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Approvati nuovi regolamenti per l'applicazione di sanzioni edilizie e in materia di paesaggio

Si riportano i testi delle delibere ed i regolamenti in oggetto specificati:
Show details for Regolamento per l'applicazione delle sanzioni edilizieRegolamento per l'applicazione delle sanzioni edilizie


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PG 106183/2016 ESECUTIVA IL 20.04.2016

RUE_regolamentosanzioniedilizia_v03.pdf



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Hide details for Regolamento per l'applicazione delle sanzioni paesaggisticheRegolamento per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche



Servizi per l'Edilizia

    P.G. N.: 106226/2016
    N. O.d.G.: 232/2016
    N. Archivio: 74
    Data Seduta Giunta: 05/04/2016
    Data Seduta Consiglio: 20/04/2016
    Data Pubblicazione: 22/04/2016

    Adottato

    Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI TUTELA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS 42 DEL 22 GENNAIO 2004 - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO.ABROGAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE ODG 40/2006.
- Delibera di Consiglio -

    La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:
    I L C O N S I G L I O
Premesso:


l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva per le opere e gli interventi di qualsiasi genere da realizzarsi su beni soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 142 o in base alla legge, a termini degli articoli 143, comma 1, lettera d) e art. 157;

l'art. 167 comma 5 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 ammette, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto medesimo, in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, in alternativa alla rimessione in pristino l’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi; in tal caso il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile è tenuto al pagamento – a titolo di sanzione pecuniaria – di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima;
    il successivo art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (così come integrato dall'art. 1,comma 36, della L. n. 308/2004), dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al successivo comma 1-ter - che, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica";

    stante l'assenza di qualunque disposizione statale o regionale di dettaglio, il Consiglio Comunale ha approvato, con propria deliberazione OdG n. 40 del 20 febbraio 2006 PG n.14631/2006, i criteri e le modalità di calcolo della sanzione di cui all’art. 167 del d.lgs. n.42/2004, nonché della maggiorazione e sanzione aggiuntiva previste dall’art. 1 comma 37 della L. n.308/2004 ( per il c.d. condono ambientale);

    Dato atto che:
    la L.R. 23/2009 “Norme di tutela e valorizzazione del paesaggio”, portante modifica della LR n.20/2000, art. 40 undicies e duodecies, ha confermato la delega ai Comuni, fra l’altro, delle funzioni amministrative relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e dell’accertamento di compatibilità e delle funzioni ad esso correlate; di conseguenza, le funzioni di determinazione del danno e di applicazione delle sanzioni amministrative di remissione in pristino e di pagamento di sanzione pecuniaria sono di competenza del Comune;

    che con deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008 sono state impartite ai Comuni Direttive ai fini dell’esercizio della detta funzione amministrativa, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che tale intervento regionale si è reso necessario a seguito della modifica apportata, con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, all’art. 146, comma 6, del Codice, il quale stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;


    Rilevato che:

    il Codice è stato oggetto di disposizioni integrative e correttive apportate dal D.Lgs. 63/2008 ed ulteriori modifiche sono state introdotte con il c.d. Decreto Sviluppo oggetto di conversione con modifiche con la L. 106/2001, sia con il c.d. Decreto del Fare convertito con modifiche con L. 98/2013, nonchè con la L. 112/2013 con disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione, ed il rilancio dei beni delle attività culturali e del turismo;

    la legge 112/2013 ha, inoltre, modificato la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e delle opere ad essa riconducibili;

    il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna, sez. di Bologna, ha emesso le sentenze n.ri 974/2014 e 975/2014 in accoglimento di due ricorsi promossi sulla sopracitata deliberazione consiliare, annullandola nella parte relativa al calcolo della indennità pecuniaria - "maggior profitto" - (punto 1 terzo capoverso dell'Allegato alla deliberazione) laddove per gli ampliamenti di volume senza aumento di superficie utilizza i criteri di trasformazione del volume in superficie di cui alla L. 47/85 (volume diviso per 5 e moltiplicato per 3) ;

    Considerato che

    alla luce di quanto sopra riportato, essendo necessaria la revisione della deliberazione OdG 40/2006 e del relativo allegato, si reputa opportuno predisporre un apposito Regolamento concernente il procedimento per l’accertamento di compatibilità paesaggistica e l’applicazione della sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all’art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” a protezione delle bellezze naturali, per opere abusive in aree sottoposte alle disposizioni di cui alla parte III^ del D.Lgs. 42/2004, realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa (art. 146);

