitato OdG 120/07, risulta corrispondente all' attuale denominazione (Settore Territorio e Urbanistica) comparente sugli elaborati in atti al presente provvedimento;

Visti l'art. 15 comma 4, lett. c) della L.R. n. 47/78 e successive modifiche e integrazioni e l'art. 41 della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" così come modificato ed integrato con L.R. 16 novembre 2000 n. 34 "Differimento di alcuni termini e modifiche al regime transitorio della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;

Visti altresì l'art. 46, commi 4-6, della L.R. 31/02 e le circolari regionali del 20/5/03 prot. n. 10800, del 19/6/03 prot. n. 13096 e del 17/3/06 prot. n. 4815;

Visto, in atti, il parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dall' Azienda USL della Città di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - M.O. Igiene Edilizia Urbanistica - in data 27/7/07 con prot. n. 116522;

Visto, in atti, il parere favorevole espresso da ARPA in data 17/10/07 con prot. n. 16532;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18/8/2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del Settore Territorio e Urbanistica;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

Su proposta del Settore Territorio e Urbanistica, sentita l'U.I. Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)

D E L I B E R A

1) di controdedurre alle opposizioni/osservazioni formulate al provvedimento di variante in oggetto, ai sensi degli artt. 15 e 21 della L.R. n. 47/78, e successive modifiche ed integrazioni, così come descritto nell'allegato A): "Nuova cartografia di PRG in forma digitalizzata: variante per le tavole contenenti la zonizzazione di piano e correzioni di errori meramente formali; individuazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico si sensi dell' art. 46 della L.R. n. 31/02. Variante grafica al vigente PRG ai sensi dell' art. 15 della L.R. n. 47/78 e sue modifiche ed integrazioni. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute";

2) di approvare, ai sensi dell'art. 15, 4° comma, lett. c) della L.R. n. 47/78 e successive modifiche e integrazioni, come consentito dall'art. 41, 2° comma, della L.R. n. 20/00 e successive modifiche e integrazioni, la variante grafica al PRG vigente di cui in premessa, costituita dagli elaborati - parte in atti al provvedimento di adozione OdG n. 120 del 28/5/2007 e parte in atti al presente provvedimento - e dalla relazione già descritta come allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di dare atto che con il presente provvedimento si provvede altresì ad adeguare la nuova cartografia di PRG in forma digitalizzata in esito alla deliberazione n. 89 del 29 luglio 2005 del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica (CIPE) di approvazione del progetto preliminare della "Metrotranvia per la Città di Bologna", che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.lgs. n.190/2002 ed ai sensi dell'art. 10 del DPR n.327/2001 e s.m. e i. - ha perfezionato, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera stessa ed ha comportato l'automatica variazione del PRG vigente;

4) di dare atto che a seguito della deliberazione di Giunta Progr. n. 107, esecutiva dal 17/4/07, recante "Approvazione del nuovo schema organizzativo ai sensi dell' art. 43 dello Statuto Comunale" la denominazione del Settore proponente (Settore Programmi Urbanistici Edilizi) comparente sugli elaborati in atti al sopracitato OdG 120/07, risulta corrispondente all' attuale denominazione (Settore Territorio e Urbanistica) comparente sugli elaborati in atti al presente provvedimento;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs.n. 152/06 e s. m. e i., costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di approvazione il provvedimento assunto dalla Provincia di Bologna con deliberazione della Giunta Provinciale n.277 del 3 giugno 2008, dichiarata immediatamente esguibile, con cui la presente variante al PRG è stata esclusa dalla VAS, seguendone le forme di pubblicità previste dalla LR n.47/78; tale provvedimento è stato altresì reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna in data 4 giugno 2008;

6) di dare atto che il presente provvedimento non risulta in contrasto con le norme di salvaguardia di cui all'art. 7 del Quadro Conoscitivo del Psc adottato con deliberazione OdG n.157/2007 e che ai sensi dell' art. 15, comma 2 della L.R. n. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente provvedimento viene assicurato il coordinamento e l'integrazione tecnica con le altre varianti urbanistiche in regime di salvaguardia nell' ambito del PRG vigente.
p. il Direttore t.a.
Il Dirigente
Mauro Bertocchi


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nadia Cattoli



Documenti allegati (parte integrante):

PRG su CTC approvazione.docdelibera n. 277 - 08 verifica assoggettabilità.doc

La variante cui fa riferimento nell'oggetto la suddetta Delibera, la cui approvazione è resa nota sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 27.08.2008, è depositata presso la segreteria Generale del Comune.

