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Attività Produttive e Commerciali

ORDINANZA SINDACALE E DIRIGENZIALE

   
     
DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 31 DICEMBRE 2007
PG.N. 305685/2007
In pubblicazione dal 25/12/2007 al 09/01/2008


   
 
IL SINDACO

Premesso che anche quest’anno, il 31 dicembre 2007, l’Amministrazione Comunale intende organizzare, per festeggiare la fine dell’anno e l’inizio dell’anno 2008, una manifestazione che avrà luogo in Piazza Maggiore;

Visto che, in concomitanza con la suddetta manifestazione, l’Amministrazione intende concedere l’occupazione di suolo pubblico ad operatori che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica nei posteggi individuati in zone adiacenti Piazza Maggiore e vie del centro storico;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 2 febbraio 2004, O.d.G. n. 2, ed in particolare le disposizioni contenute nei capi II, IV e VIII, che disciplinano l’uso e il mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell’incolumità pubblica;

Richiamata altresì l’Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 262901 del 28 novembre 2006, che dispone il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, circoli privati, esercizi di vendita di generi alimentari e laboratori artigianali alimentari;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 14 dicembre 2007, in atti al presente provvedimento;

Ritenuto opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che garantire l’igiene nelle strade e negli spazi cittadini, adottando un provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi dell’ articolo 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

DISPONE


1. di vietare, dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2007 alle ore 8,00 del 1 gennaio 2008, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, da parte dei posteggi autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica dal Settore Attività Produttive e Commerciali del Comune nelle aree individuate, nonché dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nell’area delimitata dalle vie Farini, Carbonesi, Barberia, piazza Malpighi, Marconi, Riva Reno, Galliera, Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, piazza Aldrovandi, Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione nonchè nelle vie Indipendenza, Mille, Irnerio, e piazze VIII Agosto, XX Settembre;

2. di vietare, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2007 alle ore 8,00 del 1 gennaio 2008, la vendita per asporto di bevande, in contenitori di vetro ed in lattine, da parte degli esercizi commerciali ed artigianali siti nell’area delimitata dalle vie Farini, Carbonesi, Barberia, piazza Malpighi, Marconi, Riva Reno, Galliera, Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, piazza Aldrovandi, Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione nonchè nelle vie Indipendenza, Mille, Irnerio, e piazze VIII Agosto, XX Settembre;

3. la presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare;

4. le violazioni alle disposizioni contenute ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. il presente atto è trasmesso, per opportuna conoscenza, al signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale, al signor Prefetto, al signor Questore ed ai restanti soggetti responsabili delle Forze dell’Ordine cittadine.




Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199. E’ altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) , Sportello Presa Visione e Rilascio Atti Amministrativi di p.zza Maggiore, 6
La consultazione del testo di questo documento é possibile, durante il periodo di affissione, presso gli Uffici dell'Albo Pretorio in via Ugo Bassi, 2.



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