    Ritenuto opportuno :
    - mantenere la formula estimativa della sanzione, tuttavia riconducendo in termini di superficie il volume dividendo lo stesso per un’altezza virtuale di ml 3,00 per l’edilizia residenziale, commerciale, direzionale, turistica e residenziale rurale e di ml 5,00 per l’edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere ;
    - recepire quanto affermato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nella Circolare n. 33 del 26 giugno 2009 circa la definizione di volume, superfice utile e lavori di cui alla lett. a del comma 4 dell'art. 167 , che ha consentito l'accertabilità di alcune tipologie di interventi con creazione di volumi ( purchè solo tecnologici) o di superfici utili ( logge, i balconi, i portici purchè aperti su tre lati) ;
    - ritenere applicabile la tolleranza costruttiva del 2% (concetto gia’ presente nella disciplina edilizia con riferimento alle singole unità edilizie ) riferibile all'intero volume realizzato in ragione della peculiarità della percebilità ai fini paesaggistici;
    - prevedere per entrambe le fattispecie sopra descritte la possibilità di inoltro , in casi dubbi, alla Soprintendenza perchè si esprima preliminarmente sulla rilevanza paesaggistica dell'intervento ;

    Atteso che :
    - le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano a qualsiasi intervento, realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni del D. Lgs n. 42/2004 s.m.i., di cui sia stata accertata la compatibilità paesaggistica con la tutela del vincolo, e che non abbia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione;
    - le suddette sanzioni, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico rispetto a quello edilizio in senso stretto, sono applicabili indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizio – urbanistica, qualora non si debba procedere alla demolizione delle opere stesse;

    Atteso altresì che :
    i criteri individuati dal Regolamento sono applicabili a tutti i casi in cui la legge prevede il versamento della sanzione pecuniaria, in riferimento ai seguenti illeciti paesaggistici;
    a) accertamento di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i (cd. sanatoria “a regime”);
    b) il “condono ambientale” di cui all' art. 1 comma 37 della L. 308/2004, per gli abusi commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, e la cui domanda di sanatoria ambientale (cosiddetta “sanatoria straordinaria”) sia stata presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005; in tal caso, si evidenzia che il trasgressore è tenuto a versare le sanzioni come da regolamento:
    c) accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 s.m. quale presupposto per l'accertamento di conformità edilizio – urbanistica, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004 s.m.; in tal caso la sanzione amministrativa da applicarsi ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs.42/2004 è aggiuntiva rispetto alle sanzioni previste per le pratiche edilizie in sanatoria come precisato al comma 4 bis dell’art. 17 della Legge Regionale n. 23/2004 che stabilisce che l’accertamento di conformità di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 sia preliminare all’accertamento della conformità urbanistica-edilizia;

    Dato atto che, in caso di rigetto della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica o di “condono ambientale”, il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, (sanzione demolitoria di cui all'art. 167, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.);

    Vista la Relazione Illustrativa allegata al presente provvedimento;

    Dato atto che

    la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi non sono stati valutati nel bilancio di previsione ma si procederà per tempo all'adeguamento dei relativi strumenti di programmazione;

    Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi per l'Edilizia e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

    Su proposta del Settore Servizi per l'Edilizia, congiuntamente al Dipartimento Riqualificazione Urbana;

    Sentita la Commissione Consiliare competente;

    D E L I B E R A

    1)DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento sul procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ed i criteri per l'applicazione della sanzioni in materia di tutela del vincolo paesaggistico di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio " allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

    2) DI DISPORRE che le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti per i quali non sia stato ancora adottato l'accertamento di compatibilità paesaggistica ed il condono ambientale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ;

    3) DI DISPORRE, pertanto, l'abrogazione della Deliberazione Consiliare OdG 40/2006 a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

    4) DI DARE ATTO che compete al Direttore del Settore Servizi per l’Edilizia, o suo delegato, assumere i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche previa acquisizione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici;

    5) DI DARE ATTO che il permesso di costruire in sanatoria, o l’accertamento di conformità urbanistica, potranno essere rilasciati solo qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento;

    6) DI STABILIRE :
      a) che l’importo delle sanzioni comminate dovrà essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento;
      b) che il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà la riscossione coattiva;
      c) che su espressa istanza del trasgressore formulata prima della scadenza, è ammessa la rateizzazione nella misura e nei modi previsti nelle Disposizioni Tecnico Organizzative del Regolamento Urbanistico Edilizio;

    7) DI DARE ATTO, infine, che Il relativo provvedimento di condono ambientale o di accertamento di compatibilità paesaggistica saranno rilasciati, in seguito al deposito dell'attestazione dell'avvenuto versamento delle sanzioni pecuniarie e della sanzione pecuniaria aggiuntiva, quando dovuta, oppure, in caso di rateizzazione delle sanzioni pecuniarie, dell'avvenuto deposito della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa richiesta dal Comune, e del pagamento della prima rata della sanzione.

    Il Direttore del Settore
    Andrea Minghetti


    Il Capo Dipartimento
    Marika Milani

    Documenti allegati (parte integrante):

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA paesaggio_0404.pdf



    REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI
    TUTELA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS 22 GENNAIO 2004 N. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO"

    DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE PG 106226/2016 DEL 20.04.2016

    Regolamento_sanzioni_paesaggio3103.pdf