Hide details for Delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 30.06.2008Delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 30.06.2008



Territorio e Urbanistica

P.G. N.: 139759/2008
N. O.d.G.: 125/2008
N. Archivio: 59
Data Seduta Giunta: 10/06/2008
Data Seduta Consiglio: 30/06/2008
Data Pubblicazione: 02/07/2008
Data Esecutività: 12/07/2008

Esecutivo
Oggetto: PRG '85 - VARIANTE GRAFICA - SU NUOVA BASE CARTOGRAFICA CTC - E NORMATIVA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/78 E DELL'ART. 41, COMMA 2, DELLA L.R. 20/00, PER L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA ZONA COLLINARE. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE.
Delibera senza parere contabile
- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
I L C O N S I G L I O

Premesso:

che con propria deliberazione O.d.G. n. 160 del 17 luglio 2006, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata , ai sensi dell'art. 15 della LR n. 47/78 e dell'art. 41 della L.R. n. 20/00, una variante, detta "di salvaguardia", grafica - su nuova base cartografica CTC - e normativa al PRG vigente, per l'adeguamento della disciplina di tutela e salvaguardia della zona collinare;

che - come risulta dalla Relazione Tecnica Illustrativa, facente parte integrante del provvedimento adottato - detta variante al vigente PRG persegue obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica della collina e pedecollina bolognese ed è stata introdotta al fine di salvaguardare quella parte del territorio, percepita dalla collettività - nelle sue caratteristiche storiche, naturali e morfologiche - come “paesaggio” da tutelare, anche in ambiti caratterizzati dalla preesistenza di insediamenti diffusi;

che tale provvedimento è stato assunto prendendo atto dell'iter procedimentale - previsto e disciplinato dalla LR n.20/00 (art.32) - già avviato per l'approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC) , in quanto al momento dell'adozione del provvedimento OdG n.160/2006 si erano chiusi - con la sottoscrizione del verbale conclusivo da parte dei partecipanti - i lavori della Conferenza di Pianificazione (in data 18 gennaio 2006), la cui convocazione da parte del Sindaco è prevista dalla citata legge regionale per l'esame del Documento Preliminare al PSC elaborato dalla Giunta Comunale, ed era stato sottoscritto ( in data 10 maggio 2006) - sulla base - tra l'altro - del citato Documento Preliminare e della relativa ValSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ai sensi dell'art. 5 della LR n.20/00), l'Accordo di Pianificazione previsto dagli artt. 14, co.7, e 32, co.3, della LR 20/00 - tra Comune di Bologna e Provincia di Bologna; accordo di pianificazione che evidenzia tra le scelte strategiche di assetto del territorio condivise quella della tutela dell'area collinare;

che la citata Relazione Tecnica Illustrativa ha evidenziato chiaramente come:
- la delicatezza complessiva del contesto dell’area collinare e pedecollinare e il rapporto di ruoli tra collina nel suo insieme e città abbiano richiesto e tutt'ora richiedano una tutela del paesaggio, non solo nella zona collinare non urbanizzata nella massima parte soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.n.42/2004 - costituente l’Unità di paesaggio della collina bolognese individuata dal Piano Territoriale e Paesaggistico Regionale (PTPR) e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - appartenente al territorio rurale individuato dallo strumento sovraordinato e disciplinata dallo stesso quale “zona di particolare interesse paesaggistico ambientale”, ma anche della zona pedecollinare edificata, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.n.42/2004, facente parte del panorama complessivo e protetta quale bellezza panoramica di singolare valore estetico e tradizionale nel suo insieme;
- lo stesso vigente PRG disciplini, a seguito di varianti approvate, la zona pedecollinare posta nell’ambito del territorio urbanizzato, quale zona di rispetto ambientale caratterizzata dalla “particolare posizione nel contesto urbanistico in conseguenza sia della presenza di edifici di particolare valore ambientale, sia della presenza di aree libere con alberature qualitativamente e quantitativamente rilevanti da non interessare con l’edificazione”, considerando questa parte della collina come un unicum da tutelare nel suo insieme, prescindendo dalle caratteristiche proprie dei vari ambiti e dalle situazioni particolari riguardanti progetti in itinere;

che il provvedimento adottato, dopo avere dato conto della disciplina urbanistica "storica" della collina, si è posto propriamente l’obiettivo di applicare una normativa più restrittiva, per non pregiudicare ulteriormente l’equilibrio ambientale di tale zona pedecollinare, in tema di controllo delle trasformazioni edilizie, assumendo, in particolare, nelle zone di rispetto ambientale (R6) gli obiettivi propri delle zone di tutela paesistica, con nuove limitazioni specifiche relative ai possibili ampliamenti "fuori sagoma" dell’esistente, a garanzia e tutela della fascia continua costituita dai primi versanti collinari visibili dalle zone urbane, che costituiscono la “cornice paesaggistica” delle aree più densamente urbanizzate e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di qualità paesistica e di protezione del paesaggio;

che la Relazione Illustrativa (Capitolo III), nel dare conto degli elementi di criticità ravvisati nella disciplina vigente, espressamente esprime le seguenti considerazioni: "Oltre ai temi di carattere generale, che già in passato sono stati affrontati con provvedimenti specifici – ad esempio la conversione della zona residenziale di completamento R1 in zona di rispetto ambientale R6 e la conversione delle destinazioni agricole in zona di tutela paesaggistica TP – permane a tutt’oggi il tema del controllo delle trasformazioni edilizie nella fascia pedecollinare edificata (…). Un’altra questione non risolta è costituita dalla evidente disparità di trattamento, in rapporto allo stato oggettivo di luoghi ed immobili esistenti, tra le possibilità di intervento consentite in zona di rispetto ambientale R6, rispetto a quanto invece ammesso in zona di tutela paesistica TP e nei nuclei edilizi esistenti R7. Va peraltro sottolineato che le distinzioni formali – R6, R7 e TP – tra immobili spesso tra loro adiacenti, deriva unicamente da una traduzione di strumentazioni precedenti – in particolare la variante collinare del 1982”;

che, pertanto, la variante, adottata quale misura (cioè, strumento) di salvaguardia della collina, ha trovato motivazione nella tutela:
- delle aree collinari non ancora edificate, che costituiscono le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale in territorio rurale, appartenenti all'Unità di Paesaggio della Collina bolognese, in coerenza con le norme (Indirizzi, Direttive e Prescrizioni) del PTCP, il quale, ai sensi dell'art.24, co.3, della LR n.20/00, costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica "l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa" (art. 1.4 del PTCP);
- della zona pedecollinare edificata, soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs.n.42/2004, facente parte del panorama complessivo e protetta quale bellezza panoramica di singolare valore estetico e tradizionale nel suo insieme;

Sottolineato:

che il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato riconoscendo nella c.d. "variante di salvaguardia" la legittima espressione dei poteri pianificatori comunali, in sede di adozione di variante al PRG, in relazione agli obiettivi di tutela paesaggistica ed ambientale (cfr. per tutte, la sentenza n.7452 del 15 novembre 2004 della sez. IV in relazione alla "variante di salvaguardia" adottata dal Comune di Roma), "che tengono conto della evoluzione del tessuto urbano" e si traducono nell'adozione "di soluzioni idonee ad evitare interventi non compatibili con le relative indicazioni";

che, parimenti, l'adozione di una variante c.d. di "salvaguardia" è stata adottata da altri Comuni - quale quello di Napoli - preliminarmente alla completa revisione del piano regolatore, introducendo una "normativa transitoria" in vista della formazione della nuova disciplina urbanistica;

che il nuovo Piano Strutturale (PSC) è stato - un anno dopo - adottato da questo Consiglio Comunale con deliberazione OdG n. 157 del 16 luglio 2007, esecutiva ai sensi di legge - alla cui approvazione si procederà secondo le modalità dettate dall'art. 32 della LR n.20/00;

che è in corso la elaborazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), soggetto al procedimento di approvazione disciplinato dall'art. 33 della LR n.20/00, e che successivamente all'approvazione del PSC si provvederà all'adozione del primo Piano Operativo Comunale (POC);

che il presente provvedimento non risulta in contrasto con il Quadro Normativo del PSC nel frattempo adottato ed, in particolare, con le norme di tutela derivanti dalla Carta Unica del territorio adottata, ai sensi dell'art. 19 della LR n.20/00;

Considerato:

che l'approvazione di detta variante rende quindi effettivo il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale - anche in via preliminare alla conclusione del complesso e del tutto nuovo percorso disciplinato dalla LR n.20/00 - nell'esercizio della propria funzione urbanistica; funzione per la quale le previsioni di tutela ambientale e paesaggistica contenute nel PTCP costituiscono esclusivamente "un limite minimo" alla "discrezionalità programmatoria del Comune", il quale "non può attenuare la tutela ambientale ampliando le facoltà di edificazione", mentre - per contro - non impediscono l'adozione di norme di tutela ambientale e paesaggistica maggiori di quelle minime di riferimento, come risulta dal principio espresso dal Consiglio di Stato con la recente decisione n.5058 dell'1 ottobre 2007;

Considerato:

che, ai sensi della legislazione urbanistica regionale (art. 55 della LR n.47/78 - ora abrogato - e art.12 della LR. 20/00), dal momento dell'adozione del provvedimento di variante al PRG hanno operato le "misure di salvaguardia" obbligatoria previste dalla legge, fino all'approvazione dello stesso e che l'applicazione delle misure di salvaguardia conseguente all'adozione della variante in questione è stata oggetto di specifici provvedimenti espressi di "sospensione" del procedimento, assunti da parte degli organi competenti;

che la variante adottata è stata oggetto di alcuni ricorsi giurisdizionali, sui quali non sono ad oggi intervenute ordinanze cautelari né pronunce di merito di primo grado, mentre per uno di questi, relativo alla nuova disciplina dettata per la vigente "zona turistico ricreativa TR1 Domizzola", è stata emessa sentenza di annullamento, "in parte qua", dal TAR Emilia Romagna (sentenza n.1667 del 28 giugno 2007) e risulta pendente il giudizio di appello promosso dall'Amministrazione Comunale avanti il Consiglio di Stato;

che, pertanto, viene necessariamente stralciata dal presente provvedimento - in attesa del pronunciamento in merito da parte del Consiglio di Stato - la disciplina della "Zona turistico ricreativa - scheda TR1 Domizzola - di cui all'art. 43 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, con riserva di procedere con separato provvedimento nel caso di esito favorevole del giudizio in sede di gravame;

Dato atto:
che ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 21 della L.R. n. 47/78 "Tutela ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni, gli atti relativi alla suddetta variante sono stati pubblicati mediante deposito presso l'Ufficio Sportello per l'Edilizia del Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna per trenta (30) giorni consecutivi e precisamente dal 17/8/06 al 15/9/06;

che tale deposito è stato reso noto al pubblico dal 17/8/06 al 15/9/06 inclusi, mediante avviso affisso all'Albo Pretorio e pubblicazione sulla stampa locale (Il Resto del Carlino del 17/8/06);

che il suddetto provvedimento è stato trasmesso alla Provincia di Bologna, contestualmente al suo deposito, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/78 e successive modifiche e integrazioni e ai sensi dell' art. 37 della L.R. n. 31/02;

che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR n.47 /78, la Provincia formula le proprie osservazioni relativamente a vizi di legittimità dei provvedimenti di variante adottati ovvero alla necessità di apportare loro modifiche per assicurare "la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici";

Atteso:

che, a seguito del deposito di cui agli artt. 15 e 21 della L.R. n. 47/78, sono pervenute n. 37 osservazioni - di cui n. 8 fuori termine - alle quali il Responsabile di procedimento, Ing. Mauro Bertocchi, propone di controdedurre come da allegato A);

che la Provincia di Bologna, con delibera della Giunta Provinciale n. 455 del 19 dicembre 2006, ha espresso una "valutazione positiva" sulla variante adottata dal Comune di Bologna e non ha formulato osservazioni, rilevando espressamente che "la variante urbanistica in oggetto si pone l'obiettivo di introdurre, in attesa della disciplina di tutela che sarà sviluppata con la nuova strumentazione urbanistica prevista dalla LR n. 20/00, la salvaguardia dell'area collinare" e che "detto obiettivo (...) costituisce anche un necessario adeguamento alle finalità e ai contenuti del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che segnala la presenza di diversi elementi di tutela e salvaguardia ambientale";

che la Provincia di Bologna, nell'ambito della delibera sopracitata, ha espresso altresì il parere di competenza ai sensi dell' art. 37 della L.R. n. 31/02 "Disciplina generale dell' edilizia" in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

che sono stati acquisiti, e sono posti in atti, il parere espresso dall' Azienda USL della Città di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica - M.O. Igiene Edilizia Urbanistica - in data 25/5/07 con prot. n. 82973/07 ed il parere espresso da ARPA prot. n. 0017147/2006, richiesti dall'art. 19, comma 1, lett. h, della LR n. 19/1982 e s. m. e i. per l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi nonché, in via transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi;

Vista la Relazione avente per oggetto "PRG ’85 variante grafica e normativa per l’adeguamento della disciplina di tutela e salvaguardia della zona collinare (art. 15 L.R. 47/78) - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute - Norme di Attuazione" costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contenente il testo delle Norme di Attuazione approvate a seguito dell'esame e parziale accoglimento delle osservazioni presentate;

Dato atto:

che per mero errore materiale - che viene rettificato nella Relazione allegata, sopra richiamata - la Relazione Tecnico Illustrativa costituente parte integrante della deliberazione OdG n. 160/2006 reca un riferimento (esclusivamente nell'oggetto della stessa) all'art. 12 della LR n.20/00, risultando chiaramente espresso nell'oggetto e nel testo della deliberazione di cui trattasi il riferimento all'art. 41 della LR n.20/00 e all'art. 15 della LR n.47/78, quali norme che dettano la disciplina del procedimento, mentre è da intendersi richiamato l'art.12 citato quando nel corpo del provvedimento si fa riferimento alla vigente normativa - peraltro di carattere cogente ed inderogabile - che prevede, dalla data di adozione del provvedimento di variante, l'applicazione delle c.d. "misure di salvaguardia";

Considerato:

che, in relazione alle questioni evidenziate ed in relazione ai contenuti del provvedimento adottato, le osservazioni pervenute sono state esaminate, come espresso nell'allegata Relazione di controdeduzione, per gruppi (A,B,C,D e E) e che per la formulazione della proposta di controdeduzioni, si è fatto riferimento alle norme sovraordinate: in particolare, al PTCP, che - dando piena attuazione al PTPR - costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 24, co.3, della LR n.20/00, il quadro normativo di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale, per la tutela normativa del paesaggio e la sua conservazione nonché ai decreti di vincolo paesaggistico più sotto elencati - ai sensi degli artt. 136 e 157 del d.lgs. n. 42/2004;

che nella formulazione delle controdeduzioni si è altresì tenuto conto delle norme dettate dal PTCP relativamente alla previsione da parte degli strumenti urbanistici comunali - nelle zone non urbanizzate di particolare interesse paesaggistico ambientale del sistema collinare - di nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, con l’obiettivo di contenere ogni ulteriore edificazione, in particolare negli ambiti rurali individuati dallo stesso PTCP quali "ambiti agricoli periurbani dell'area bolognese" di rango provinciale in ragione dei rapporti spaziali di contiguità, inclusione o complementarietà con l’urbanizzato, per i quali la direttiva dettata per gli strumenti urbanistici comunali esclude" la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi in unità fondiarie agricole che ne siano sprovviste” (art. 11.10,co.6), ponendo come obiettivo specifico della strumentazione urbanistica comunale quello di costituire tali ambiti comepolmone verde” della città, col ruolo di compensazione ecologica di rilievo provinciale, di tutela delle visuali e di contenimento dell’edificazione;

che si è tenuto conto, altresì, del fatto che attualmente la LR n.20/00 (art. 41, co.4), per i PRG formati ai sensi della LR n.47/78, proroga l'utilizzo del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), quale strumento preventivo di deroga alle norme generali concernenti le possibilità edificatorie in zone rurali;

Considerato, altresì:

che il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislastivo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale", pubblicato sul Supplemento Speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008 e quindi in vigore dal 13 febbraio 2008, norma le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, introducendo rilevanti e sostanziali modifiche rispetto al D. Lgs. n. 152/06 entrato in vigore il 31 luglio 2007;

che, in particolare, l’abrogazione dell’art. 52 del D. Lgs. 152/2006 da parte del citato D.Lgs. 4/2008 estende l’applicazione delle procedure di VAS anche ai piani e programmi il cui iter di approvazione era stato avviato prima del 31/7/2007;

che l’entrata in vigore di tali disposizioni ha alcune conseguenze molto rilevanti sull’azione amministrativa, soprattutto in materia di VAS, della Regione e degli Enti Locali dell’Emilia-Romagna;

che la disciplina dettata per la VAS dal D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008, concerne i piani ed i programmi individuati all’art. 6, che specifica:
a) al comma 2, i piani e programmi che sono comunque soggetti a VAS;
b) ai commi 3 e 3-bis, quelli soggetti a verifica di assoggettabilità, per i quali occorre cioè valutare preventivamente se possono comportare detti effetti significativi sull’ambiente;
c) al comma 4, i piani e i programmi che sono comunque esclusi dalla VAS;

che le disposizioni dell’art. 7, comma 6, del citato D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., specificano che “in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome”;

che l’art. 35 del richiamato D.Lgs. 152/2006, nel testo modificato, prevede che le Regioni adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore e che, in mancanza di norme vigenti regionali, trovino diretta applicazione le norme dello stesso decreto

Dato atto:

che la Regione Emilia-Romagna - al fine di superare la situazione in cui versano i procedimenti di pianificazione e di programmazione a seguito dell’entrata in vigore della disciplina della VAS in assenza dell’individuazione dell’Autorità competente a detta valutazione - ha pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 207 del 9 maggio 2008, il Progetto di Legge d’iniziativa della Giunta Regionale n. 3585 recante ad oggetto: “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

che all’art. 1, comma 4, del citato progetto di legge - nelle more di approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - si individua nella Provincia l’autorità competente per la valutazione dei piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità Montane;

Rilevato:

che alla luce di quanto sin qui esposto la Provincia di Bologna, per rispondere alle richieste formulate dal Comune di Bologna di procedere alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha ritenuto necessario definire modalità operative condivise per una gestione corretta ed efficace dei procedimenti di approvazione di piani e programmi del Comune di Bologna, in attesa dell’approvazione della Legge Regionale in materia di VAS;

che ai fini della verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per i piani urbanistici in corso di approvazione ai sensi della L.R. n. 47/78, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 41 della L.R. n. 20/2000, il Comune di Bologna ha predisposto un Rapporto preliminare sulla base della documentazione dei piani e degli studi ambientali relativi, provvedendo ad inviare detta documentazione alla Provincia ed ai soggetti competenti in materia ambientale;

che nelle more dell’intervento legislativo regionale, il Comune di Bologna ha ritenuto oppurtuno ricorrere all’utilizzo della Conferenza dei Servizi di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., per la duplice finalità di semplificare e quindi velocizzare il procedimento, nonchè di comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di verifica/valutazione in materia ambientale dei piani urbanistici comunali anteriormente alla loro approvazione, in maniera contstuale ed in un’unica sede fisica ed istituzionale;

che il Comune di Bologna ha pertanto provveduto - sulla base dell’atto di indizione del Sindaco Prot. n. 113247/2008 del 13.05.2008 - a convocare per il giorno 23 maggio 2008 la Conferenza dei Servizi con nota Prot. n. 115937/2008 del 15.5.2008, per l’effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dei piani urbanistici comunali in corso di approvazione, tra i quali quello in oggetto;

che alla suddetta seduta di Conferenza dei Servizi sono stati invitati, oltre alla Provincia di Bologna, gli Enti tenuti ad esprimere la propria valutazione di competenza, quali la Regione Emilia Romagna, il Parco Gessi Bolognesi e Calanchi Abbadessa, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, l’Azienda ARPA;

che in seduta di Conferenza, alla quale ha partecipato il Rappresentante delegato della Provincia di Bologna, si è proceduto all’esame - tra gli altri - del presente strumento di pianificazione, per il quale il Comune di Bologna - in qualità di Ente procedente - ha redatto e trasmesso in via preliminare ai soggetti convocati un Rapporto comprendente la descrizione del piano e le informazioni necessarie per la verifica degli impatti sull’ambiente, con riferimento ai criteri dell’All. I al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato:

che, sulla base dei documenti presentati dal Comune di Bologna ed in esito alle valutazioni espresse in seduta di Conferenza dagli Enti partecipanti, la Giunta della Provincia di Bologna ha assunto il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del presente strumento di pianificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n.152/06 e s.m. e i., escludendo la presente variante al PRG dalla VAS, senza apporre prescrizioni;

che il sopra richiamato provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n.152/06 e s.m. e i. seguendone le forme di pubblicità previste dalla LR n.47/8;

che lo stesso provvedimento è stato reso pubblico altresì mediante pubblicazione sul sito internet del Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna in data 4 giugno 2008;

Visti:

- gli elaborati in atti al provvedimento di adozione, di cui all'OdG n.160/2006, costituenti la variante grafica e normativa al vigente PRG;

- gli elaborati di seguito elencati, in atti al presente provvedimento, così come modificati a seguito della proposta di controdeduzioni sopra menzionata:
    . Controdeduzioni alle osservazioni pervenute - Norme di Attuazione;
    . tavola 5.1, scala 1:2.000, fogli CTC n. 48, 55, 61, 63, 69, 70, 71, 80 e 81;
      in particolare i fogli CTC n. 48 e 55 della tavola 5.1 recano l'inserimento d'ufficio in cartografia della variante grafica finalizzata alla realizzazione dell'intervento di edilizia scolastica di via Felice Battaglia (Quartiere Saragozza), oggetto del provvedimento adottato con OdG n. 172 del 24 luglio 2006 e approvato con OdG n. 57 del 5 marzo 2007;

Visti:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che detta il complesso quadro di riferimento normativo cui la pianificazione urbanistica comunale deve corrispondere per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del paesaggio, ed in particolare, le norme dettate per l' Unità Di Paesaggio n.7 " Sistema collinare - Collina bolognese" (Titolo III), per la tutela del sistema collinare e per le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (Titolo VII), per il territorio rurale (Titolo XI);

- i Decreti Ministeriali: 10.11.1953 (G.U. n.276/1953 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte della Guardia, sita nell'ambito dei Comuni di Bologna e di Casalecchio di Reno); 4.2.1955 (G.U. n.44/1955 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare a sud-est di Bologna, sita nell'ambito del Comune di Bologna); 9.11.1955 (G.U. n.270/1955 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona posta a sud di Bologna, sita nell'ambito di quel Comune);10.10.1060 (G.U. n.258/1960 - Dichiarazione di notevole interesse della zona collinare sita nell'ambito dei Comuni di Bologna e Casalecchio di Reno);

Visti, altresì:

- l'art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 41, comma 2, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il d.lgs. n.152/06 e s.m. e i.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18/8/2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Territorio e Urbanistica;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

Su proposta del Settore Territorio e Urbanistica;

Con richiamo espresso a quanto contenuto in premessa
D E L I B E R A

1. di controdedurre alle osservazioni formulate al provvedimento di variante in oggetto, ai sensi degli artt. 15 e 21 della L.R. n. 47/78, e successive modifiche ed integrazioni, così come descritto nella Relazione avente per oggetto "PRG ’85 variante grafica e normativa per l’adeguamento della disciplina di tutela e salvaguardia della zona collinare (art. 15 L.R. 47/78) - Controdeduzioni alle osservazioni pervenute - Norme di Attuazione" costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contenente il testo delle Norme di Attuazione approvate a seguito dell'esame e parziale accoglimento delle osservazioni presentate, i cui contenuti - per quanto non espresso nella parte motiva della presente deliberazione, si intendono integralmente ed espressamente qui richiamati;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 15, 4° comma, della L.R. n. 47/78, come consentito dall'art. 41, 2° comma della L.R. 20/00, la variante grafica - su nuova base cartografica (CTC) - e normativa al PRG vigente, di cui in premessa, costituita dagli elaborati posti in atti al provvedimento di adozione OdG n. 160 del 17 luglio 2006 - con esclusione, per i motivi richiamati in premessa, di quanto riferito alla scheda TR1 "Domizzola" di cui al punto che segue, rappresentato cartograficamente nel provvedimento adottato su base CTC nei fogli 74, 75, 79 e 80 (progetto di variante) - e, in parte, come indicato in premessa, in atti al presente provvedimento, in quanto modificati a seguito delle controdeduzioni sopra menzionate, nonché dalla Relazione di cui al punto 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che, per le ragioni evidenziate in premessa, viene stralciata dal presente provvedimento - in attesa del pronunciamento in merito da parte del Consiglio di Stato - la disciplina della "Zona turistico ricreativa - scheda TR1 Domizzola - di cui all'art. 43 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, con riserva di procedere con separato provvedimento nel caso di esito favorevole del giudizio in sede di gravame;

4 .di dare atto che per mero errore materiale - che viene rettificato nella Relazione allegata al presente provvedimento, sopra richiamata - la Relazione Tecnico Illustrativa costituente parte integrante della deliberazione OdG n. 160/2006 reca un riferimento (esclusivamente nell'oggetto della stessa) all'art. 12 della LR n.20/00, risultando chiaramente espresso nell'oggetto e nel testo della deliberazione di cui trattasi il riferimento all'art. 41 della LR n.20/00 e all'art. 15 della LR n.47/78, quali norme che dettano la disciplina del procedimento, mentre è da intendersi richiamato l'art.12 citato quando nel corpo del provvedimento si fa riferimento alla vigente normativa - peraltro di carattere cogente ed inderogabile - che prevede, dalla data di adozione del provvedimento di variante, l'applicazione delle c.d. "misure di salvaguardia";

5. di dare altresì atto che, ai sensi della legislazione urbanistica regionale (art. 12 della LR n.20/00), dal momento dell'adozione del provvedimento di variante al PRG di cui all'OdG n.160/2006, hanno operato le "misure di salvaguardia" obbligatorie previste dalla legge e che l'applicazione delle stesse è stata oggetto di specifici provvedimenti espressi di "sospensione" dei procedimenti assunti dagli organi competenti;

6. di dare atto che nell'esame delle osservazioni e per la formulazione delle controdeduzioni, si è fatto riferimento alle norme sovraordinate: in particolare, al PTCP, che - dando piena attuazione al PTPR - costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 24, co.3, della LR n.20/00, il quadro normativo di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale, per la tutela normativa del paesaggio e la sua conservazione nonché ai decreti di vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n.42/2004 e s.m.i.;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs.n. 152/06 e s. m. e i., costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di approvazione il provvedimento assunto dalla Provincia di Bologna con deliberazione della Giunta Provinciale n.277 del 3 giugno 2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui la presente variante al PRG è stata esclusa dalla VAS, seguendone le forme di pubblicità previste dalla LR n.47/8; tale provvedimento è stato altresì reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Settore Territorio e Urbanistica del Comune di Bologna in data 4 giugno 2008;

8. di dare atto che il presente provvedimento non risulta in contrasto con le norme di tutela derivanti dalla Carta Unica del territorio e con le norme di salvaguardia di cui all'art. 7 del Quadro Normativo del Psc adottato con OdG n.157/2007 e che, ai sensi dell' art. 15, comma 2 della L.R. n. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente provvedimento viene assicurato il coordinamento e l'integrazione tecnica con le altre varianti urbanistiche in regime di salvaguardia nell' ambito del PRG vigente.
Il Direttore del Settore
Giacomo Capuzzimati


Il Dirigente
Mauro Bertocchi


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nadia Cattoli



Documenti allegati (parte integrante):
Controdeduzioni  Norme di attuazione .doc

delibera n. 277 - 08 verifica assoggettabilità.doc


La variante cui fa riferimento nell'oggetto la suddetta Delibera, la cui approvazione è resa nota sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 13.08.2008 è depositata presso la Segreteria Generale del Comune.